MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri.
- Per sapere - premesso che:
il 4 febbraio 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la «Convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (2010/C 28/05)»;
al considerando 7 tra l'altro recita: «viene istituito un comitato misto composto da rappresentanti dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica italiana, della Commissione e della BCE con il compito di esaminare l'applicazione della presente convenzione»;
all'articolo 8 recita: «1. Lo Stato della Città del Vaticano si impegna ad adottare tutte le misure appropriate, mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti, per attuare gli atti giuridici e le norme UE elencati nell'allegato alla presente convenzione, in materia di: (...); b) prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, medaglie e gettoni e i requisiti in materia di comunicazione statistica. Se e quando un settore bancario verrà creato nello Stato della Città del Vaticano, l'elenco di atti giuridici e di norme di cui all'allegato verrà integrato per includervi la normativa UE in materia bancaria e finanziaria e gli atti giuridici e le norme della BCE, in particolare i requisiti in materia di comunicazione statistica, - che detta Convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2010 (articolo 13);
la Corte di Cassazione con sentenza 17 luglio 1987, Sez. V penale n. 3932 ha affermato doversi ritenere l'Istituto per le opere di religione «ente centrale» della Chiesa cattolica;
l'articolo 11 del Trattato lateranense - stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n. 810 - recita che «gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali) nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili» -:
se risulti al Governo, in virtù della Convenzione quali siano allo stato attuale le misure in vigore adottate dallo Stato Città del Vaticano, in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante e i requisiti in materia di comunicazione statistica;
se risulti al Governo, sempre in virtù della Convenzione, se le misure che lo Stato Città del Vaticano si è impegnato ad adottare siano riferibili anche alle attività riconducibili alla Santa Sede. (5-07125)