ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07103

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 651 del 18/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: CICCANTI AMEDEO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 18/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 18/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07103
presentata da
AMEDEO CICCANTI
lunedì 18 giugno 2012, seduta n.651

CICCANTI. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (decreto liberalizzazioni), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, introduce nella sezione I del capo VII del titolo V del libro V del codice civile, relativo alle società a responsabilità limitata, una nuova fattispecie di società di capitali denominata «società a responsabilità limitata semplificata»;

la norma è volta a favorire l'imprenditoria giovanile attraverso la semplificazione dei requisiti per l'istituzione e il funzionamento della società, nonché la riduzione degli oneri amministrativi per l'avvio dell'attività economica;

la nuova srl deve essere costituita da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, in coerenza con l'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011, relativo al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile;

tale società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale e quindi anche con la presenza di un unico socio, purché in possesso del requisito di età;

la disciplina prevede, tra l'altro, che il capitale sociale deve essere di un valore pari almeno ad un euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto per la società a responsabilità limitata ordinaria e deve essere interamente versato in contanti all'organo amministrativo alla data della costituzione;

l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico secondo un modello standard da definire con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge liberalizzazioni, e deve indicare il nome e i dati anagrafici di ciascun socio, la denominazione sociale, la sede della società e le eventuali sedi secondarie, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, l'oggetto sociale, la quota di partecipazione di ciascun socio, le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza, le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

la normativa prevede altresì che gli amministratori devono essere scelti tra i soci, che le quote non possono essere cedute a soci non aventi i requisiti di età, che l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili;

per quanto non espressamente previsto dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2012, è disposto un rinvio generale alla disciplina della società a responsabilità limitata ordinaria -:

essendo ormai trascorsi i sessanta giorni previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge liberalizzazioni ai fini dell'emanazione del decreto per definire lo statuto standard della nuova società a responsabilità limitata semplificata ed individuare i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci, se non ritenga opportuno emanare al più presto il decreto ministeriale al fine di poter rendere operativa questa nuova fattispecie di società a responsabilità limitata ed eliminare qualsiasi impedimento che possa ritardare l'avvio di un'attività economica giovanile.
(5-07103)