ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07076

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 649 del 13/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 13/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07076
presentata da
MARIALUISA GNECCHI
mercoledì 13 giugno 2012, seduta n.649

GNECCHI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante «Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi», in vigore dal 3 marzo 2006, è stata disciplinata la facoltà di richiedere la totalizzazione dei periodi assicurativi. Il decreto legislativo detta una nuova disciplina dell'istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi, in sostituzione delle disposizioni di cui all'articolo 71 della legge n. 388 del 2000 e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 57 del 2003;

va rilevato però che la disciplina introdotta con decreto legislativo n. 42 del 2006 ha fortemente penalizzato chi aveva già maturato in più fondi un'anzianità contributiva di diciotto anni al 31 dicembre 1995 che si ritrova, a differenza di altri lavoratori in possesso di identici requisiti ma iscritti in un unico fondo, a vedersi calcolata la propria pensione con il solo sistema contributivo, con un calcolo particolarmente penalizzante;

il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 42 del 2006 si è discostato, ad avviso dell'interrogante, dal principio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge n. 243 del 2004, che espressamente prevede che «ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo». L'articolo in esame prevede l'applicazione del metodo contributivo, a prescindere dal metodo di calcolo previsto dalla singola gestione per la generalità degli iscritti, sia per la quota a carico degli enti previdenziali pubblici sia per la quota a carico degli enti previdenziali privatizzati;

si ricorda che il combinato disposto dell'articolo 71, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 57 del 2003 dispone il principio per cui le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota secondo le regole del proprio ordinamento, vigente al momento della presentazione della domanda. Per le pensioni o quote da liquidare con il sistema retributivo ciascuna gestione determina la quota di propria pertinenza, stabilisce l'importo teorico della pensione cui l'iscritto avrebbe diritto se i periodi di assicurazione totalizzati per effetto del cumulo fossero compiuti in base al proprio ordinamento, quindi applica a tale importo teorico il coefficiente dato dal rapporto tra l'anzianità di propria competenza e quella risultante in base al cumulo;

per le considerazioni di cui sopra, risulta evidente che l'istituto della totalizzazione è oltremodo penalizzante e vengono posti requisiti ed effetti che nei fatti hanno reso poco utilizzata questa possibilità; si legge, però, in continuazione, che autorevoli fonti ministeriali sostengono che la totalizzazione, anche con l'attuale normativa, è utilizzabile da tutti per avere un'unica pensione;

in Commissione lavoro si stanno discutendo proposte di legge che migliorerebbero questa possibilità di ottenere una pensione con la totalizzazione dei contributi; quindi i dati rispetto all'applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante «Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi», in vigore dal 3 marzo 2006, possono essere particolarmente utili -:

quante siano state le domande di pensione con la totalizzazione presentate annualmente a partire dall'anno 2006, suddivise per lavoratori dipendenti, autonomi, lavoratori iscritti alla gestione separata e professionisti delle casse private, e quali siano stati gli importi medi di pensione liquidati. (5-07076)