ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07071

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 649 del 13/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: BARBATO FRANCESCO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 13/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/06/2012
Stato iter:
19/06/2012
Fasi iter:

RITIRATO IL 19/06/2012

CONCLUSO IL 19/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-07071
presentata da
FRANCESCO BARBATO
mercoledì 13 giugno 2012, seduta n.649

BARBATO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

è ormai prossimo il termine del 18 giugno 2012 entro il quale i cittadini italiani dovranno versare la prima rata dell'IMU 2012;

risultano tuttavia innumerevoli casi di esenzione dal pagamento dell'IMU 2012, i quali rappresentano in molti ipotesi un vero e proprio privilegio in favore dei proprietari di diverse categorie di abitazioni, come risulta dal servizio «IMU in fumo» trasmesso nella puntata del 12 giugno 2012 della trasmissione Ballarò su Rai 3, nonché da un articolo apparso su Il Fatto Quotidiano del 3 giugno 2012 dal titolo «Più valgono, meno pagano: esentati 50 mila palazzi (Ruspoli, Torlonia). Nessuna tassa sugli edifici storici affittati a peso d'oro a Bulgari o Vuitton».

in particolare, i proprietari di palazzi storici, pur incassando cifre stratosferiche per gli affitti di negozi locati ad importanti marchi o utilizzati direttamente nelle zone di pregio di Roma, ad esempio tra piazza di Spagna e dintorni, come pure in altri comuni, godono di un trattamento speciale e di privilegio;

infatti, tali soggetti, dopo aver beneficiato per oltre venti anni della norma di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991, finalmente abrogata dall'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge n. 16 del 2012, ai sensi della quale, ai fini delle imposte sui redditi «il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato», nonché dopo aver beneficiato della sostanziale esenzione dell'ICI, in forza dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 1993, ora abrogato dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 16, secondo il quale la base imponibile ICI era determinata applicando «la tariffe d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato», godono tuttora di un trattamento privilegiato ai fini IMU, in quanto, in forza dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, come recentemente modificato dall'articolo 4, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 16 del 2012, la base imponibile ai fini di tale imposta è ridotta del 50 per cento per tali fabbricati;

per effetto del perpetuarsi di tale vera e propria sperequazione, i proprietari delle case più belle, importanti, preziose e storiche di Roma, Venezia, Milano, Firenze, pagano le stesse tasse dei cittadini proprietari di case di valore infimo; a causa di tale trattamento privilegiato, dopo l'introduzione dell'IMU, lo Stato continuerà a rinunciare, con insopportabile ingiustizia, ad un importante gettito fiscale, quantificabile in diverse centinaia di milioni, atteso che il patrimonio di immobili vincolati si aggirerebbe intorno alle 50.000 unità;

con l'interrogazione a risposta immediata n. 5-06800, a firma del presentatore della presente interrogazione, svolta in Commissione finanze il 9 maggio 2012, era stato inoltre sollevato il caso degli immobili del fondo immobili pubblici (FIP), gestito da una società di gestione del risparmio collegata a banche, assicurazioni, finanziarie ed altri investitori nazionali ed esteri, che, pur intascando un fitto dallo Stato di circa 250 milioni di euro annui, ha goduto della totale esenzione dell'ICI, e sarà a sua volta esentata dal pagamento dell'IMU per tali immobili;

analogamente, le 88 fondazioni bancarie italiane, pur vantando un patrimonio di circa 50 miliardi di euro, sono esonerate dall'IMU, perché, secondo il Governo, sono istituzioni no-profit, malgrado la Corte di Cassazione abbia stabilito il contrario nel 2009: pertanto, anche tali enti non pagheranno 1 euro di IMU, malgrado il loro patrimonio sia impiegato solo nella misura del 2 per cento per attività benefiche no-profit;

a ciò si aggiunge che, in forza del dettato dell'articolo 91-bis, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, l'eliminazione dell'esenzione, già prevista per l'ICI in favore degli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici aventi finalità non esclusivamente commerciali, esplicherà i suoi effetti solo a partire dal 1o gennaio 2013, consentendo in tal modo a tali enti di non pagare l'IMU per il 2012;

nell'attuale, gravissima fase di crisi, nella quale il Governo sta chiedendo pesantissimi sacrifici ai contribuenti onesti, colpendo anche le fasce più deboli della popolazione, che già sono poste in una situazione di profonda difficoltà dalla negativa congiuntura economica, tali privilegi, già di per sé inaccettabili, risultano ancor più insopportabili;

è dunque urgente che il Governo proceda ad una profonda revisione dei regimi di esenzione attualmente vigenti in materia -:

quali iniziative intenda assumere al fine di procedere, in tempi brevissimi, ad una complessiva rivisitazione del regime dell'IMU, che ha già mostrato notevoli elementi di criticità e di sperequazione, in primo luogo eliminando, già a partire dal 2012, le scandalose esenzioni richiamate in premessa, nonché al fine di disporre una proroga del termine attualmente fissato al 18 giugno 2012, per il versamento della prima rata dell'IMU. (5-07071)