ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07038

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 646 del 07/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: TRAPPOLINO CARLO EMANUELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 07/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07038
presentata da
CARLO EMANUELE TRAPPOLINO
giovedì 7 giugno 2012, seduta n.646

TRAPPOLINO. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

la legge del 14 settembre 2011, n. 148, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari» prevede l'adozione da parte dell'esecutivo di «decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

la delega al Governo per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari prevede di ancorare il permanere delle sedi giudiziarie alle attuali realtà provinciali e di garantire comunque la presenza di tre sedi in ogni distretto, attribuendo allo stesso Governo la facoltà di abbandonare la corrispondenza fra procure della Repubblica e tribunali, con la creazione di inediti uffici di procura che servirebbero più uffici giudicanti;

la legge delega sopracitata non prevede comunque una soppressione automatica delle sezioni distaccate ma una «riduzione» nel rispetto dei criteri dettati dalla legge stessa;

i tagli relativi al Ministero della giustizia si sommano a quelli già previsti dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e dallo schema di decreto legislativo «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 16 dicembre 2011, che prevede la soppressione e l'accorpamento, su tutto il territorio nazionale, di 674 uffici di giudici di pace sugli 846 attualmente esistenti in Italia. Queste ulteriori riduzioni determineranno un ulteriore forte decremento dello standard qualitativo dell'amministrazione della giustizia, rischiando di provocarne addirittura la paralisi: il buon funzionamento del sistema giudiziario, oltre ad essere la risposta primaria alla domanda di giustizia dei cittadini, rappresenta infatti una condizione di promozione necessaria di garanzia del funzionamento del sistema economico e sociale nel suo complesso;

il Governo ha accolto, in data 14 settembre 2011 un ordine del giorno, a prima firma dell'interrogante (n. 9/4612/81) che lo impegna a «valutare ulteriori progetti di revisione degli uffici giudiziari, anche sotto il profilo della definizione delle circoscrizioni giudiziarie, previa consultazione delle categorie professionali e degli enti territoriali coinvolti, che appare necessario per una effettiva razionalizzazione del sistema giudiziario»;

ad avviso dell'interrogante le indicazioni presenti nella delega al Governo non sono state, ad oggi, adeguatamente dibattute a livello parlamentare e concertate con le categorie professionali e gli enti territoriali coinvolti;

il gruppo di studio istituito presso il Ministero della giustizia con il compito di indicare i criteri con cui individuare gli uffici giudiziari da sopprimere, nella sua relazione, evidenzia che i parametri elaborati nel documento sono solo indicativi: non viene infatti redatto un elenco dei tribunali e delle sezioni distaccate da sopprimere lasciando quindi «all'Autorità politica ed agli uffici del Ministero capaci di fare razionale ed effettivo apprezzamento dei dati delle realtà locali e della sopportabilità delle diverse soluzioni logistiche implicate dalle scelte che la legge autorizza»;

secondo quanto appreso dalle parole del dottor Birritteri, capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia e coordinatore della commissione istruttoria prevista dalle norme di delega, sarà infatti il Ministro a valutare se e quali condizioni fra quelle previste nella delega (come ad esempio peculiarità del territorio, indici di criminalità, logistica della struttura) giustifichino il mantenimento dell'ufficio giudiziario o, ad esempio, una revisione della sua competenza territoriale piuttosto che una sua totale soppressione;

è presente ad Orvieto (provincia di Terni) la sezione distaccata del tribunale di Perugia. Secondo le indiscrezioni fornite da organi di stampa, tale struttura potrebbe essere soppressa. Gli enti territoriali ed il tessuto associativo, sociale e produttivo locale hanno subito manifestato forte contrarietà rispetto a tale ipotesi; in particolare l'ordine degli avvocati di Orvieto ha proclamato l'astensione dal 4 all'8 giugno 2012, dalle udienze civili e penali e dalle altre attività giudiziarie;

lo stesso ordine degli avvocati ha sottolineato, in una lettera inviata alle istituzioni locali, come «le caratteristiche del Tribunale di Orvieto, alla luce dei criteri della legge delega, non giustificano in alcun modo la sua soppressione. Difatti la dislocazione dell'ufficio, gli indici di produttività e i costi estremamente contenuti della sua gestione dovrebbero condurre a diversa determinazione ed anzi ad un ampliamento del circondario del Tribunale in un'ottica di ridisegnazione della geografia giudiziaria, volta a ridistribuire ed equilibrare i carichi di lavoro»;

risulta quindi evidente come un accorpamento della sede distaccata a quella centrale avrà gravi ripercussioni sull'amministrazione della giustizia in tutta la provincia di Terni e nella regione Umbria nel suo complesso; si verificherebbe, infatti un improvviso e notevole aggravio di pendenze, che dilaterebbe sia i tempi di risposta delle cancellerie che quelli di emissione dei provvedimenti da parte dei magistrati;

il trasferimento porterebbe, inoltre, a un aumento dei tempi e dei costi, con conseguenti ricadute negative sulle imprese, sui cittadini, e su tutta la collettività in generale. Parlando nello specifico delle spese, vanno considerati sia i costi sociali di tale operazione (soprattutto per quanto riguarda i gravi disagi che i cittadini sarebbero costretti a subire dovendosi recare a Perugia anche per semplici adempimenti) sia i costi indiretti che proprio le stesse amministrazioni pubbliche dovranno sostenere, con conseguenti ricadute e disservizi per l'intera comunità;

un aumento dei costi e le ricadute negative sul corretto funzionamento del tribunale sarebbero quindi la diretta conseguenza dell'accorpamento: elementi che si porrebbero in palese contraddizione con le finalità ed i principi della stessa legge n. 148 del 2011 -:

se il Ministro, alla luce delle possibili conseguenze sugli equilibri territoriali e sull'essenziale diritto del cittadino ad una giustizia giusta ed efficiente, intenda valutare progetti di revisione degli uffici giudiziari, anche sotto il profilo della definizione delle circoscrizioni giudiziarie, attivando una proficua e reale concertazione, consultando direttamente le categorie professionali e gli enti territoriali coinvolti e acquisendone documenti, pareri e orientamenti;

se il Ministro non ritenga, altresì, di prevedere, nella riorganizzazione degli uffici giudiziari previsti dalla legge n. 148 del 2011, una valutazione complessiva delle specifiche realtà locali dove sono presenti sedi distaccate di tribunali che (per efficienza comprovata, posizione logistica strategica, caratteristiche dell'utenza ed evidenti criticità dovute ad un eventuale accorpamento) potrebbero assicurare sensibili vantaggi per la comunità superiori agli stessi costi di gestione.
(5-07038)