ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07022

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 645 del 06/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2012
MURER DELIA PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 06/06/2012
Stato iter:
28/11/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2012
Resoconto MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 28/11/2012
Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/06/2012

DISCUSSIONE IL 28/11/2012

SVOLTO IL 28/11/2012

CONCLUSO IL 28/11/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07022
presentata da
SIMONETTA RUBINATO
mercoledì 6 giugno 2012, seduta n.645

RUBINATO, GNECCHI e MURER. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

giovedì 24 maggio 2012, il signor Fabio Marzola di 57 anni di Treviso ha iniziato lo sciopero della fame e della sete, per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica dopo aver appreso dalle anticipazioni del Sole 24 Ore che il decreto del Ministro interrogato - per consentire ai lavoratori autorizzati al versamento dei contributi volontari di poter rientrare nella vecchia normativa pensionistica - prevede come requisito ex novo l'obbligo di aver versato almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, cosa che egli non ha fatto in quanto i requisiti per la pensione previsti prima della riforma li aveva ugualmente raggiunti con più lavori dipendenti entro il 31 dicembre 2011; questa notizia l'ha fatto sprofondare nell'angoscia, vedendo in un attimo tramontare ogni possibilità di uscire da una situazione che, nella lettera inviata ai parlamentari locali e ai Ministri, definisce «disperata», dopo che l'Inps lo aveva rassicurato in merito a una possibile soluzione normativa. Nonostante questo, domenica 27 maggio, interrompeva lo sciopero della sete, a causa dell'aggravarsi del suo stato di salute, per poi interrompere venerdì 1o giugno anche lo sciopero della fame dopo le assicurazioni ricevute dal prefetto di Treviso circa il suo interessamento al caso;

più precisamente il signor Fabio Marzola è un dirigente di azienda che il 3 maggio del 2010 si è dimesso per giustificato motivo (attualmente è in causa per mobbing), mancandogli tre mesi di contributi per raggiungere i 35 anni di lavoro e due anni per l'età pensionabile, ovvero 57 anni; avendo avuto l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria con decorrenza 3 dicembre 2005, quindi ante 20 luglio 2007, nel frattempo, in considerazione della possibilità di fare un lavoro a termine, non ha provveduto a versare alcun contributo volontario avendo raggiunto l'anzianità contributiva di 35 anni al 31 dicembre 2011; nei mesi di inoccupazione ha vissuto con i propri risparmi;

la situazione è ulteriormente peggiorata in fase di sottoscrizione del decreto anche da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, essendo stata introdotta un'ulteriore condizione ex novo: questi lavoratori infatti «non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione»;

pertanto se il decreto «Salva Italia» aveva inserito il signor Marzola - e con lui molti altri contributori volontari autorizzati - nel limbo degli «esodati», la stesura definitiva del decreto attuativo dell'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non consente loro di rientrare nella norma di salvaguardia se non hanno versato alcun contributo volontario entro il 6 dicembre 2011 e se nel frattempo hanno prestato attività lavorativa, anche se precaria, per cui dovranno aspettare anni per andare in pensione; ad esempio, il signor Marzola dovrà attendere altri 5 anni e 3 mesi per la pensione; l'alternativa - assai ardua - è trovare un'occupazione per i prossimi cinque anni oppure versare 200 mila euro di contributi volontari;

la formulazione della relativa norma, infatti, all'articolo 2, lettera d), così recita: «perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto- legge; questi lavoratori non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011»; tale formulazione può lasciare intendere che rientrano nelle deroghe quei lavoratori che al momento della maturazione del diritto a pensione stanno effettuando i versamenti volontari, a patto che non abbiano ripreso l'attività lavorativa;

nella legge n. 214 del 2011 è tuttavia prevista per i prosecutori volontari un'unica condizione per aver diritto alla deroga, ovvero che l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia antecedente al 4 dicembre 2011. Con il decreto si sono posti due ulteriori vincoli: avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011 e non aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione volontaria. Ciò esclude dalla platea dei derogati tutti i lavoratori che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione entro la data del 4 dicembre 2011, si trovano nell'impossibilità di effettuare il versamento, in quanto percettori dell'indennità di mobilità o di disoccupazione, e hanno prestato nel frattempo attività lavorative anche precarie; è evidente, inoltre, come gli ulteriori requisiti penalizzano in particolare proprio coloro che già si trovano in condizioni di difficoltà;

l'articolo 1, comma 8, legge n. 243 del 2004 come modificato dalla legge n. 247 del 2007, prevede che le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, entro il 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; tale norma risulta ancora vigente e le circolari Inps n. 149 del 2004 (paragrafo 4) e n. 60 del 2008 (quarta parte), che dettano la disciplina per gli autorizzati alla prosecuzione volontaria, non sono disapplicate, poiché non risulta che l'Inps le abbia mai espressamente considerate superate; il tenore letterale della circolare Inps n. 35 del 2012 (relativa alle novità introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011) prevede che le vecchie regole continuano ad applicarsi ai soggetti che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011; di norma chi era stato autorizzato entro il 20 luglio 2007 si riteneva rientrasse nella fattispecie derogatoria e, quindi, che potesse andare in pensione con 57 anni di età, 35 di contributi più la «finestra», visto che le norme che prevedono tali garanzie non sono mai state abrogate;

infine molti temono che anche gli autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007 siano conteggiati nella platea delle 10.250 persone garantite dalle nuove regole della riforma «Fornero», visto che il decreto messo a punto dal Ministero prevede la deroga solo per coloro che matureranno i requisiti entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011;

vi è la possibilità che vi sia una mobilitazione generale contro le interpretazioni restrittive che vanno oltre il testo della legge: il decreto ministeriale deve dare applicazione alla norma, non individuare requisiti aggiuntivi non previsti dalla legge, quali la richiesta di un versamento effettuato, quando la legge parla solo di autorizzazione alla «volontaria», o l'esclusione di chi abbia avuto un lavoro di qualunque tipo dopo l'autorizzazione, quando è stato sempre pacifico che l'autorizzazione è valida per tutta la vita e quindi è legittimo che gli interessati abbiano cercato un'altra occupazione o forma di lavoro anche dopo l'autorizzazione, così come è legittimo che ogni singola persona aspetti il reale momento vicino alla pensione per versare gli eventuali contributi mancanti; le ulteriori limitazioni introdotte dal decreto interministeriale in questione contrastano pertanto con la normativa generale sulla prosecuzione volontaria -:

se non ritenga di fare chiarezza con urgenza sulla questione «contributori volontari» attivi e autorizzati ante 20 luglio 2007, anche al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso giudiziario, non potendo un decreto ministeriale stabilire che un diritto acquisito sia sottoposto a ulteriori condizioni non previste né dalla normativa generale che regola i versamenti volontari, né dal comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 cui dovrebbe dare attuazione.(5-07022)