ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06968

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 641 del 30/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: SIRAGUSA ALESSANDRA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GOZI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO 15/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 30/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/05/2012

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 18/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06968
presentata da
ALESSANDRA SIRAGUSA
mercoledì 30 maggio 2012, seduta n.641

SIRAGUSA e GOZI. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

la direttiva europea 2008/115/CE approvata dal Parlamento europeo il 16 dicembre 2008, recepita solo in parte, e in maniera imperfetta dallo Stato italiano con la legge n. 129 del 2011, prevede che gli Stati europei pongano fine al soggiorno irregolare dello straniero attraverso una procedura equa e trasparente, senza limitarsi a considerare il semplice dato di fatto del soggiorno irregolare, ma preferendo il rimpatrio volontario rispetto a quello coatto;

la direttiva 2008/115/CE risulta immediatamente vincolante per le autorità italiane per le parti non attuate a decorrere dalla scadenza del termine di recepimento, del 26 dicembre 2010, o attuate con la legge n. 129 del 2011 in senso difforme rispetto a quanto previsto dalla direttiva medesima;

l'uso di misure coercitive, ivi compreso il ricorso alla misura del trattenimento, andrebbe pertanto subordinato al rispetto dei principi di proporzionalità perseguendo l'obiettivo della gradualità delle misure da adottare in concreto;

sotto questo profilo, lo straniero - prima di essere sottoposto al rimpatrio (volontario o coatto) - dovrebbe essere intervistato al fine di verificare l'intenzione di chiedere accesso ad una procedura per il riconoscimento della protezione internazionale o l'eventuale sussistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o ad altro titolo;

qualora fosse possibile escludere tale eventualità, si dovrebbe valutare quantomeno la sussistenza delle condizioni per concedere all'espellendo un termine per la partenza volontaria. E, solo nel caso in cui non si ritengano sussistenti le condizioni per un rimpatrio volontario, si potrebbe infine, disporre il suo trattenimento in un Centro di identificazione ed espulsione finalizzato al successivo accompagnamento coatto;

in buona sostanza la direttiva impone di considerare le misure di privazione della libertà come estrema ratio, al fine di rendere effettive le misure di allontanamento forzato, e non come sanzione per l'ingresso o il soggiorno irregolari, e tali misure restrittive sono giustificate dunque solo dopo aver esperito tutte le altre modalità di rimpatrio degli stranieri irregolari, con preferenza per il rimpatrio volontario;

la sentenza della Corte di giustizia C-357/09 del 30 novembre 2009, nota come sentenza Kadzoev, sancisce «il venir meno» della giustificazione del trattenimento, con conseguente obbligo di rilasciare la persona interessata, nei casi in cui «non esiste più una prospettiva ragionevole di allontanamento»;

da un esposto presentato dall'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trapani, emerge che tra il 24 e il 26 giugno 2011 otto cittadini extracomunitari provenienti dal Nord-Africa sono stati rintracciati sulle coste dell'isola di Lampedusa e fermati dalle locali forze di polizia. Nei confronti degli stessi, in data 28 giugno 2011 e quindi, già con modalità differita, è stato emesso dal questore di Agrigento un decreto di respingimento e contestualmente un decreto di trattenimento presso il Centro di identificazione ed espulsione «Serraino Vulpitta» di Trapani;

in data 2 luglio 2011, i migranti sono stati trasferiti nel Centro di identificazione ed espulsione dove si è poi celebrata l'udienza di convalida della misura restrittiva innanzi all'A.G. territorialmente competente, in quella sede, il giudice di pace di Trapani ha ritenuto di non convalidare il trattenimento - rilevando la decadenza di tutti termini previsti dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

le disposizioni normative richiamate dall'A.G., innovate dalla legge n. 271 del 2004 istitutiva della competenza del giudice di pace in subiecta materia, prevedono testualmente che: «il Questore del luogo in cui si trova il C.P.T.A. (oggi C.I.E.) trasmette copia degli atti al Giudice di pace territorialmente competente per la convalida, senza ritardo e, comunque, entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza [...] il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo e sentito l'interessato se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione»;

la stringente sequenza procedimentale è stata prevista dal legislatore al fine di garantire al trattenuto i fondamentali diritti di libertà fisica e di autodeterminazione, e ciò perchè nel trattenimento - non a caso definito dagli interpreti più avveduti «detenzione amministrativa» - dottrina e giurisprudenza, da tempo, hanno individuato misura idonea ad incidere fortemente sulla sfera personale del cittadino straniero, limitandolo nella sua libertà di spostamento in relazione alle esigenze di famiglia, lavoro, studio - e cioè di beni costituzionalmente protetti (sentenze Corte Costituzionale nn. 105/2001 e 222/04);

a riprova di ciò, i termini perentori previsti per il completamento della procedura di convalida del trattenimento di cittadino straniero, che deve esaurirsi con l'atto formale dell'A.G. nell'arco di complessive 48+48 ore per la convalida da parte del magistrato, appaiono del tutto analoghi a quelli previsti dal codice di procedura penale per l'applicazione delle misure cautelari custodiali, nonchè a quelli previsti da particolari misure di prevenzione personali ritenute anch'esse limitative della libertà individuale come i cosiddetti d.a.spo. (legge n. 401 del 1989), diretti a reprimere il crimine e la violenza durante le manifestazioni calcistiche;

l'articolo 13 della Costituzione espressamente non ammette alcuna forma di detenzione, nè qualsiasi altra forma di restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'A.G. e nei soli casi e modi previsti dalla legge; consentendo, nei soli casi di necessità e urgenza - tassativamente indicati dalla legge, l'adozione di provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'A.G. e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto;

disposizioni di eguale garanzia sono previsti anche dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo agli articoli 3, 5 e 13;

nel caso dei migranti di cui sopra, il giudice di pace di Trapani, ha preso atto della scadenza dei termini costituzionalmente imposti, e ha deciso di non convalidare la misura; a questo punto però anzichè rilasciare immediatamente gli stranieri trattenuti, come imposto dalla normativa a seguito della mancata convalida da parte dell'A.G., sempre trattenendoli all'interno del Centro di identificazione ed espulsione, è stato emesso nei loro confronti un nuovo decreto di respingimento e un nuovo decreto di trattenimento dal questore di Agrigento in data 2 luglio 2011;

gli atti sono stati trasmessi una seconda volta al giudice di pace di Trapani per la necessaria convalida che, ancora una volta, non è stata concessa per l'ovvia mancanza dei requisiti di legge: il respingimento è misura da adottare nei confronti dei cittadini extracomunitari nell'immediatezza dello sbarco o, comunque, dell'ingresso in frontiera;

in ogni caso i trattenimenti, iniziati di fatto tra il 24 e il 26 giugno 2011, si erano ininterrottamente e indebitamente prolungati sino a quel momento senza che fosse intervenuta, nei termini di legge, la convalida dell'A.G. territorialmente competente - così come imposto dall'articolo 13 della Costituzione;

tuttavia, ancora una volta, invece che provvedere all'immediato rilascio degli stranieri, costringendoli sempre al trattenimento all'interno del Centro di identificazione ed espulsione, il prefetto del capoluogo trapanese, in data 5 luglio 2011 ha emesso un nuovo atto amministrativo: decreto di espulsione, al quale ha fatto seguito un nuovo decreto di trattenimento emesso dal questore di Trapani;

i nuovi provvedimenti amministrativi sono stati trasmessi al giudice di pace di Trapani che questa volta, secondo l'interrogante, inopinatamente, ha concesso la convalida richiesta;

si rileva l'illegittimità delle prolungate condizioni di restrizione della libertà dei migranti: a fronte della mancata convalida del trattenimento da parte dell'A.G. competente, infatti, la questura avrebbe dovuto provvedere all'immediato rilascio e di certo non porre in essere dei provvedimenti di trattenimento «a catena», in una sconcertante violazione di quanto previsto dalla normativa vigente;

con riferimento poi alla direttiva 2008/115/CE, nel caso in specie, non risulta che gli stranieri siano stati sottoposti, alla preliminare intervista - in occasione della quale - se fossero stati posti nelle condizioni di farlo - avrebbero pressochè certamente formulato richiesta di protezione internazionale o di concessione di permesso per motivi umanitari, atteso il particolare stato di emergenza sussistente sul territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa - condizione, che ha portato recentemente la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del 6 ottobre 2011, alla proroga dei permessi di soggiorno per motivi umanitari concessi ex articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

altre procedure di trattenimento illegittimo sono state poste in essere nel corso del 2011 con il ritardo sistematico nella formalizzazione dei provvedimenti di respingimento differito adottati ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del testo unico n. 286 del 1998 da parte del questore di Agrigento, oppure in assenza di provvedimenti formali di respingimento e trattenimento, come nel caso eclatante dei migranti trattenuti sulle navi-prigione ormeggiate nel porto di Palermo nel mese di settembre 2011. Su tali casi, verificati direttamente nel corso di una visita su una delle navi in questione, sono stati presentati esposti presso le competenti procure di Palermo e Agrigento, a firma di diversi esponenti della società civile;

ancora nelle scorse settimane si sono verificati altri casi di trattenimento senza l'adozione tempestiva di provvedimenti formali e senza la garanzia del rispetto di un minimo dei diritti fondamentali da riconoscere comunque allo straniero irregolare presente nel territorio nazionale, in base all'articolo 2 del testo unico n. 286 del 1998, come nel caso degli immigrati egiziani trattenuti nello stadio di Mazara del Vallo nei primi giorni di maggio di quest'anno, e poi rimpatriati in massa, con veri e propri respingimenti collettivi, mentre cinque di loro si trovano ancora all'interno del Centro di identificazione ed espulsione Vulpitta di Trapani -:

se il Ministro sia al corrente di quanto esposto in premessa, e se intenda intervenire per quanto di competenza affinchè simili fatti non abbiano più a verificarsi;

se il Ministro interrogato non ritenga di dover dare piena attuazione alla nuova norma sul rimpatrio volontario assistito di cui al decreto-legge n. 89 del 2011 poi convertito dalla legge 2 agosto del 2011, n. 129, in particolare adottando un ulteriore necessario decreto attuativo che tenga conto anche dell'impossibilità di trattenere nei Centro di identificazione ed espulsione quegli immigrati per cui appare ormai evidente l'impossibilità di un rimpatrio con accompagnamento forzato, e realizzando programmi adeguati in tal senso, che prevedano un congruo contributo di reintegrazione in caso di rimpatrio volontario, e siano accessibili ai migranti irregolarmente presenti sul territorio;

se non ritenga di promuovere l'abrogazione dell'articolo 10 comma secondo del testo unico n. 286 del 1998 che, prevede i cosiddetti respingimenti differiti, trattandosi di norma di dubbia costituzionalità, che di fatto introduce una surrettizia duplicazione del provvedimento di espulsione, la cui scelta risale esclusivamente alla discrezionalità delle autorità di polizia, e che anche per questa ragione appare in contrasto con la direttiva 2008/115/CE che esclude dal suo campo di applicazione soltanto i respingimenti immediati in frontiera e non anche le misure di allontanamento forzato come i «respingimenti differiti» adottati dal questore in base all'articolo 10 comma 2, dopo l'ingresso irregolare, o per motivi di soccorso, nel territorio dello stato considerato che una diversa interpretazione contrasterebbe con l'effetto utile della direttiva sui rimpatri che mira a rendere effettive le procedure di rimpatrio con accompagnamento forzato e non a stabilire (come di fatto si sta verificando in Italia) una sanzione detentiva di durata indeterminata per gli immigrati entrati o soggiornanti irregolarmente nel territorio dello Stato.(5-06968)