ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06965

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 641 del 30/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: STRADELLA FRANCO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 30/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CROSETTO GUIDO POPOLO DELLA LIBERTA' 30/05/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 30/05/2012
Stato iter:
31/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/07/2012
Resoconto MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 31/07/2012
Resoconto STRADELLA FRANCO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/05/2012

DISCUSSIONE IL 31/07/2012

SVOLTO IL 31/07/2012

CONCLUSO IL 31/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06965
presentata da
FRANCO STRADELLA
mercoledì 30 maggio 2012, seduta n.641

STRADELLA e CROSETTO. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

con la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), articolo 4, comma 90, si consentiva ai soggetti colpiti dalle alluvioni del novembre 1994 di definire in via automatica la propria posizione tributaria relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997, versando il 10 per cento delle somme ancora dovute, a titolo di tributi, contributi e premi;

purtroppo l'INPS decise di respingere le domande presentate dai contribuenti secondo quanto sopra, ritenendo che la definizione automatica, prevista dalla legge, non potesse essere applicata al settore previdenziale, atteso che la norma in esame, nel riaprire i termini di presentazione delle domande, richiamerebbe sempre disposizioni fiscali;

con il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è stata disposta una proroga, precisando che la disposizione prorogata si riferiva ai contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994;

con sentenza n. 595 dell'8 maggio 2007, la corte d'appello di Torino, sezione lavoro, confermava la disposizione interpretativa richiamata, affermando che «ogni dubbio circa l'applicazione delle agevolazioni anche in materia previdenziale è pertanto venuto meno»;

contro tale sentenza, l'INPS ha presentato ricorso davanti alla suprema corte di cassazione, sezione lavoro; il ricorso è stato rigettato con sentenza n. 1133 del 2010, che ha pronunciato in senso analogo alla pronuncia della corte d'appello di Torino;

alcune imprese artigiane della provincia di Alessandria, colpite dall'alluvione del 1994, hanno ottenuto sentenze favorevoli della corte d'appello di Torino, sezione lavoro, che hanno confermato le pronunce emesse dal tribunale di Alessandria, respingendo di fatto i vari ricorsi in appello proposti dall'INPS;

queste sentenze sono ormai passate in giudicato;

a seguito di continui solleciti di pagamento, nel corso del mese di giugno 2011 l'INPS ha richiesto i codici IBAN delle varie imprese artigiane, affermando che a breve avrebbe provveduto al pagamento, per poi cambiare nuovamente posizione nell'agosto 2011;

alle imprese di cui sopra, infatti, l'istituto ha comunicato che la sede regionale aveva nuovamente bloccato i rimborsi per le ditte alluvionate, anche per quelle per cui avevano già predisposto i pagamenti, adducendo come spiegazione il fatto di dover adempiere a direttive impartite dagli uffici regionali dell'INPS per assicurare omogeneità di comportamento sul territorio;

tale posizione dell'Istituto di previdenza sembrerebbe essere conseguente alla decisione di un giudice del tribunale di Cuneo, sezione lavoro, che ha rimandato alla Commissione europea un quesito sull'eventuale configurazione o meno come aiuti di Stato dei rimborsi in questione;

indipendentemente dall'emissione di pareri da parte della Commissione europea o di eventuali sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea, non vi è dubbio che le sentenze emesse da giudici italiani, passate in giudicato, debbano essere rispettate ed eseguite;

molte di queste imprese attendono rimborsi immediatamente erogabili da parte dell'INPS, che ha invece bloccato indiscriminatamente tutti i rimborsi;

il protrarsi di questa questione causa ulteriori danni alle ditte della provincia di Alessandria, che già sono state vittime di quella catastrofica calamità naturale -:

quali iniziative intenda intraprendere, per quanto di propria competenza, per far sì che vengano rispettate le sentenze in materia previdenziale emesse dalla corte d'appello di Torino, sezione lavoro, e confermate dalla suprema corte di cassazione, in favore delle imprese danneggiate dall'alluvione. (5-06965)