ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06959

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 641 del 30/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: ZAZZERA PIERFELICE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 30/05/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 30/05/2012
Stato iter:
25/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/07/2012
Resoconto ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 25/07/2012
Resoconto ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/05/2012

DISCUSSIONE IL 25/07/2012

SVOLTO IL 25/07/2012

CONCLUSO IL 25/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06959
presentata da
PIERFELICE ZAZZERA
mercoledì 30 maggio 2012, seduta n.641

ZAZZERA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 5 del decreto ministeriale n. 439 del 2011 disciplina le modalità per favorire la mobilità del personale docente e ricercatore;

l'articolo 5 punto 1, del suddetto decreto ministeriale predispone che incentivi per 1.400.000 euro vengano destinati a tal fine per «assunzioni di professori I e II fascia di idonei in valutazioni comparative bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, con esclusione di quelle disposte ai sensi del successivo articolo 11 del presente decreto e di quelle riferite a concorsi banditi dall'ateneo stesso»;

l'idoneità in questione si presuppone essere relativa ai concorsi messi a bando dalle singole sedi universitarie ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, in riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera f);

l'articolo 5 punto 1, lettera b) del decreto ministeriale n. 439 del 2011, fa riferimento a tali figure idonee che ricoprano ruoli nella pubblica amministrazione o in istituti di ricerca non universitari (CNR);

l'articolo 5 punto 1, del decreto ministeriale n. 439 del 2011 presuppone due differenti tipologie di cofinanziamento per tali assunzioni nella misura del: a) 90 per cento del costo medio nazionale relativo al ruolo occupato dall'interessato nell'ateneo di appartenenza; b) 95 per cento del costo iniziale di ciascuna qualifica per assunzioni relative a soggetti precedentemente non appartenenti ai ruoli universitari;

le assunzioni per mobilità presuppongono la chiamata diretta dell'interessato;

si presuppone che nel primo caso si faccia riferimento a personale docente e ricercatore già appartenente al ruolo di associato o ordinario;

non è invece chiaro come debba intendersi nel secondo caso la dicitura «soggetti precedentemente non appartenenti ai ruoli universitari», che determina la portata di applicazione della norma circa le assunzioni per le quali gli atenei possono beneficiare degli incentivi in questione;

la Corte dei conti si è espressa a riguardo nel Prot. C.d.c n. 29652, articolo 3, sostenendo che in riferimento all'articolo 5, punto 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 439 del 2011 «sarebbe opportuno precisare la portata della norma e, in particolare, che la stessa si applica limitatamente a coloro che sono già appartenenti a ruoli pubblici, ancorché non universitari», nell'ottica di preservare la ratio del suddetto articolo, che riguarda incentivi alla mobilità del personale docente, mobilità che va appunto intesa in senso giuridico;

il decreto ministeriale n. 71 del 2012, all'articolo 2, disciplinando la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario, prevede uno stanziamento di ulteriori 3.643.453 euro per il consolidamento nell'anno 2012 degli interventi di cofinanziamento della mobilità dei docenti disposti dalle università in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale n. 439 del 2011, ignorando le indicazioni della Corte dei conti;

la Corte dei conti si è espressa in maniera chiara in materia, utilizzando il condizionale «sarebbe opportuno» solo in riferimento alla necessità di chiarimenti ufficiali da parte del Ministero, mentre è certo che l'espressione mobilità debba essere intesa in senso giuridico presupponendo perciò che venga già ricoperto un ruolo nella pubblica amministrazione;

si crea in sostanza, ad avviso dell'interrogante, una confusione generale tra le assunzioni bandite ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240 del 2010, reclutamento ordinario e straordinario, e quelle bandite ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 439 del 2011, che dovrebbero beneficiare degli incentivi predisposti per la sola mobilità e non anche per la chiamata di persone, provviste di idoneità, ma estranee a qualsiasi ruolo della pubblica amministrazione;

l'interrogante ha ricevuto numerose segnalazioni sul fatto che a seguito di tale ambiguità si sta procedendo ad utilizzare tali incentivi per operare un «reclutamento», privo di procedimenti valutativi e concorsuali facendolo passare per assunzione in base a chiamata per mobilità, coinvolgendo erroneamente ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 439 del 2011 assegnisti, borsisti, contrattisti, ricercatori a tempo determinato che hanno la «fortuna» di poter esser chiamati direttamente;

tali assunzioni a chiamata per mobilità attendono ancora di essere finanziate e in alcuni casi confermate; pertanto, risulta ancora più urgente chiarire l'ambito di applicazione del decreto ministeriale n. 71 del 2012 -:

se il Ministro intenda chiarire l'ambito di applicazione degli incentivi per la mobilità di cui all'articolo 5, punto 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 439 del 2011, in modo da non consentire la chiamata diretta, a giudizio dell'interrogante priva di valutazione e antimeritocratica, di persone estranee completamente alla pubblica amministrazione, quindi al di fuori della mobilità in senso giuridico, e nel rispetto di quanto manifestato nel decreto interministeriale del 15 dicembre 2011, recante il piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia, ove è stata ribadita l'equiparazione dell'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, all'abilitazione nazionale di cui alla legge n. 240 del 2010;

se la mobilità di cui all'articolo 5, punto 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 439 del 2011 debba essere intesa come mobilità in senso giuridico e, quindi, fra persone già di ruolo nella pubblica amministrazione;

se il Ministro intenda precisare di conseguenza la portata di applicazione del provvedimento successivo di cui al decreto ministeriale n. 71 del 2012. (5-06959)