ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06952

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 640 del 29/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: LO MONTE CARMELO
Gruppo: MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD
Data firma: 29/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 29/05/2012
BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 29/05/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/05/2012
Stato iter:
30/05/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 30/05/2012
Resoconto ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 30/05/2012
Resoconto CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 30/05/2012
Resoconto ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/05/2012

SVOLTO IL 30/05/2012

CONCLUSO IL 30/05/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-06952
presentata da
CARMELO LO MONTE
martedì 29 maggio 2012, seduta n.640

LO MONTE, ZELLER e BRUGGER. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:



ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono considerati ONLUS nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n, 381, nonché i consorzi, di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991, che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali e i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente lo svolgimento di attività in uno dei settori elencati al comma 1 dello stesso articolo;


l'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n, 2, stabilisce che la disposizione di cui all'articolo 10 sopra richiamato, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato «che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995»;


ai sensi del suddetto decreto ministeriale 25 maggio 1995, sono da considerarsi attività commerciali e produttive marginali, i cui proventi non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per fini prettamente istituzionali, le seguenti attività:


a) vendita occasionale o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;


b) vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;


d) somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;


e) prestazioni di servizi resi in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione;


gli articoli 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), stabiliscono che l'imposta in questione si applica nell'esercizio di professioni abituali, ancorché non esclusive, qualificabili come vera e propria attività commerciale abituale e, pertanto, sottoposte all'obbligo di apertura di partita IVA;


l'articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, ha escluso dall'ambito applicativo dell'IVA le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato individuate dall'articolo 3 della legge medesima, disponendo che tali operazioni, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non rilevano ai fini dell'imposta in questione;



la tipologia di attività potenzialmente esercitabili dalle organizzazioni di volontariato, potendo esse identificarsi nelle cosiddette «attività commerciali e produttive marginali», quali ad esempio iniziative di solidarietà o campagne di sensibilizzazione verso i fini istituzionali dell'organizzazione stessa, si svolgono in deroga al concetto di commercialità abituale, non presentando elementi tipici rilevanti ai fini della commercialità e non introducendo strumenti di concorrenzialità sul mercato;


ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n, 460, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, le ONLUS non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale, pertanto la stessa apertura di partita IVA da parte delle stesse andrebbe a svilire la ratio intrinseca di organizzazioni non esercenti attività commerciali -:


se eventi occasionali di informazione e sensibilizzazione a fini istituzionali, come ad esempio una «Giornata della Salute», allestiti da ONLUS e da enti privati richiedenti e finanziatori, possano essere considerati attività «marginali» ai sensi del decreto ministeriale del 1995, così da poter escludere la perdita di qualifica dell'organizzazione di volontariato coinvolta e, allo stesso tempo, trattandosi di attività non commerciali e non abituali, la necessità di apertura di partita IVA da parte della stessa. (5-06952)