GNECCHI, GATTI, ALBINI, MARIANI, CENNI, FLUVI, FONTANELLI, GIACOMELLI, SANI, VELO, SCARPETTI e VENTURA. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
l'ultima manovra di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214 del 2011, approvata nel dicembre 2011, è intervenuta sul nostro sistema previdenziale penalizzando fortemente coloro che erano prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici previgenti, allungando oltremodo il periodo di attesa;
le deroghe previste, che consentono per alcune situazioni particolari di poter mantenere i previgenti requisiti di accesso alla pensione, non coprono comunque tutte quelle situazioni che si sono prodotte nel corso di questi anni di crisi occupazionale;
nello specifico si rappresenta il caso di accordo sindacale che prevedeva la concessione della cassa integrazione in deroga, erogata dalla regione Toscana, a favore di lavoratori, causa la cessata attività dell'agenzia marittima presso la quale lavoravano. Il suddetto accordo, firmato ante 4 dicembre 2011, prevede la cig in deroga fino al 31 dicembre 2012 e il successivo licenziamento dei lavoratori che avrebbero maturato il previgente requisito pensionistico negli anni 2012 e 2013;
il caso di cui sopra, che si ribadisce riferirsi ad un accordo firmato ante 4 dicembre 2011, rischia di non rientrare nemmeno nelle modifiche intervenute con il decreto mille proroghe, che fanno specifico riferimento a coloro che hanno effettivamente chiuso il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 e che maturano la decorrenza del trattamento pensionistico entro 24 mesi dalla data di emanazione del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
il caso di cui sopra, non unico, è l'ennesima dimostrazione che le situazioni individuate con il comma 14 dell'articolo 24 della legge e la decorrenza entro la quale dovevano realizzarsi, non hanno previsto alcune casistiche di uscita dal mercato del lavoro, concordate comunque con la presenza delle parti sociali, che hanno legittimamente deciso di intraprendere un percorso di riduzione del personale, alternativo a quello previsto dalla legge n. 223 del 1991 e con cessazione effettiva del rapporto di lavoro, oltre la data del 31 dicembre 2011 -:
se non ritenga il Ministro interrogato, a fronte della differente legislazione utilizzata dalle imprese attraverso accordi per licenziare il personale prossimo al traguardo della pensione, di rivedere la casistica prevista nel comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 e successive modifiche, includendo tutte quelle situazioni di perdita del posto di lavoro, non dipendenti dalla volontà del lavoratore. (5-06927)