ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06911

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 637 del 23/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: FOTI TOMMASO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 23/05/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/05/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06911
presentata da
TOMMASO FOTI
mercoledì 23 maggio 2012, seduta n.637

TOMMASO FOTI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'istituto della compensazione cosiddetta orizzontale, introdotto nell'ordinamento fiscale italiano dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, permette al contribuente di compensare crediti e debiti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, Inps, Inail, enti locali, Enpals);

possono avvalersi del predetto istituto tutti i contribuenti, sia privati che titolari di partita IVA, a favore dei quali risulta un credito dalle dichiarazioni (iva, redditi, irap, 770, quadro RR di Unico e autoliquidazione Inail) o dalle denunce periodiche contributive;

la disciplina delle compensazioni è stata modificata attraverso diversi interventi legislativi, al fine di limitare l'utilizzo «improprio» di tale istituto;

l'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 38, ha introdotto un limite all'utilizzo dell'istituto delle compensazioni, pari ad euro 516.456,90 per ogni anno solare, limite ancora oggi in vigore;

l'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, cosiddetta «manovra d'estate», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto importanti novità circa il momento a partire dal quale i contribuenti possono compensare l'eccedenza iva annuale;

a decorrere dal 1o luglio 2009 si ha, dunque, un duplice regime:

a) per le compensazioni iva fino a 10.000,00 euro annui, come pure per ogni altro credito tributario, la compensazione può effettuarsi dal primo giorno successivo a quello di maturazione e senza attendere la presentazione della dichiarazione;

b) per le compensazioni di crediti iva annuali o infrannuali, per un importo complessivo annuo superiore a 10 mila euro, la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge;

i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti iva oltre la soglia annua di 15 mila euro annui, devono presentare la dichiarazione iva dalla quale emerge il visto di conformità, che può essere rilasciato esclusivamente dai seguenti soggetti: a) professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio industria artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; iscritti negli albi degli avvocati; iscritti nel registro dei revisori contabili;

inoltre i professionisti che rilasciano il visto debbono, in ragione di una fidejussione obbligatoria a loro carico, garantire al 100 per cento il fisco che qualsiasi irregolarità o abuso dovesse emergere verrà immediatamente rimborsata dall'assicurazione al fisco stesso, dal che si ricava che lo Stato è sicuramente garantito per quanto riguarda i rimborsi Iva;

le norme e le procedure sopra richiamate, inerenti alle compensazioni introdotte dalla cosiddetta manovra d'estate, operano già dal 1o gennaio 2010;

l'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede altresì che un successivo decreto ministeriale avrebbe potuto innalzare - con decorrenza 1o gennaio 2010 - il limite massimo annuo dei crediti compensabili, portandolo a 700.000,00 euro;

detto innalzamento del limite massimo annuo dei crediti compensabili doveva rappresentare, da una parte, un equo adeguamento rispetto al vigente limite di 516.456,90 - mai modificato da oltre 12 anni - e, dall'altro, una compensazione per le nuove gravose incombenze (ad esempio: il visto di conformità sopra menzionato) -:

se e quando il Ministro interrogato intenda emanare il decreto in questione al fine di adeguatamente innalzare - rispetto a quello oggi vigente - il limite massimo annuo dei crediti compensabili, la qual cosa appare un atto dovuto e rappresenterebbe una «boccata di ossigeno» per le imprese, specialmente per quelle che esportano e/o effettuano investimenti, che si trovano cronicamente in credito di Iva. (5-06911)