ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06905

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 636 del 22/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: DELLA VEDOVA BENEDETTO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 22/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 22/05/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/05/2012
Stato iter:
23/05/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 23/05/2012
Resoconto DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 23/05/2012
Resoconto CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/05/2012
Resoconto DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/05/2012

SVOLTO IL 23/05/2012

CONCLUSO IL 23/05/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-06905
presentata da
BENEDETTO DELLA VEDOVA
martedì 22 maggio 2012, seduta n.636

DELLA VEDOVA e DI BIAGIO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge del 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, ha previsto che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si consideri direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, prevedendo per questa esclusivamente l'applicazione delle detrazioni dell'imposta ICI, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992;

l'Agenzia delle entrate ha ritenuto in via interpretativa di escludere dall'ambito di applicazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI prevista dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, non applicando quanto previsto dalla legge n. 75 del 1993;


sulla base delle evidenze normative citate, sebbene l'abitazione dei connazionali residenti oltre confine sia stata configurata come «abitazione principale» ai fini del riconoscimento delle opportune detrazioni previste dal decreto legislativo n. 504 del 1992, non è stata considerata «abitazione principale» ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'imposta, legittimando di fatto un paradosso normativo;

ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria, (IMU) anticipandola, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

al comma 10 dell'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 viene riconosciuta una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, non fornendo altresì alcun tipo di specifica in merito alle potenziali detrazioni sull'imposta municipale per gli immobili di proprietà dei connazionali residenti oltre confine;

l'attuale configurazione normativa, palesemente lacunosa, alla vigilia dell'applicazione dell'imposta municipale propria, rischia di legittimare una condizione discriminatoria in capo all'unità immobiliare posseduta cittadino italiano residente oltre confine, che - sebbene si configuri come abitazione principale ai sensi della legge n. 75 del 1993 - sotto il profilo fiscale verrebbe equiparata ad una «seconda casa»;

sebbene in più occasioni il Governo si sia impegnato a rettificare la normativa indicata, ad oggi non risulta essere stato intrapreso alcun intervento in tal senso -:

quali iniziative normative intenda assumere al fine di riconoscere anche agli immobili, non locati e ubicati in Italia di proprietà dei connazionali residenti oltre confine, le detrazioni sull'IMU di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.(5-06905)