ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06903

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 636 del 22/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: LO MONTE CARMELO
Gruppo: MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD
Data firma: 22/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 22/05/2012
ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 22/05/2012
NICCO ROBERTO ROLANDO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 22/05/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/05/2012
Stato iter:
23/05/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 23/05/2012
Resoconto BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 23/05/2012
Resoconto CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/05/2012
Resoconto BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/05/2012

SVOLTO IL 23/05/2012

CONCLUSO IL 23/05/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-06903
presentata da
CARMELO LO MONTE
martedì 22 maggio 2012, seduta n.636

LO MONTE, BRUGGER, ZELLER e NICCO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, interviene in materia di fiscalità locale;

nel corso dell'iter di conversione in legge, il citato articolo 4 del decreto-legge ha subìto molte modifiche: in particolare, a seguito dell'approvazione, il 17 aprile 2012, da parte della Commissione Finanze della Camera dei deputati, dell'emendamento Zeller 4.23, è stato aggiunto un periodo alla lettera a) del comma 1-ter, ai sensi del quale le province autonome di Trento e Bolzano possono assoggettare all'IMU i fabbricati rurali strumentali con le aliquote di legge ferma la possibilità di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi delle norme Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

inoltre, sempre durante l'esame in sede referente alla Camera è stata approvata una modifica alla lettera b) del medesimo articolo 4, comma 1-ter, il cui testo recitava, nella formulazione approvata dal Senato: b) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria»;

tale formulazione originaria della lettera b) avrebbe, in sostanza, comportato l'effetto che gli immobili esenti dall'imposta municipale propria sarebbero stati comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, sebbene essi fossero stati fino ad oggi esenti dall'IRPEF ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

nel corso dell'esame svoltosi presso la Commissione Finanze della Camera, a seguito dell'approvazione, il 16 aprile 2012, dell'emendamento 4.201 (Nuova formulazione) del relatore, nella predetta lettera b) sono state inserite le parole «ove dovute», che modificano notevolmente il senso della disposizione;

l'interpretazione letterale di tale modifica induce a ritenere che l'assoggettamento alle imposte sui redditi e alle relative addizionali degli immobili esenti da IMU sia dovuto solo se previsto dalla normativa vigente in materia di imposte sui redditi: pertanto, visto che i fabbricati rurali strumentali risultano essere esenti a tali fini ai sensi dell'articolo 42 del TUIR, dovrebbero continuare a non essere soggetti all'imposizione sui redditi;

in pratica, mentre la formulazione della predetta lettera b), nel testo licenziato dal Senato, disponeva che «sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi gli immobili esenti dall'IMU», e quindi aveva una portata innovativa, stabilendo l'imponibilità ai fini delle imposte sui redditi dei fabbricati rurali strumentali, l'aggiunta delle parole «ove dovute» sembra, invece, confermare la normativa vigente, precisando che i fabbricati già esenti dall'imposizione sui redditi continueranno a godere di tale regime -:

se non intenda chiarire in via interpretativa l'effettiva portata della normativa descritta in premessa in maniera che sia confermato che i fabbricati rurali strumentali esenti dall'imposta municipale propria continuano ad essere esenti dalle imposte sui redditi e delle relative addizionali, ai sensi dell'articolo 42 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). (5-06903)