ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06886

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 634 del 17/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2012
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/05/2012

SOLLECITO IL 04/07/2012

SOLLECITO IL 22/10/2012

SOLLECITO IL 06/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06886
presentata da
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI
giovedì 17 maggio 2012, seduta n.634

FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:



la Costituzione della Repubblica italiana, all'articolo 16, garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino; la concreta fruizione di questo diritto per le persone affette da disabilità, sancita dal principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, costituisce lo strumento e la precondizione indispensabile per ciascun individuo per potere esercitare tutta un serie di diritti nonché per integrarsi nell'ambiente sociale;


l'articolo 3, secondo comma della Costituzione demanda al legislatore il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono ostacolare l'attuarsi in concreto del principio di eguaglianza. È proprio sulla base di questa specifica previsione costituzionale che va inquadrata tutta la legislazione ordinaria in tema di disabilità, ivi compreso l'aspetto della mobilità, ed il correlato obbligo per la pubblica amministrazione di eliminare le barriere architettoniche;



con l'entrata in vigore in Italia della convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, con la legge n. 18 del 3 marzo 2009 il predetto diritto alla mobilità si è qualificato ulteriormente come diritto all'accessibilità ed, in base all'articolo 9 della convenzione, tale diritto è strettamente correlato alla realizzazione di alcuni dei più rilevanti principi, cui è finalizzata la convenzione stessa come sancita all'articolo 3, vale a dire il diritto per le persone con disabilità alla vita indipendente ed all'inclusione sociale;


ai fini dell'attuazione di quanto sopra e in particolare dei principi costituzionali e della convenzione ONU di non discriminazione e di pari opportunità, si devono promuovere delle iniziative intese a rimuovere gli ostacoli che ancora oggi impediscono o rendono difficoltosa la piena partecipazione delle persone in situazione di disabilità alle attività economiche e sociali;


a tutt'oggi è disapplicata, in maniera rilevante da parte degli enti locali competenti la normativa in tema di rimozione degli ostacoli di natura architettonica e sensoriale, le cosiddette barriere architettoniche, che pregiudicano la mobilità delle persone con disabilità e quindi la loro libertà di spostamento in modo autonomo;


quanto sopra si verifica nonostante l'esistenza dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche, (d'ora in poi PEBA), strumenti di gestione urbanistica per pianificare gli interventi e edifici e spazi pubblici, previsti dalla legge n. 41 del 1986, articolo 32, commi 21 e 22, e dalle legge quadro sull'handicap n. 104 del 1992 articolo 24, comma 9;


questi piani avrebbero dovuto essere adottati, fin dal febbraio 1987, dagli enti centrali e locali in base alle rispettive competenze sull'edificio o sullo spazio pubblico da adeguare, pena, per i piani di pertinenza dei comuni e province, la nomina di un commissario ad hoc da parte della regione;


la normativa sui PEBA, testualmente prevede, all'articolo 38, comma 21, della legge n. 41 del 1986: «Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge» ed al successivo comma 22: «Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione»;


detta normativa è stata modificata ed integrata dall'articolo 24, comma 9, della legge n. 104 del 1992 che testualmente prevede: «I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate»;


l'associazione «Luca Coscioni» per la libertà di ricerca scientifica, occupandosi anche della tutela delle persone con disabilità ed in particolare dell'affermazione dei loro diritti, ivi compreso il diritto alla mobilità ha promosso nel 2009 e vinto, a marzo di quest'anno, un ricorso, in base alla legge del 1o marzo 2006, n. 67, recante «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni», contro il comune di Roma per la mancanza di regolamentari scivoli per accedere con la sedia a rotelle alla maggior parte dei marciapiedi dove sono poste le fermate degli autobus del trasporto pubblico, creando una discriminazione nella fruizione dei bus a sfavore delle persone disabili non deambulanti;


nel corso del relativo procedimento comune di Roma non ha prodotto un piano di graduale messa a norma dei marciapiedi dove insistono le fermate degli autobus relative al centro di Roma, come da esplicita richiesta contenuta nel ricorso dell'associazione «Luca Coscioni» nonostante tale piano di eliminazione delle barriere architettoniche dovesse essere già elaborato nel PEBA del comune di Roma;


l'omessa presentazione del PEBA in corso di giudizio fa ragionevolmente presumere che Roma Capitale non abbia adottato dal 1986 alcun PEBA e che la regione non abbia vigilato su tale adempimento nominando un commissario ad acta per garantirne l'adozione -:


quante e quali regioni, inclusa la regione Lazio, abbiano adottato e aggiornato il proprio piano di eliminazione delle barriere architettoniche, PEBA, come previsto dalla legge per quanto riguarda gli edifici e le pertinenze facenti parte del proprio patrimonio o comunque rientranti nelle propria gestione o controllo e quali iniziative di competenza si intendano assumere per promuovere l'abbattimento delle barriere architettoniche. (5-06886)