ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06870

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 634 del 17/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2012
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 17/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/05/2012

SOLLECITO IL 04/07/2012

SOLLECITO IL 22/10/2012

SOLLECITO IL 06/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06870
presentata da
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI
giovedì 17 maggio 2012, seduta n.634

FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2010, «le domande volte a ottenere benefici in materia di (...) handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'Inps» e le commissioni Asl «sono integrate da un medico dell'Inps»;

ai sensi dell'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, «le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'Inps»;

in data 8 marzo 2012 il quotidiano «La Stampa - Cronaca di Torino» dà la notizia secondo la quale la certificazione di disabilità rilasciata dall'azienda sanitaria locale per ottenere l'insegnante di sostegno deve seguire le modalità ordinarie fissate per il riconoscimento dell'invalidità civile, tutto ciò a causa di una interpretazione restrittiva delle disposizioni vigenti in materia;

tale notizia di stampa, se fosse confermata nei termini in cui è stata esposta, comporterebbe un allungamento dei tempi di rilascio incompatibili con quelli della necessaria programmazione della scuola, oltre anche ad un aggravio economico a carico delle famiglie che si vedono richiedere dai medici di medicina generale (del tutto legittimamente) la cifra di 60 euro per la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti e l'invio - per via telematica - all'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) della richiesta di visita;

le due norme considerate (articolo 20 del citato decreto-legge n. 78 del 2009 e articolo 19 del citato decreto-legge n. 98 del 2011), pur prevedendo modalità organizzative identiche, prendono in considerazione due fattispecie completamente diverse: nel primo caso si tratta di domande volte ad ottenere «benefici»; nel secondo caso si tratta di domande volte alla richiesta di diagnosi funzionale «costitutiva del diritto» all'assegnazione del docente di sostegno, e non di «benefici»;

anche dal punto di vista strettamente letterale, la disposizione contenuta nell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 non opera alcun richiamo o rinvio, né esplicito né implicito, alla procedura prevista dall'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009;

l'articolo 2, comma 2, del regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, legge 27 dicembre 2002, n. 289 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185, prevede che gli accertamenti vadano effettuati «in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta»;

l'interpretazione adottata dalle Asl torinesi comporta - nella pratica - un notevole allungamento dei tempi di rilascio, causando enormi ritardi sul riconoscimento dei diritti degli alunni disabili all'integrazione scolastica;

considerato che la Corte costituzionale, fin dal 1987 (sentenza 3 giugno 1987, n. 215), ha riconosciuto che «la frequenza scolastica è (...) un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua emarginazione» -:

se ai Ministri interrogati risulti quanto in premessa;

quali azioni di propria competenza intendano adottare al fine di garantire in modo uniforme il concreto esercizio del diritto del disabile all'integrazione scolastica. (5-06870)