ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06869

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 634 del 17/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: SCHIRRU AMALIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2012
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/05/2012
Stato iter:
02/10/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/10/2012
Resoconto MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 02/10/2012
Resoconto SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/05/2012

SOLLECITO IL 06/09/2012

DISCUSSIONE IL 02/10/2012

SVOLTO IL 02/10/2012

CONCLUSO IL 02/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06869
presentata da
AMALIA SCHIRRU
giovedì 17 maggio 2012, seduta n.634

SCHIRRU, GNECCHI e CODURELLI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:




la legge n. 388 del 2000 (articolo 80 comma 3) consente ai lavoratori invalidi ai quali viene riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o sordomuti, di usufruire di un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa nella misura di due mesi per ogni anno di lavoro fino ad un massimo di 5 anni, utili ai fini pensionistici e dell'anzianità contributiva;


i contributi figurativi si applicano solo agli anni lavorati, in quanto invalidi civili con percentuale superiore al 74 per cento (o assimilabile per le altre invalidità) o in quanto sordomuti. Analogo trattamento - però solo per un massimo di 2 anni - è riservato ai lavoratori - genitori di figli disabili gravi e con handicap ai sensi della legge 104 del 1992. Il beneficio di due mesi di maggiorazione per ogni anno di servizio è utile ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva e dell'anzianità assicurativa e incide positivamente anche sull'ammontare della pensione. Mentre il beneficio è di quattro mesi di anzianità figurativa per ogni anno di lavoro svolto dai lavoratori non vedenti (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 113 del 1985;


la circolare INPS n. 35 recita che: «Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti: - non vedenti articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 503 del 1992; circolare n. 65 del 1995), - invalidi in misura non inferiore all'80 per cento (articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503 del 1992; circolare 65 del 1995);


ai fini del raggiungimento dell'anzianità di servizio si tratta di individuare le specifiche modalità di calcolo del trattamento previdenziale nel sistema contributivo o misto che consentano di valutare e computare tutto il sistema di contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato utili ai fini della determinazione dell'importo pensioni, e degli anni di contribuzione, senza penalizzazione e riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, includendo i periodi di astensione dal lavoro per periodi lavorativi oggetto del distacco sindacale, ai sensi della legge 300 del 1970;


i lavoratori in aspettativa sindacale svolgono di fatto un'attività lavorativa: per questo sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro ed è stato garantito loro il diritto alle prestazioni economiche previdenziali quali indennità di malattia, tubercolosi e maternità;


la maggiorazione contributiva è incompatibile con la contribuzione figurativa, ma tale previsione discende dal fatto che di norma la contribuzione figurativa garantisce al lavoratore la copertura contributiva di periodi in cui non viene prestata alcun tipo di attività lavorativa;


il lavoratore in distacco sindacale svolge regolare attività lavorativa sotto le direttive e per le finalità dell'organizzazione sindacale presso cui lavora o ricopre la carica elettiva. Il valore figurativo per il calcolo dell'accredito è computato sulla retribuzione prevista dal contratto in essere al momento del collocamento in aspettativa;


la norma in esame riconosce il diritto alla maggiorazione «... per ogni anno di servizio effettivamente svolto, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative (...) »;


circolari INPS prevedono, che non si dia luogo all'accredito della maggiorazione ex articolo 80 legge 388 del 2000 per periodi di aspettativa sindacale dal momento che i periodi di distacco sindacale non sono considerati alla stregua di un effettiva attività lavorativa;


confermando le disposizioni INPS, verrebbero meno i principi dettati dalla legge 300 del 1970 la quale ha voluto garantire l'effettiva possibilità di esercitare, senza pregiudizio per la posizione previdenziale, l'attività sindacale;


vista la presa di posizione INPS inoltre, i lavoratori si troverebbero discriminati rispetto ad altri lavoratori, in particolare rispetto a quelli assunti dalle stesse organizzazioni sindacali che, peraltro, svolgono la medesima attività lavorativa;


si ricorda che, pur in aspettativa, i lavoratori in distacco sindacale, svolgono attività lavorativa a tutti gli effetti, sommando peraltro fatica e stress che vanno ad incidere sullo stato di salute soprattutto di chi, si trova in stato di invalidità certificata -:


se il Ministro interrogato sia a conoscenza della problematica in premessa, che penalizza fortemente coloro che sono chiamati a ricoprire una carica sindacale come evidenziato;


se il Governo non intenda avviare in merito le necessarie comunicazioni e specificazioni al sistema di previdenza INPS, esplicitando e sottolineando come questi lavoratori di fatto versino i regolari contributi e abbiano pertanto diritto al riconoscimento della maggiorazione contributiva sui periodi durante i quali sono stati collocati in aspettativa sindacale, ai sensi della 300 del 1970. (5-06869)