ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06865

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 633 del 16/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: LENZI DONATA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 16/05/2012
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 16/05/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 16/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/05/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06865
presentata da
DONATA LENZI
mercoledì 16 maggio 2012, seduta n.633

LENZI, DAMIANO e GNECCHI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:


la riforma pensionistica approvata mediante il cosiddetto decreto «Salva Italia» (decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) si è posta, come noto, l'obiettivo di garantire il rispetto degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e di rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo;


tale riforma, come evidenziato sin dal principio dal Partito democratico, che si è battuto e continua a battersi per meglio caratterizzarla sotto il profilo dell'equità, presenta alcuni aspetti particolarmente critici che, se non adeguatamente affrontati, rischiano di causare drammatiche conseguenze per la vita di migliaia di lavoratori;


tra queste, la situazione dei lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà sembra, a questo proposito, esemplificativa: l'articolo 24, comma 14 del decreto «Salva Italia», ha previsto per alcune tipologie di lavoratori la possibilità di accedere alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previgenti la riforma; la lettera c) del medesimo comma stabilisce che, tra questi, rientrino «i lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà (...)»;


il successivo comma 15 ha stabilito, oltre al limite massimo di risorse disponibili per ciascun anno, che le modalità di attuazione e la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14, nonché le modalità attuative di monitoraggio affidate all'INPS, siano definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 giugno 2012 (tale data è effetto della proroga stabilita dal decreto «mille proroghe»);


i fondi di solidarietà sono stati istituiti dalla legge n. 662 del 1996 e regolati successivamente dal decreto attuativo n. 158 del 2000. Sono fondi autofinanziati attraverso una contribuzione obbligatoria pari allo 0,5 della retribuzione imponibile. In particolare il fondo del credito mira a venire incontro alle esigenze di un settore privo di ammortizzatori sociali che quindi non ha utilizzato risorse pubbliche. Questo settore è stato uno dei primi coinvolto direttamente dalle conseguenze negative della crisi economica in atto;


il regolamento del fondo prevede che in caso di agevolazione all'esodo gli assegni straordinari a carico del fondo non possono superare i sessanta mesi;


come si ricordava il processo di riorganizzazione del settore va avanti da anni, in questo momento quindi continuano a cessare dal lavoro, dipendenti che hanno firmato lettere, all'interno di accordi sindacali, anche tre o quattro anni fa, a questi si aggiungono quelli ricompresi negli accordi recenti di fine 2012. Il Sole 24 ore del 14 maggio stima in 17.000 i lavoratori interessati;


se ad una prima lettura i diritti maturati da questi lavoratori apparivano tutelati anche nella riforma in quanto rientranti nel comma 14, lettera c), dell'articolo 24 successivamente si è creata una notevole incertezza sia per chi è già uscito ed è titolare di una prestazione del fondo e dovrebbe andare in pensione sia per chi deve cessare dal lavoro nel 2012- 2013 sia per coloro che in base agli accordi dovrebbero cessare il lavoro negli anni successivi;


si pensi ad esempio alla situazione dei dipendenti di Banca Intesa che stanno ricevendo in questi giorni dalla azienda le lettere di comunicazione per l'uscita dal lavoro il 1o luglio 2012 in base ad una adesione al Fondo di solidarietà firmata in quadro normativo diverso, o dei 500 dipendenti di Bnl Paribas il cui accordo aziendale è del 17 febbraio 2010;


il 27 aprile 2012, l'INPS ha diramato il messaggio n. 7223, con il quale ricorda che «i regolamenti dei Fondi di sostegno al reddito... non individuano, come è noto, requisiti specifici per l'accesso all'assegno straordinario. Il diritto all'assegno straordinario è, infatti, subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria»;


l'Istituto, tramite la medesima comunicazione, ha disposto, però, che in attesa del predetto decreto ministeriale «le sedi territorialmente competenti non possono definire le richieste di liquidazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito finalizzate al raggiungimento del trattamento pensionistico con i requisiti previgenti»;


la conseguenza è che in attesa dell'emanazione dell'atto ministeriale i lavoratori che stanno interrompendo l'attività lavorativa in base ad accordi sindacali stipulati entro il 4 dicembre 2011 per accedere alle prestazioni straordinarie dei Fondi di solidarietà non sono ammessi a fruire del sostegno al reddito cui hanno diritto, rimanendo così per un periodo indefinito senza alcuna forma di provento e senza sapere quando avranno diritto alla pensione;


altro aspetto particolarmente critico relativo ai lavoratori in oggetto è quello riguardante i limiti di risorse economiche e numerici, previsti dai commi 14 e 15 del predetto articolo 24 del decreto «Salva Italia», superati i quali non potranno essere presi in considerazione ulteriori domande di pensionamento; il timore, che agli interroganti non appare infondato, è che le somme stanziate possano essere insufficienti e che il limite numerico di persone che potranno accedervi sia troppo basso per far fronte alla platea effettiva di destinatari;


i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà si trovano, dunque, in una condizione paradossale: da un lato per poter accedere all'assegno di sostegno devono attendere l'emanazione del decreto ministeriale, dall'altro, in via ipotetica ma possibile, tale decreto potrebbe escluderli dalla deroga prevista dal decreto «Salva Italia», in quanto il comma 15 dell'articolo 24 stabilisce che, qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14;


i lavoratori che aderirono ai fondi nei mesi o negli anni passati vengono nel frattempo costretti dalle aziende a cessare dal servizio man mano che si avvicinano alla data concordata;


tale situazione appare agli interroganti iniqua e non rispondente alle rassicurazioni fornite da esponenti governativi che a più riprese hanno garantito che nessuna persona sarebbe rimasta senza lavoro, senza ammortizzatori sociali e senza pensione, a seguito della riforma del sistema pensionistico;


è evidente e fonte di preoccupazione che gli effetti di questa incertezza rischiano di pregiudicare l'efficacia del sistema dei fondi;


è infatti certo che le parti sociali tutte, datoriali o sindacali, eviteranno in futuro di seguire l'esempio, a parere degli interroganti virtuoso, del settore del credito dal momento che gli interventi legislativi sono intervenuti pesantemente modificando le condizioni, non riconoscendo la salvaguardia dei accordi firmati, scaricando ulteriori oneri non previsti sul settore attraverso l'unilaterale decisione di porre a carico dei fondi l'innalzamento dell'età per il passaggio dall'assegno straordinario alla pensione, (per altro nel rispondere all'interpellanza urgente n. 2-01454 il Ministro ha ipotizzato un ulteriore e non previsto normativamente innalzamento di ulteriori due anni). Mancando il principio base della certezza del diritto pericolose incognite pesano quindi sul loro consolidamento, sul quale, invece, il Governo ha molto puntato all'interno del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro, attualmente all'esame del Parlamento -:


quali urgenti iniziative intenda adottare per evitare ai lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di essere discriminati riguardo al loro diritto di ricevere l'assegno di sostegno al reddito nei tempi più rapidi possibili e per garantire la completa copertura del periodo intercorrente dalla maturazione del diritto allo stesso all'emanazione del decreto, nonché per consentire che nessuno di tali lavoratori, a seguito dei limiti numerici previsti dall'articolo 24, comma 15, del decreto «Salva Italia», sia escluso dalle deroghe ivi previste.
(5-06865)