LO MONTE, ZELLER e BRUGGER. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, «legge finanziaria 2008», e successive modificazioni, in materia di proroga delle agevolazioni IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia, ha introdotto per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, una proroga delle agevolazioni tributarie per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
le agevolazioni in questione, corrispondenti ad una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, si applicano:
a) agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 31, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1
o gennaio 2008 al 31 dicembre 2011;
b) agli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, che siano eseguiti dal 1
o gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, le quali provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2012, come da ultimo modificato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1
o gennaio 2012;
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, «Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia», ha introdotto, al fine di usufruire della detrazione IRPEF del 36 per cento sulle spese di ristrutturazione, l'obbligo di invio preventivo della comunicazione di inizio lavori, mediante raccomandata, al centro operativo dell'Agenzia delle entrate di Pescara, a pena di decadenza del beneficio stesso;
l'omissione o l'invio tardivo della suddetta comunicazione, da inviarsi mediante raccomandata, costituivano causa di decadenza del beneficio in questione, con possibile conseguente recupero del bonus fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate;
l'articolo 7, comma 2, lettera q), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto l'abrogazione, a partire dal 14 maggio 2011, dell'obbligo di comunicazione preventiva dei lavori al centro operativo di Pescara;
a norma della nuova disciplina, ai fini dell'agevolazione in questione e in alternativa alla comunicazione, si rende ora sufficiente l'indicazione, all'interno della dichiarazione dei redditi, dei dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento, degli estremi di registrazione dell'atto (comodato in forma scritta o contratto di locazione), nel caso in cui i lavori siano eseguiti non dal possessore dell'immobile ma dal detentore (comodatario o locatario), degli altri dati richiesti dall'Agenzia delle entrate che saranno individuati da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate al fine del controllo;
per i lavori iniziati entro il 13 maggio 2011, l'applicazione della detrazione è subordinata all'invio preventivo della comunicazione a Pescara a pena di decadenza e solo per i lavori avviati tra il 1
o gennaio 2011 e il 13 maggio 2011, l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16, offre la possibilità di sanare l'omesso invio, trasmettendo la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando con F24 la sanzione minima di 258 euro, sempreché, nel frattempo, non siano state avviate attività di accertamento a carico del contribuente -:
se, al fine di ottenere l'agevolazione del 36 per cento in materia di recupero del patrimonio edilizio, la suddetta possibilità di sanatoria per omesso preventivo invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, possa essere riconosciuta anche ai lavori iniziati in data antecedente quella del 1
o gennaio 2011. (5-06863)