ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06853

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 632 del 15/05/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/09697
Firmatari
Primo firmatario: RAISI ENZO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 15/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 15/05/2012


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 15/05/2012
Stato iter:
23/05/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/05/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 23/05/2012
Resoconto RAISI ENZO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/05/2012

DISCUSSIONE IL 23/05/2012

SVOLTO IL 23/05/2012

CONCLUSO IL 23/05/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06853
presentata da
ENZO RAISI
martedì 15 maggio 2012, seduta n.632

RAISI e DI BIAGIO. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:


la valorizzazione del comparto delle agro-energie e del sistema delle biomasse per la produzione di energia elettrica è essenziale per il nostro Paese, sia per essere in linea con gli obiettivi comunitari del 20-20-20, sia perché lo sviluppo delle fonti rinnovabili e, in particolare, degli impianti a biomasse, può influenzare positivamente la ripresa dell'economia nazionale anche in versione sostenibile;


l'installazione degli impianti di produzione energetica elettrica a biomasse di piccole dimensioni, attraverso la creazione di distretti di cooperazione agro-energetica, è in grado di valorizzare l'intero ciclo di lavorazione del settore agricolo, con lo smaltimento dei residui agricoli di lavorazione, oltre che la diffusione stabile di coltivazioni dedicate in terreni sottoutilizzati o degradati;


lo sviluppo, però, di questo comparto, necessità ancora oggi, di politiche più incisive oltre che di maggiore coordinamento e semplificazione della legislazione vigente;


i problemi che si intendono evidenziare riguardano due atti normativi: le linee guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 28 settembre 2010, e il decreto legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010 recante la manovra economica;


l'articolo 49 del decreto-legge n. 78 del 2010 che ha introdotto la segnalazione di inizio attività (SCIA), per tutti coloro che vogliono dare inizio ad un'attività imprenditoriale e commerciale, sopprimendo di fatto la dichiarazione di inizio attività e semplificando l'iter amministrativo, in quanto non è necessario per l'imprenditore attendere alcun termine per dare avvio alla propria attività, necessità di chiarimenti sull'applicazione;


la norma in esame, in fatti, ha generato diversi dubbi sull'applicazione della SCIA anche per gli impianti a biomasse di piccola potenza inferiori a 1 Megawatt, attualmente sottoposti al regime della dichiarazione di inizio attività, nonostante le linee guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili prevedessero iter amministrativi semplificati per l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili;


oltretutto, nelle stesse linee guida, si ravvisano elementi di criticità rispetto ad un parametro tecnico di potenza che gli impianti a biomasse devono rispettare, indicato nella tabella 1 allegata, dove si cita un paramento di potenza, pari a 3 Kwt, non tecnicamente pertinente con i parametri tecnici da utilizzare per le biomasse agricole, in quanto non corrisponde al limite di 1000 Kwe, nel caso di utilizzo di biomasse agricole in impianti costituiti da caldaie a turbine -:


in relazione alla semplificazione dell'intero sistema normativo per le fonti rinnovabili e, soprattutto, per gli impianti a biomasse, quali siano i confini applicativi della segnalazione automatica di inizio attività (S.C.I.A.), precisando esplicitamente se gli impianti di produzione di energia elettrica a biomasse di potenza inferiore ad 1 Megawatt possano essere realizzati tramite S.C.I.A, invece che con dichiarazione di inizio attività e se la dizione di potenza di 3 Kwt contenuta nella tabella 1 delle linee guida possa ritenersi parametro tecnico di potenza pertinente per gli impianti a biomasse agricole, e quindi corrisponda al limite di 1000 Kwe, nel caso di utilizzo di biomasse agricole in impianti costituiti da caldaie a turbine. (5-06853)