ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06837

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 630 del 10/05/2012
Trasformazioni
Trasformato il 14/05/2012 in 4/16040
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 10/05/2012


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 10/05/2012
Stato iter:
14/05/2012
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/05/2012

TRASFORMA IL 14/05/2012

TRASFORMATO IL 14/05/2012

CONCLUSO IL 14/05/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06837
presentata da
ANTONIO BORGHESI
giovedì 10 maggio 2012, seduta n.630

BORGHESI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

il consiglio di amministrazione dell'ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, dopo diverse audizioni di candidati sia interni che esterni all'Istituto, ha nominato con deliberazione n. 090/2011 del 29 aprile 2011 il direttore generale dell'ente nella persona del dottor Gabriele Andreetta;

il decreto-legge 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha soppresso l'ICE - Istituto nazionale per il commercio estero e ha previsto all'articolo 14, comma 20, che «per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione»;

l'incarico di dirigente delegato previsto dal succitato articolo 14, comma 20, è stato assegnato ad un dirigente del soppresso Istituto e non al direttore generale;

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto l'istituzione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, stabilendo all'articolo 22, comma 8, che «Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso Istituto necessari per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7, stipula i contratti e autorizza i pagamenti»;

l'incarico di dirigente delegato generale non è stato assegnato, ancora una volta, al direttore generale del soppresso Istituto, ma al dirigente generale dell'ufficio per gli affari generali e le risorse del Ministero per lo sviluppo economico;

allo stesso dottor Gabriele Andreetta continua a vedersi corrisposto mensilmente, secondo quanto risulta da diverse fonti, compreso lo stesso sito internet del soppresso istituto, il normale trattamento economico previsto dal suo contratto pari ad oltre 20.000 euro lordi mensili, nonostante non possa esercitare per legge le sue funzioni, attribuite al dirigente delegato generale, incarico assegnato ad altro dirigente;

il contratto in essere con il dottor Gabriele Andreetta scadrà solo in data 9 maggio 2015;

con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2012 previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il consiglio di amministrazione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, fatto che lascia presupporre un'imminente nomina anche del direttore generale -:

quali siano le motivazioni della mancata rescissione del contratto in seguito alla soppressione dell'ente;

quali iniziative intendano compiere sia per evitare che una simile situazione si prolunghi ulteriormente considerata la durata quadriennale del contratto in essere, sia per accertare eventuali responsabilità discendenti dall'aver finora corrisposto nove mensilità di stipendio ad un direttore generale impossibilitato per legge a svolgere le sue funzioni. (5-06837)