CAUSI, LULLI, META, MORASSUT, MADIA, GENTILONI SILVERI, GASBARRA, ARGENTIN, POMPILI, CARELLA, GIACHETTI, TOCCI, COSCIA, BACHELET, TIDEI, RECCHIA e RUGGHIA. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:
la delibera 32/2012, attualmente in discussione presso l'Assemblea capitolina, dispone la vendita del 21 per cento delle azioni dell'ACEA;
secondo quanto riportato ai mezzi di informazione, il sindaco di Roma capitale, Gianni Alemanno, sostiene che, con questa decisione, il comune stia semplicemente «ottemperando ad una legge dello Stato, che impone alla politica e alle pubbliche amministrazioni di non detenere la maggioranza di società che gestiscono monopolisticamente servizi pubblici ai cittadini»;
la disciplina dei servizi pubblici locali è da ultimo contenuta negli articoli 3-bis e 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni; il decreto-legge n. 138 del 2011 ha conservato nei fini (liberalizzazione) l'impianto preesistente (articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008), escludendone l'applicabilità al settore idrico, per tenere conto dell'esito della consultazione popolare del mese di giugno 2011;
in particolare, i commi 1-4 dell'articolo 4 pongono in capo agli enti locali, prima di procedere al conferimento della gestione dei servizi, l'obbligo di individuare in via preliminare i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale e, poi, di procedere alla verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando i diritti di esclusiva alle sole ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità;
il comma 8 del medesimo articolo, stabilisce che se l'ente locale «intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica»;
il comma 32 prevede che «gli affidamenti diretti assentiti prima del 1
o ottobre 2003 a società miste pubblico-private quotate in borsa a tale data, cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio se la partecipazione pubblica nella società mista alla data del 13 agosto 2011 si riduce al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e scende al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015. Al mancato verificarsi di tali condizioni, l'affidamento cessa rispettivamente il 30 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015»;
dal combinato disposto delle citate norme sembrerebbe emergere con chiarezza la possibilità per il comune di Roma di mettere a gara il servizio di illuminazione pubblica in luogo della vendita delle quote azionarie di una importante realtà industriale, dato che l'illuminazione pubblica di Roma pesa per soli 55 milioni di euro su 3,3 miliardi di euro di fatturato della società -:
quale sia la corretta interpretazione della previsione di cui al comma 32, lettera d), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa alla disciplina degli affidamenti diretti assentiti prima del 1
o ottobre 2003 a società miste pubblico-private quotate in borsa a tale data e, in particolare, se sussista un obbligo in capo al comune di Roma capitale di cedere il 21 per cento delle azioni dell'ACEA ovvero se sia conforme al dettato normativo l'opzione alternativa di rinunciare all'affidamento diretto del servizio di illuminazione pubblica mediante indizione di una procedura competitiva ad evidenza pubblica.(5-06836)