ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06826

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 630 del 10/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: ALBONETTI GABRIELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 10/05/2012
GATTI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 10/05/2012
BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 10/05/2012
SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 10/05/2012
LOVELLI MARIO PARTITO DEMOCRATICO 10/05/2012
MURER DELIA PARTITO DEMOCRATICO 10/05/2012
FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO 10/05/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 10/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/05/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06826
presentata da
GABRIELE ALBONETTI
giovedì 10 maggio 2012, seduta n.630

ALBONETTI, GNECCHI, GATTI, BOBBA, SCHIRRU, LOVELLI, MURER e FLUVI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto rilevanti modificazioni nel nostro sistema pensionistico, soprattutto per quanto attiene la maturazione dei requisiti pensionistici, che spostano di diversi anni l'accesso alla pensione;

il decreto cosiddetto mille proroghe convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, prevede all'articolo 6 comma 2-septies: «All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni»;

la suddetta norma è stata introdotta, per un principio di equità, con l'obiettivo di far rientrare nei requisiti pensionistici vigenti prima del citato decreto-legge n. 214 del 2011, quei lavoratori che assistono figli con disabilità grave e per i quali è prevista la fruibilità di un congedo di 24 mesi, anche frazionato, ai sensi dell'articolo 42 comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151;

la norma introdotta con il mille proroghe prescrive che la fruizione del congedo per assistere i figli disabili, sia in essere alla data del 31 ottobre 2011, ma non tiene conto che il decreto legislativo n. 151 del 2001 prevede che i 24 mesi, possono essere utilizzati in modo frazionato, per l'evidente ragione di aiutare le famiglie nell'assistenza del figlio disabile grave e conciliare contemporaneamente i relativi impegni di lavoro;

proprio la possibilità di frazionamento del congedo rischia di creare un'ulteriore lotteria per poter vincere il diritto ai requisiti previgenti per l'accesso alla pensione, fissare ad un unico giorno preciso la verifica sull'utilizzo del congedo crea disparità e iniquità tra situazioni di gravità e bisogno pari;

nello specifico si intende evidenziare che sono stati segnalati diversi casi dalle famiglie, che per diverse ragioni, anche per cause di forza maggiore, non si trovavano nella posizione di congedo per assistenza disabili alla data del 31 ottobre 2011 e per la rigidità della norma, rischiano di venire esclusi dalla norma introdotta a loro favore con il mille proroghe 2012 -:

se non ritenga il Ministro interrogato, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dal comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, di procedere ad una interpretazione autentica della norma introdotta all'articolo 6, comma 2-septies del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che consenta ai lavoratori con familiari disabili gravi e ormai prossimi al pensionamento, di poter fruire dei requisiti pensionistici antecedenti il decreto-legge n. 201 del 2011, indipendentemente dalla casualità per cui proprio il 31 ottobre 2011 fossero in congedo. (5-06826)