DAMIANO, BELLANOVA, BOCCUZZI, CODURELLI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, RAMPI, SCHIRRU e GATTI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha modificato all'articolo 24 la situazione in materia di trattamenti pensionistici per i lavoratori ex Ferrovie dello Stato e anche per i lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS dall'aprile 2000 ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed in sostituzione del precedente Fondo pensione del personale Ferrovie dello Stato;
in particolare tali modifiche non consentono, a decorrere dal 1
o gennaio 2012, la possibilità per il personale ferroviario «di macchina» e «viaggiante» di andare in pensione all'età di 58 anni sia per le donne e che per gli uomini e la pensione anticipata in caso di inidoneità fisica alla mansione espletata, come sarà ancora possibile per il personale del trasporto urbano pubblico, non essendo stata modificata la disposizione speciale di cui al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 414 del 1996 che in materia di età pensionabile conferma le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (circolare INPS n. 35 del 14 marzo 2012);
il trattamento del Fondo speciale permetteva tali requisiti particolari per l'accesso alla pensione di vecchiaia ai lavoratori del settore dei trasporti ferroviari in considerazione della gravosità e peculiarità del lavoro svolto;
in virtù del precedente trattamento pensionistico particolare questa categoria di lavoratori è stata esclusa dalla normativa previdenziale prevista per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, regolamentati dalla legge 4 novembre 2012, dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e dal comma 17 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 che attualmente normano appunto i cosiddetti lavori usuranti;
inoltre sono stati aboliti una serie di benefici acquisiti nel tempo come la maggiorazione contributiva ogni dieci anni effettivi di lavoro svolto nella mansione di addetto alla condotta treni e la pensione privilegiata per invalidità per motivi di servizio -:
quali iniziative normative il Governo intenda attuare per tutelare questi lavoratori consentendo loro un graduale innalzamento dei requisiti di pensionamento ed equiparando questa categoria ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, in considerazione del fatto che sono addetti a mansioni inerenti la sicurezza del trasporto ferroviario ed è di rilevanza assoluta la loro integrità psico-fisica che con l'avanzare dell'età può inevitabilmente subire un decadimento;
inoltre come ritenga il Governo di intervenire per quanto di propria competenza affinché, visti gli effetti degli attuali sistemi di liberalizzazione del mercato, si possa equiparare tutto il personale addetto alle attività ferroviarie che attualmente risulta differenziato nei requisiti di accesso alla pensione per il solo fatto di essere dipendente di imprese diverse e iscritto a diverse gestioni pensionistiche, pur svolgendo le medesime prestazioni ed attività.(5-06825)