BOCCUZZI, DAMIANO, MIGLIOLI, SCHIRRU, RAMPI, BERRETTA, GNECCHI, CODURELLI e MADIA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
il ruolo dell'istruzione e della formazione come potente strumento per lo sviluppo di una cultura della salute e sicurezza è riconosciuta a livello internazionale, dall'International Labour Organization (ILO) nell'ambito della convenzione 155 sulla salute e sicurezza sul lavoro del 1981. In particolare, l'articolo 14 della convenzione riguarda specificamente l'integrazione della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) nell'istruzione: «Devono essere prese misure al fine di promuovere in maniera adeguata alle condizioni e alle prassi nazionali, l'inserimento delle questioni di SSL a tutti i livelli di istruzione e formazione, tra cui l'istruzione superiore tecnica, medica e professionale, in modo da soddisfare i bisogni formativi di tutti i lavoratori»;
l'esigenza di informare le nuove generazioni dei rischi relativi all'incolumità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e divulgare la cultura della salute e della sicurezza, era stata recepita dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008), che, all'articolo 11, comma 1, lettera c), ha previsto il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali «delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche»;
il comma 2 del medesimo articolo 11 stabiliva che ai suddetti finanziamenti si sarebbe provvisto con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge n. 123 del 2007 (la legge delega per l'emanazione del testo unico sulla sicurezza sul lavoro), il quale disponeva uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1
o gennaio 2008 per l'attuazione del principio di delega avente a oggetto, tra gli altri (articolo 1, comma 2, lettera p), della legge n. 123 del 2007) «la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica e universitaria e nei percorsi di formazione (...);
a distanza di 4 anni dall'emanazione del testo unico sulla sicurezza sul lavoro, non sembra si sia prodotto un particolare impegno nell'attuazione delle richiamate disposizioni, allontanando l'obiettivo di un pieno coinvolgimento di tutte le componenti della società nella consapevolezza dell'importanza di una cultura della conoscenza e della prevenzione dei rischi sul lavoro -:
quali siano state le iniziative finalizzate alla promozione e alla divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'attività scolastica e universitaria e nei percorsi di formazione, e quante le risorse a esse destinate. (5-06824)