ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06813

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 629 del 09/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI VIRGILIO DOMENICO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 09/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARANI LUCIO POPOLO DELLA LIBERTA' 09/05/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 09/05/2012
Stato iter:
10/05/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/05/2012
Resoconto DI VIRGILIO DOMENICO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 10/05/2012
Resoconto CARDINALE ADELFIO ELIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 10/05/2012
Resoconto DI VIRGILIO DOMENICO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/05/2012

SVOLTO IL 10/05/2012

CONCLUSO IL 10/05/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06813
presentata da
DOMENICO DI VIRGILIO
mercoledì 9 maggio 2012, seduta n.629

DI VIRGILIO e BARANI. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto collegato lavoro), interviene sui requisiti richiesti ai fini dell'età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, modificando la relativa disciplina recata dall'articolo 15-novies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 («Riordino della disciplina in materia sanitaria») e dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 («Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici»);

in relazione alle modifiche apportate dal comma 1 del citato articolo 22, è prevista la possibilità per i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, su istanza dell'interessato, di richiedere il collocamento a riposo, in luogo del compimento dei 65 anni più l'opzione per l'ulteriore biennio, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, esclusi quindi i periodi di contribuzione figurativa. In ogni caso, il limite massimo di permanenza non può superare i 70 anni, e la permanenza in servizio non può comportare un aumento del numero dei dirigenti;

in questo modo si equipara il trattamento relativo al limite massimo di età dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale a quello del personale medico universitario; tuttavia va ricordato che l'articolo 25 della successiva legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (di riforma universitaria) espressamente esclude i professori e ricercatori universitari dalla facoltà prevista per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto;

ad oggi è ancora in vigore il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che l'amministrazione pubblica possa a sua discrezione mandare in pensione il personale al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione, esclusi i dirigenti di struttura complessa;

i dirigenti medici e del ruolo sanitario potrebbero in base all'attuale modifica dell'articolo 22 permanere in servizio fino a 70 anni di età, ma allo stesso tempo potrebbero essere collocati a riposo dall'amministrazione molto prima in base al disposto dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008;

da ultimo il comma 18 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214, prevede che «Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria», anche con riferimento ai ruoli dirigenziali, entro il 30 giugno 2012 saranno emanate, con regolamento, le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti;

la discrepanza tra le norme esposte in premessa sta ingenerando interpretazioni diverse, confusione e malumori in tutto il settore e potrebbe comportare un inutile e dispendioso contenzioso tra l'amministrazione pubblica e il personale dirigente medico e del ruolo sanitario, ivi compreso il rischio di reintegro in ruoli dirigenziali di soggetti già sostituiti, con il rischio di aumento del numero dei dirigenti -:

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di armonizzare e chiarire in via definitiva la disciplina in materia di età pensionabile del personale dirigente sanitario al fine di evitare sperequazioni all'interno della dirigenza medica e del ruolo sanitario e di non incorrere in un vasto contenzioso. (5-06813)