ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06803

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 628 del 08/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: FLUVI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FOGLIARDI GIAMPAOLO PARTITO DEMOCRATICO 09/05/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/05/2012
Stato iter:
09/05/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 09/05/2012
Resoconto FOGLIARDI GIAMPAOLO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 09/05/2012
Resoconto CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 09/05/2012
Resoconto FOGLIARDI GIAMPAOLO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 09/05/2012

DISCUSSIONE IL 09/05/2012

SVOLTO IL 09/05/2012

CONCLUSO IL 09/05/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06803
presentata da
ALBERTO FLUVI
martedì 8 maggio 2012, seduta n.583

FLUVI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
con la circolare n. 25 del 26 giugno 2006 la Direzione centrale normativa e contenzioso della Agenzia delle entrate ha invitato i rispettivi uffici ad uniformarsi all'orientamento della Corte di cassazione (sentenza del 23 maggio 2005 n. 10842 e successive) nonché al parere dell'Avvocatura generale dello Stato inteso all'assoggettamento di tutti i trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico alla tassazione agevolata di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR);
in conseguenza del provvedimento dell'Agenzia delle entrate, l'Inps ha provveduto a ridurre, a decorrere dal 2006, l'imponibile Irpef sulla quota delle pensioni integrative e sulle pensioni dei lavoratori salariati ex case di cura, secondo le indicazioni fomite dalla citata circolare, calcolando le imposte sull'87,50 per cento della quota integrativa della pensione anziché sul 100 per cento e rimborsando il conguaglio sulla rata della pensione di dicembre 2006, mentre per gli anni pregressi ha invitato gli stessi a presentare istanza all'amministrazione finanziaria per ottenere il rimborso della maggiore imposta pagata;
a seguito dell'istanza presentata da molti contribuenti, l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto il rimborso dell'eccedenza Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta applicando il termine decadenziale di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
in particolare il citato articolo 38 stabilisce che l'istanza di rimborso di una imposta indebitamente pagata anche se in misura superiore al dovuto deve essere effettuata entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso esclusivamente nei casi di errore materiale, di duplicazione di versamento oppure allorquando il contribuente o il sostituto d'imposta, pur non essendo obbligati dalla legge abbiano effettuato un versamento non dovuto;
l'istanza di rimborso presentata dai contribuenti all'Agenzia delle entrate sembrerebbe non rientrare nella previsione di cui all'articolo 38, in quanto la disposizione non riguarderebbe l'ipotesi in cui il contribuente o il sostituto d'imposta siano stati obbligati dall'Amministrazione finanziaria senza quindi possibilità di sottrarsi ad un atto impositivo per il principio di esecutorietà degli atti amministrativi;
l'obbligo di versamento imposto dall'Amministrazione finanziaria costituirebbe in generale il momento esecutivo dell'obbligazione imposta ma non può identificarsi con quest'ultima;
in base all'articolo 2944 del codice civile il riconoscimento da parte dell'Agenzia delle entrate di essere debitrice di una somma riscossa indebitamente costituirebbe atto interruttivo della prescrizione, in quanto detto riconoscimento è equiparato alla richiesta effettuata dal creditore nei termini previsti;
l'inapplicabilità nei casi in specie del citato termine di decadenza di cui all'articolo 38 potrebbe configurare quindi l'applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile;
avendo la citata circolare n. 25 del 2006 della Agenzia delle entrate, invitato i propri uffici ad uniformarsi all'orientamento di tassazione agevolata ai trattamenti erogati dai fondi pensionistici integrativi, con conseguente riesame caso per caso del contenzioso pendente, potrebbero generarsi differenze di trattamento dei contribuenti in relazione all'interpretazione degli uffici circa l'applicazione del termine di prescrizione al diritto di rimborso -:
quale sia la corretta interpretazione del termine dal quale decorre il diritto al rimborso della maggiore imposta pagata.
(5-06803)