ALESSANDRI. -
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:
i rifiuti, se correttamente gestiti ed avviati a riciclaggio, possano rappresentare un'importante risorsa economica, soprattutto per un paese come l'Italia povero di materie prime;
l'attività di gestione rifiuti, pur necessitando di adeguate autorizzazioni e controlli pubblici, rappresenta in tale ottica un'attività economica che però deve svolgersi in regime di concorrenza, come segnalato in più occasioni dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (dapprima con la segnalazione AS80 del 28 novembre 1996, poi con la fondamentale indagine conoscitiva IC26 del 3 luglio 2008 infine con la segnalazione AS500 del 19 febbraio 2009);
la normativa italiana in tema di rifiuti di imballaggi prevede fin dal 1997 la possibilità di avviare gestioni autonome alternative al monopolio del consorzio CONAI (articolo 38 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ed oggi articolo 221, del decreto legislativo n. 152 del 2006);
la possibilità di gestioni alternative al sistema dominante è stata altresì riconosciuta positivamente e raccomandata anche dalla Commissione europea quale fattore idoneo ad avviare virtuose dinamiche concorrenziali a beneficio dei consumatori (si veda in proposito la XXXI relazione sulla concorrenza della Commissione del 2001 ove si indica, tra l'altro: «In linea generale, la Commissione cerca di agire nell'interesse dei consumatori. L'obiettivo della Commissione è di garantire che i nuovi mercati creati in questo settore siano aperti alla concorrenza e di mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente. Al tempo stesso, i servizi sono prestati al miglior prezzo possibile. Nel 2001 la Commissione ha adottato diverse decisioni formali e trasmesso lettere amministrative [due decisioni nel caso Duales System Deutschland, una decisione nel caso Eco Emballages, lettere amministrative nei casi Pro Europe, Returpack-PET, Returpack Aluminium e Returglas], nelle quali ha indicato i princìpi fondamentali di concorrenza che tali sistemi devono rispettare, i quali possono essere riassunti come segue: a) scelta per le imprese: la Commissione ritiene che le imprese tenute a recuperare e riciclare rifiuti dovrebbero poter scegliere tra diversi sistemi o altre soluzioni conformi. L'obiettivo è di garantire loro la libertà di non stipulare contratti con il sistema dominante o di farlo solo per una quota parziale dei loro imballaggi. Tenendo conto della fortissima posizione di mercato dei sistemi già esistenti, per promuovere la concorrenza è di somma importanza garantire un accesso illimitato al mercato ai prestatori di servizi alternativi. Lo scopo è anche di favorire lo sviluppo di nuovi tipi di attività nel settore del recupero degli imballaggi e quindi di eliminare gli ostacoli all'autogestione e ad altre soluzioni individuali conformi. La Commissione non accetta quindi comportamenti di mercato abusivi, volti a consolidare la posizione dominante dell'operatore esistente»;
risulta che numerose imprese abbiano cercato di ottenere l'autorizzazione ad operare in autonomia ma senza alcun risultato sia perché la norma in questione (articolo 221 del decreto legislativo n. 152 del 2006) prevede disposizioni particolari altamente disincentivanti sia perché la pubblica autorità deputata al riconoscimento di tali sistemi autonomi alternativi, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti (ex articolo 206-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006) è privo di componenti e di effettiva operatività;
attualmente, pertanto, in Italia un diritto riconosciuto a livello comunitario non può materialmente essere esercitato e ciò a scapito della concorrenza tra le imprese e con pregiudizio riflesso sui consumatori;
risulterebbe come diverse imprese abbiano proposto reclami in proposito alla Commissione europea che ha aperto un fascicolo che potrebbe portare ad una procedura di infrazione e si riscontrerebbe altresì che lo stesso osservatorio, prima della scadenza dell'incarico dei propri componenti, abbia segnalato alla Commissione europea le difficoltà ad applicare l'articolo del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed i possibili contrasti di tale disposizione (nel testo attualmente vigente) con superiori norme e princìpi di fonte comunitaria -:
se per le parti di competenza, non si intenda provvedere alla nomina dei nuovi componenti dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed assicurarne l'effettivo funzionamento ed altresì se non intendano intraprendere le necessarie iniziative, anche di natura normativa, volte ad assicurare l'effettiva possibilità di istituire sistemi autonomi di gestione dei rifiuti di imballaggio, come raccomandato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla Commissione europea ed altresì richiesto dal Parlamento. (5-04771)