Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-03560
presentata da
ROSA DE PASQUALE
martedì 12 ottobre 2010, seduta n.381
DE PASQUALE. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
il 29 settembre 2010 il Consiglio di Stato ha respinto, con l'ordinanza n. 4413/10, il ricorso (numero 7723/2010) presentato dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca contro l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio (Roma: Sezione III-bis n. 03363/2010) che, pronunciandosi su un ricorso dello Snals, aveva sospeso l'efficacia dei decreti ministeriali che prevedono la riduzione del 20 per cento delle ore di lezione operato nelle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici e nelle seconde e terze dei professionali;
in seguito alla suddetta ordinanza sospensiva del tribunale amministrativo regionale del Lazio, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), fino a quel momento non coinvolto contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente, ha potuto esprimere il proprio parere sui suddetti decreti ministeriali che stabiliscono siffatte riduzioni di orario;
il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) è negativo e, nello specifico, riporta che i provvedimenti in esame sono «destinati a generare confusione e disorientamento nell'intera comunità scolastica. Permane inoltre il rischio di una frammentazione dell'offerta formativa e di una gestione approssimativa dei percorsi di studio, a tutto danno degli alunni traditi nel loro diritto alla continuità educativa e costretti a patire la provvisorietà e la precarietà di provvedimenti che appaiono estranei alla funzione istituzionale della scuola ed alle attese della società civile e del mercato del lavoro»;
il pronunciamento del Consiglio di Stato espressamente stabilisce che: «l'appello cautelare non appare assistito da fumus boni iuris, tenuto conto anche del fatto che alla luce del sopravvenuto parere emesso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione l'Amministrazione scolastica non potrebbe esimersi dal rideterminarsi sulla definizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti professionali» -:
se e come il Governo intenda dare seguito a quanto indicato nell'ordinanza del Consiglio di Stato di cui in premessa.
(5-03560)