ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03545

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 379 del 06/10/2010
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 06/10/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI delegato in data 06/10/2010
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/10/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03545
presentata da
MAURO PILI
mercoledì 6 ottobre 2010, seduta n.379

PILI. -
Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:

il soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici della Sardegna ingegner Gabriele Tola, il 22 luglio 2009, Prot. 7157/Ca, ha dato «comunicazione dell'inizio del procedimento di riconoscimento di notevole interesse storico artistico» ex articolo 10, comma 1, comma 3 lett. a), comma 4, lett. h), articolo 13, comma l e articolo 14, c. 1 decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni e integrazioni - del «complesso minerario industriale di Tuvixeddu», perché «si rende necessario esplicitare la dichiarazione di interesse culturale del complesso di cui all'oggetto ... avviando d'ufficio il procedimento di verifica dell'interesse culturale per la porzione di proprietà pubblica» ... e del «particolare interesse storico-artistico ... per la restante parte di proprietà privata»;

in data 8 luglio 2010 il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, dottoressa M. Assunta Lorrai, ha firmato il decreto con il quale viene apposto il vincolo all'immobile definito «complesso minerario industriale di Tuvixeddu» sito nel comune di Cagliari;

l'area oggetto della proposta di vincolo è denominata «Colli di San Avendrace» («Colli di Tuvixeddu e Tuvumannu»). Un compendio collinare della città di Cagliari, di circa 50 ettari di superficie, dove venivano coltivate insignificanti cave, causa di una rilevante aggressione e degrado del paesaggio urbano, per l'estrazione del tufo per l'edilizia e dove fino agli anni '80 del secolo scorso era attiva una modesta e invasiva fabbrica di calce, a significare che si trattava di una zona ritenuta marginale e sulla quale, sin dall'istituzione della Soprintendenza ai giorni nostri, non si era mai ritenuto di dover intervenire proprio per l'evidentissima insignificanza del tipo di intervento minerario che aveva degradato oltre misura l'intero comparto;

considerato lo stato dei luoghi, secondo l'interrogante appare evidente, anche ad un profano, che gli interventi di tutela posti in essere dalla Soprintendenza mai avrebbero potuto prendere in considerazione la possibile apposizione di un vincolo di natura mineraria che qualsiasi esperto della materia avrebbe ritenuto improponibile sia sul piano tecnico che storico culturale un simile vincolo di tutela;

è evidente da tutti i verbali dei sopralluoghi richiamati negli atti adottati negli ultimi vent'anni dagli organismi preposti che mai nessuno aveva ipotizzato e proposto l'apposizione di un vincolo di natura mineraria sul colle di Tuvixeddu;

l'atto con il quale viene apposto il vincolo minerario, ad avviso dell'interrogante, costituisce, infatti, una vera e propria sconfessione per tutti i tecnici e per lo stesso Ministero per i beni e le attività culturali, che in almeno due decenni di storia amministrativa e di tutela non si sarebbero mai accorti dell'esistenza del valore minerario di quell'area;

sul piano del diritto e delle soggettive responsabilità emerge, dunque, l'esigenza di comprendere come sia stato possibile ignorare tale «immenso» valore minerario sul quale viene ora apposto un vincolo che si dice teso a salvaguardare pezzi rari di un complesso minerario intriso di storia e cultura;

in realtà, chiunque, con un minimo di buon senso, decidesse di recarsi sul posto, così come hanno fatto negli ultimi vent'anni insigni studiosi, mai riuscirebbe ad individuare valenze di archeologia mineraria e tantomeno quello che pomposamente viene definito addirittura «complesso minerario di Tuvixeddu»;

l'atto di apposizione del vincolo pone l'esigenza che il Ministro per i beni e le attività culturali si faccia carico di individuare eventuali responsabilità in capo all'indistinta struttura del Ministero o a precise figure dirigenziali, relativamente all'omissione storica del cosiddetto bene minerario; a detta dell'interrogante si è dinnanzi ad un atto illogico, irrazionale, che volontaria mente o involontariamente persegue l'obiettivo di pregiudicare l'attuazione degli interventi di valorizzazione dell'intera area con il potenziale effetto di spostare l'interesse immobiliare verso altre aree urbane e non della città;

le numerose sentenze, che per sintesi non si enunciano, hanno reiteratamente accertato che i tentativi posti in essere dall'amministrazione regionale precedente (2004 - 2009) di bloccare il progetto di riqualificazione di Tuvixeddu - Tuvumannu fossero in realtà atti riconducibili all'esercizio di un «potere deviato»;

tali atti della regione Sardegna, riconducibili secondo l'interrogante in maniera inequivocabile al tentativo di bloccare la riqualificazione di quell'area, hanno coinciso con reiterate azioni poste in essere dal precedente direttore regionale dottor Garzillo, il quale in accordo e a sostegno dell'amministrazione regionale precedente, ha posto in essere innumerevoli azioni tese di fatto a rimettere in discussione l'operato dei suoi predecessori e della stessa Soprintendenza archeologica che ha sempre, e puntualmente, sconfessato le affermazioni del direttore regionale in merito all'esigenza di estendere il vincolo su quell'area;

è agli atti di questa vicenda quella che appare una pervicace disposizione messa in atto contro il piano di riqualificazione urbana e la valorizzazione del parco archeologico di Tuvixeddu;

l'atteggiamento dello Stato, e in particolar modo della direzione regionale, sia con la direzione Garzillo sia con quella successiva che ne ha avallato e confermato l'operato, ha posto in essere, ad avviso dell'interrogante, delle oggettive responsabilità a carico dell'amministrazione statale che, anche alla luce dell'avviato arbitrato per definire i danni causati alle imprese appaltataci delle opere pubbliche e quelle sottoscrittrici dell'accordo di programma su Tuvumannu-Tuvixeddu, rischia di provocare un grave danno erariale allo Stato;

tale atteggiamento a giudizio dell'interrogante ostruzionistico può essere sintetizzato con la seguente cronologia autorizzativa, vincolistica e le sentenze conseguenti al tentativo di bloccare il progetto parco archeologico urbano Tuvixeddu:

il 20 ottobre 1998 Prot. 4904/1, il Ministero per i beni culturali ed ambientali - soprintendenza archeologica di Cagliari - ha espresso il proprio parere favorevole alla «linea di indirizzo dell'Accordo di Programma» per il Progetto di riqualificazione urbana ed ambientale dei colli di S. Avendrace;

con deliberazione del20 febbraio 2003 la giunta comunale di Cagliari ha approvato il «progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria inerente al progetto di Riqualificazione urbana ed ambientale dei Colli di S. Avendrace - PIA - CA17 sistema colli, relativo alle aree di Tuvixeddu-Tuvumannu in Cagliari, composta da n. 167 elaborati», dando atto che sul progetto hanno espresso parere favorevole tutte le competenti divisioni del comune, la commissione edilizia comunale, la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici (con atto 27 maggio 2002), la soprintendenza per i beni archeologici (con atto 11 giugno 2002), l'ufficio tutela del paesaggio della regione (con atto 21 maggio 2002);

con la determinazione 11 gennaio 2007, n. 4 - oggetto «provvedimento cautelare di sospensione dei lavori in corso nel Colle di Tuvixeddu-Tuvumannu» - il Direttore del servizio tutela del paesaggio di Cagliari (in seguito a direttiva 11 gennaio 2007 n. 19/Gab/XIV.12.2 impartitagli dall'assessore regionale ad interim della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport) ha «inibito» e «sospeso» tutti i lavori relativi ad opere pubbliche e private in corso di realizzazione nelle zone del Colle di Tuvixeddu-Tuvumannu;

in seguito a «verificazione tramite sopralluogo», disposta con ordinanza collegiale 30 luglio 2007 n. 102, ed espletata dal Collegio il 20 settembre 2007, con sentenza 8 febbraio 2008 n. 127, la Seconda Sezione del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna ha annullato la deliberazione della giunta regionale 12 dicembre 2006 n. 51/12 istitutiva della Commissione regionale per il paesaggio, la proposta di vincolo della commissione del 21 febbraio 2007, la deliberazione della giunta regionale 22 agosto 2007 n. 31/12 di approvazione della proposta della commissione regionale per il paesaggio e tutti gli atti del procedimento;

il Consiglio di Stato non ha concesso la richiesta misura cautelare e, con sentenza 4 agosto 2008 n. 3894, ha respinto l'appello della regione, confermando integralmente la sentenza del TAR ed integrandola con ulteriori motivazioni;

con ordinanza 18 settembre 2008 n. 366 la sezione seconda del TAR Sardegna ha accolto la domanda incidentale cautelare. L'ordinanza n. 366/2008 è stata poi riformata dalla sezione sesta del Consiglio di Stato, con ordinanza 11 novembre 2008 n. 6026, perché «ferme le conclusioni cui la Sezione è pervenuta con sentenza n. 3894/2008» «il provvedimento amministrativo impugnato in primo grado ... è destinato a perdere irreversibilmente effetti alla data del 4 dicembre 2008» e, «per espressa previsione normativa, il potere esercitato dall'Amministrazione regionale non potrà essere reiterato»;

prima della pubblicazione delle due sentenze n. 541-542/2009, con decreto 15 aprile 2009 n. 27 il Soprintendente ingegner Gabriele Tola ha sottoposto a vincolo «culturale-storico-artistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e articolo 10, comma 3, lettera a) decreto legislativo n. 42 del 2004» il «Complesso delle pertinenze della Villa Mulas già Massa», compresa nell'areale di Tuvixeddu;

dagli atti adottati dal 2007 dalla regione Sardegna e avallati con atti e interventi in giudizio della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna si evince come quell'area sia stata reiteratamente dichiarata «esente dal diritto», considerato che l'altalenarsi di provvedimenti tesi a pregiudicare in ogni modo l'intervento di riqualificazione appare all'interrogante, palesemente ostruzionistico e manifestamente pretestuoso;

il nuovo vincolo minerario apposto dalla Direzione regionale è l'ennesimo di una lunga serie di pretestuosi tentativi di impedire la realizzazione dell'intervento di riqualificazione in quell'area strategica e degradata di Cagliari;

la pretestuosità di tali atti risulta in maniera emblematica dai presupposti adotti per argomentare il vincolo minerario: «trattasi - è scritto nella relazione di accompagnamento alla proposta di vincolo minerario - di un complesso minerario impiantato alla fine dell'Ottocento ed attivo per quasi un secolo in ambito urbano, comprendente manufatti, gallerie sotterranee, tunnel di trasporto dei materiali, nastri trasportatori, tramogge, piani di carico, fronti di cava ed altre evidenti tracce dell'attività estrattiva che costituiscono un unicum di particolare interesse culturale»;

la definizione di «sito minerario di interesse storico od antropologico» è, poi, il coronamento di una relazione di accompagnamento secondo l'interrogante superficiale, che suscita dubbi sul piano delle valutazioni tecniche e che lascia intravedere un'azione che niente ha a che vedere con la tutela e la salvaguardia;

il confondere, poi, l'attività di cava con quella di miniera rappresenta la palese infondatezza sostanziale, giuridica, tecnica e concettuale del vincolo stesso, considerato che nessun tecnico confonderebbe i siti di cava né i siti di torbiera con miniere;

non a caso la normativa in materia di tutela del paesaggio fa riferimento esclusivamente ai «siti minerari» ed appare, dunque, illegittimo e illogico equiparare ad essi i «siti di cava»;


i «siti minerari di interesse storico ed etnoantropologico» che la norma tutela, non sono e non possono essere devastanti scavi su terra, con arrugginiti e insignificanti «nastri trasportatori» e «tramogge», ma quelli che formano un complesso di opere - edifici, industriali e abitativi - che abbiano un particolare interesse storico od etnoantropologico;

con l'apposizione di questo ennesimo vincolo si blocca di fatto un intervento di rilevante importanza per la città capitale della Sardegna, con un danno rilevantissimo allo sviluppo economico, culturale e infrastrutturale;

con il blocco di tale intervento viario e di riqualificazione archeologica e urbana si potrebbe generare l'effetto, diretto o indiretto, di favorire lo sviluppo immobiliare di inedite aree periferiche, basti pensare che alla periferia di Cagliari, nell'area e nei volumi della ex Fas di Elmas, è stato presentato un progetto di sviluppo immobiliare per migliaia di nuovi residenti e quasi mezzo milione di metri cubi;

l'accordo di programma relativo ai Colli di Cagliari persegue tre sostanziali obiettivi: a) la valorizzazione del Colle di Tuxixeddu con la realizzazione del parco archeologico; b) la realizzazione di una strategica mobilità infrastrutturale interna capace di collegare con efficacia i due poli est ed ovest di Cagliari; c) la realizzazione di un piano pubblico/privato destinato alla riqualificazione urbana e residenziale dell'area più degradata di quel comparto;

i primi due effetti di tali reiterati vincoli, tralasciando quelli di natura privata, per i quali, come detto, è avviata la procedura per la definizione e il risarcimento dei danni causati ai privati, sono appunto quelli di impedire la realizzazione del grande parco archeologico di Cagliari e di determinare il blocco di quel progetto infrastrutturale teso a connettere le parti est e ovest di Cagliari attraverso un'asse viario centrale che dalla via San Paolo arriva sino all'asse mediano opposto;

è fin troppo evidente dall'esame dell'accordo di programma che il parco archeologico si può realizzare solo se tutte le parti contraenti sono adempienti rispetto ai propri obblighi contrattuali;

nel momento in cui viene meno uno solo degli obblighi è evidente che l'intero accordo risulta inficiato;

l'effetto di questo ulteriore vincolo, ben lungi dal tutelare un bene minerario che non esiste, è quello di compromettere per sempre il patrimonio archeologico di Tuvixeddu, che risulta essere nel più completo stato di abbandono;

il vincolo minerario che di fatto blocca il progetto di valorizzazione del Parco archeologico di Tuvixeddu, a meno di uno stanziamento del Ministero per realizzare a proprie spese quanto previsto nell'accordo;

l'area di Tuvixeddu e Tuvumannu è un'area strategica per la città di Cagliari che da sempre risente di innumerevoli problemi a partire dal grave problema di traffico, e conseguente degrado ambientale, che caratterizza non solo il bacino in questione, ma tutto il più ampio territorio comunale che lo circonda;

gli assi viari di viale Trieste, la via Pola, il viale Merello, la via V.Veneto, la via Is Mirrionis, la via Cadello, risultano oggi fortemente congestionati perché pur avendo la conformazione di una viabilità di quartiere sono chiamate ad assolvere alla gravosa funzione di viabilità di attraversamento e a questo si aggiunge che lo snodo principale di queste arterie urbane è la piazza d'Armi oggetto di gravi crisi statiche che la rendono pericolosa e instabile;

la viabilità in fase di realizzazione, per la quale le pubbliche amministrazioni hanno stanziato ingenti risorse e le cui opere sono oggi in avanzato stato di esecuzione, ha la funzione di collegare la città lungo un asse est-ovest, ad oggi inesistente, restituendo alle strade locali le originarie funzioni di quartiere rispetto allo stato attuale che le vede utilizzate per itinerari di lunga percorrenza;

la viabilità è parte fondamentale e imprescindibile dell'accordo di programma, di questo ne è perfettamente consapevole il Ministero, che, attraverso le proprie Soprintendenze, il 27 maggio 2002 ha dato parere favorevole all'esecuzione delle opere;

le premesse del verbale della conferenza di servizi che approvò l'opera precisano in maniera inequivocabile la rilevanza dell'opera;

a distanza di pochi anni da quell'autorizzazione e nel pieno delle attività, nonostante le innumerevoli sentenze di TAR e Consiglio di Stato passate in giudicato che hanno chiarito la legittimità dell'intervento, nonostante un chiarimento dell'amministrazione regionale che ha rinnovato la propria volontà a proseguire nell'attuazione dell'accordo di programma, nonostante il comune ritenga strategico l'asse di interconnessione in questione e nonostante i lavori per la sua realizzazione siano stati avviati con un'ingente impegno di risorse pubbliche, il Ministero, attraverso la Direzione Regionale, ha proposto un nuovo vincolo che inequivocabilmente preclude la prosecuzione delle opere della viabilità con evidenti gravissime ripercussioni per le casse pubbliche, che si vedono esposte a una lunga serie di contenziosi e azioni risarcitorie, e per i cittadini che rimarranno privi di un asse di collegamento strategico che garantirebbe una migliore vivibilità della città di Cagliari;

in funzione dell'approvazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali dell'opera di viabilità avvenuta il 27 maggio 2002 sono stati sottoscritti tutti i successivi accordi (tra cui la Convenzione del 2003 con il comune di Cagliari) in ottemperanza ai quali i privati:

a) hanno trasferito al comune di Cagliari la proprietà di tutte le aree necessarie per la realizzazione del «Parco Archeologico e Parco Urbano», ivi incluse tutte le aree di interesse archeologico presenti sul colle di Tuvixeddu;

b) hanno ceduto al comune di Cagliari la proprietà delle aree da destinare agli standard aggiuntivi per il riequilibrio urbanistico dei due complessi di edilizia economica popolare limitrofi all'area d'intervento (ulteriori 11 ettari con una capacità edificatoria complessiva di 44.000 metri cubi);

c) hanno trasferito al comune di Cagliari la proprietà delle aree e i fabbricati dell'ex cementificio, per la realizzazione del polo museale archeologico mirato alla catalogazione ed esposizione di tutti i reperti rinvenuti nell'area archeologica circostante;

d) hanno eseguito, a proprie spese, la progettazione esecutiva del recupero della Villa Mulas, edificio storico di proprietà della «Nuove Iniziative Coimpresa», destinato da progetto ad un utilizzo pubblico quale centro per attività culturali e tempo libero;

e) hanno bonificato integralmente, a proprie spese, tutti i 44 ettari del sito industriale dismesso interessati dal progetto;

f) hanno avviato, a proprie spese, i lavori propedeutici alla messa in sicurezza degli oltre due chilometri di pareti rocciose (parte sulla via Is Maglias, parte all'interno del cosiddetto canyon) rese instabili dalle attività di cava;

g) hanno avviato, a proprie spese, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria così come previste dal Piano Attuativo e autorizzato dal comune di Cagliari;

l'approvazione da parte del Ministero di tale opera infrastrutturale viaria e l'apposizione intervenuta successivamente di un vincolo su quella stessa area dove prima l'opera era stata autorizzata fa emergere ad avviso dell'interrogante un'evidente responsabilità oggettiva e soggettiva sull'operato del Ministero e dei suoi uffici periferici;

il vincolo minerario apposto in data 8 luglio 2010 costituisce di per sé il blocco definitivo dei cantieri già avviati con importanti risorse già spese per realizzare quell'asse stradale di strategica rilevanza per la città di Cagliari;

il cantiere della nuova arteria viaria presenta rilevanti opere ingegneristiche già realizzate con il pericolo che si trasformino presto in eterne incompiute con grave danno per la comunità e per lo sviluppo della città stessa;

la strada bloccata riguarda la realizzazione del collegamento del nuovo «asse mediano» e della via San Paolo con la rete locale in diversi nodi urbani ed in particolare con quelli localizzati all'interno del Progetto di Riqualificazione Urbana ed Ambientale dei Colli di Sant'Avendrace - PIA CA 17 - Sistema dei Colli;

l'infrastruttura stradale nel suo complesso, infatti, sviluppandosi tra l'asse litoraneo cagliaritano (Via San Paolo, svincolo Scaffa, Via Roma, Viale Colombo appartenente alla rete principale) e l'asse mediano (554,131 dir., svincolo ex Motel Agip, svincolo Viale Marconi, Genneruxi, Amsicora anch'esso appartenente alla rete principale) consente di collegare la viabilità principale (gli assi litoraneo e mediano) con la rete locale;

l'asse viario si inquadra nel processo di completamento dell'assetto viabilistico della città di Cagliari ed, in particolare, nella strategia di «rottura» della attuale configurazione radiale delle principali direttrici di accesso urbano e di integrazione interquartiere;

il collegamento, infatti, nel suo sviluppo trasversale (rispetto alla longitudinalità dell'asse litoraneo e di quello mediano) favorisce il riequilibrio degli effetti di gravitazione consentendo di meglio diffondere e ripartire il traffico sul territorio locale urbano (penetrazione dei flussi);


la realizzazione di questa infrastruttura viaria, restituisce a diverse strade le originarie funzioni locali rispetto allo stato attuale che le vede utilizzate per itinerari di media percorrenza, ed avvia in modo significativo il processo di gerarchizzazione funzionale della rete urbana cagliaritana. Ambedue questi effetti sono quantitativamente valutati dalle simulazioni dei flussi di traffico riportate nella relazione di impatto trasportistico della nuova infrastruttura e dei nuovi insediamenti;

il collegamento in progetto costituisce attuazione delle indicazioni del piano urbanistico comunale di Cagliari, in quanto realizza parte del «sistema di strade interquartiere trasversali (fronte mare - entroterra urbano)» che il piano urbanistico comunale ha posizionato, in modo equilibrato rispetto ai pesi insediativi, tra i tre assi longitudinali, litoraneo, mediano e tangenziale (viabilità principale);

nel piano urbanistico comunale sono state studiate diverse soluzioni alternative che hanno riguardato sia ipotesi di nuove viabilità che l'utilizzo di quelle esistenti, ma la scelta non è stata semplice in quanto l'ambito di intervento era caratterizzato da diversi vincoli sia di natura orografica, che insediativa, ambientale, paesistica ed archeologica;

la soluzione inserita nel piano urbanistico comunale ha cercato di mediare le diverse esigenze con una soluzione che risulta essere razionale convincente sia dal punto di vista trasportistico che di inserimento nel contesto urbano attraversato;

la strada servirà anche gli insediamenti residenziali, universitari e di servizio previsti dal progetto di riqualificazione urbana ed ambientale e il Parco archeologico urbano di Tuvixeddu, previsto dal piano integrato d'area approvato dalla giunta regionale con delibera n. 32/8 il 30 agosto 1997 -:

se non ritenga, in sede di autotutela propria e dello Stato, di proporre, anche formalmente, la revoca con immediatezza del vincolo di cui al decreto n. 81 dell'8 luglio 2010, al fine di evitare il rischio di danni erariali;

se non ritenga di dover con immediatezza intervenire per porre rimedio al grave danno che tale nuovo vincolo genera sulla tutela del grande patrimonio archeologico della città con il blocco dei progetti riqualificazione e realizzazione del parco archeologico di Cagliari;

se non ritenga di dover urgentemente favorire un confronto con l'amministrazione del comune di Cagliari e la regione Sardegna, al fine di riavviare l'accordo di programma relativo al progetto di riqualificazione urbana ed ambientale del Colle di S. Avendrace-sistema Colli;

se non ritenga indispensabile porre in essere tutte le azioni necessarie per far riprendere con urgenza i lavori relativi all'asse viario est-ovest di Cagliari nella consapevolezza che, oltre al grave danno ai cittadini, per ogni giorno che passa aumenta la richiesta di risarcimento danni da parte delle imprese esecutrici delle medesime opere pubbliche;

se non ritenga necessario valutare il comportamento tenuto dalle direzioni regionali in relazione al progetto richiamato, considerato che, soprattutto con quest'ultimo vincolo minerario, si è inteso di fatto mettere sotto accusa il lavoro delle precedenti direzioni generali e quindi dello stesso Ministero;

se non ritenga necessario, per quanto di propria competenza, nominare un commissario straordinario, al fine di favorire la rapida ripresa ed esecuzione dei lavori tesi a salvaguardare e valorizzare il compendio archeologico di Tuvixeddu;

se non ritenga necessario valutare le eventuali responsabilità relativamente alle procedure seguite per apporre i vincoli poi annullati, anche al fine di far fronte ad una possibile richiesta di risarcimento. (5-03545)