ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03544

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 379 del 06/10/2010
Firmatari
Primo firmatario: BOBBA LUIGI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/10/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TURCO LIVIA PARTITO DEMOCRATICO 06/10/2010
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 06/10/2010
SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 07/10/2010
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 07/10/2010
MIGLIOLI IVANO PARTITO DEMOCRATICO 07/10/2010
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 07/10/2010
MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 14/10/2010


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 06/10/2010
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 06/10/2010
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 28/10/2010
Stato iter:
28/10/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/10/2010
Resoconto RAVETTO LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 28/10/2010
Resoconto BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/10/2010

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 07/10/2010

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 14/10/2010

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 28/10/2010

DISCUSSIONE IL 28/10/2010

SVOLTO IL 28/10/2010

CONCLUSO IL 28/10/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03544
presentata da
LUIGI BOBBA
mercoledì 6 ottobre 2010, seduta n.379

BOBBA, LIVIA TURCO, DAMIANO, SCHIRRU, GNECCHI, MIGLIOLI, BOCCUZZI e MATTESINI. -
Al Ministro del lavoro, e delle politiche sociali, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 1 comma 2 lettera b) della legge 21 novembre 1988, n. 508, prevede che l'indennità di accompagnamento viene oggi concessa alle persone con inabilità totale quando i cittadini si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua;
l'indennità viene, quindi, concessa nel caso in cui ricorra o il grave impedimento alla deambulazione, tanto grave da non potersi muovere senza l'aiuto di un accompagnatore, oppure qualora vi sia la necessità di assistenza continua, riscontrabile ogni qualvolta una persona non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
dal 1o gennaio 2010 la domanda di accertamento di invalidità, handicap e disabilità si presenta all'INPS e non più alle aziende USL e le competenti commissioni delle ASL sono integrate da un medico dell'INPS, così come disciplinato dal decreto-legge n. 78 del 2009 all'articolo 20, e dalla circolare 28 dicembre 2009, n. 131 dell'INPS;
in sede di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito definitivamente dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le proposte avanzate di una modifica dei criteri di concessione dell'indennità di accompagnamento per le persone disabili, che incidevano sulla qualifica delle capacità deambulatorie e sulla capacità di svolgere gli atti elementari della vita e che avrebbero portato ad una sensibile riduzione delle erogazioni degli assegni a favore di persone realmente disabili piuttosto che di una lotta all'abusivismo non ebbero seguito;
non è pertanto rilevante ai fini del riconoscimento dell'assegno la necessità di assistenza continua nel caso di impossibilità allo svolgimento degli atti strumentali della quotidianità, ovvero quegli atti che includono la capacità di usare il telefono, di fare acquisti e gestire il denaro, di preparare il cibo, di governare la casa, di cambiare la biancheria, di usare i mezzi di trasporto, di essere responsabili nell'uso dei farmaci, di essere capaci di maneggiare il denaro;
nonostante quanto emerso dall'attività parlamentare l'INPS, con una Comunicazione del 20 settembre 2010, ha stabilito che «si rende indispensabile potenziare (...) il ricorso all'accertamento sanitario diretto sulla persona con l'obiettivo di verificare la sussistenza ovvero la permanenza dei requisiti sanitari (...).»;
nonostante la nota affermi che l'intento è di rendere «definitivo il giudizio medico legale dei sanitari INPS, con il dichiarato obiettivo di evitare futuri disagi al cittadino conseguenti a successive verifiche sanitarie straordinarie», non appare inverosimile che il vero obiettivo sia quello di stringere ulteriormente i meccanismi di controllo e di restrizione delle provvidenze concesse;
le stesse «Linee Guida operative per l'invalidità civile», allegate alla nota del direttore generale (paragrafo «Visita diretta»), a cui dovrebbero attenersi i medici dell'INPS nell'esame delle domande di invalidità, sottolineano «che l'accertamento sanitario diretto è da ritenersi prioritario al fine di garantire la massima coerenza metodologica e la trasparenza dell'iter valutativo e del conseguente giudizio medico-legale. Ciò soprattutto nei casi in cui si evidenzi una severa minorazione dell'integrità plico-fisica da cui derivano benefici assistenziali»;
le linee guida intervengono nel limitare il concetto di autonomia nella deambulazione, restringendo notevolmente il campo di applicazione anche per persone che possono muoversi solo a stento in modo autosufficiente, escludendoli addirittura se in grado di muoversi su una sedia a ruote senza accompagnatore;
intervengono, altresì, sulla definizione di atti quotidiani della vita, anche in questo caso restringendo l'applicazione rispetto alle attuali valutazioni, di modo che potrebbe essere esclusa dall'assegno una persona affetta da sindrome di Down o in grado di svolgere singoli atti quotidiani ma assolutamente incapace di muoversi in modo autonomo fuori da casa propria, come avviene anche per gravi forme di disabilità intellettiva;
la Circolare 131/2009 prevedeva una valutazione sugli atti o con visita diretta presso la commissione INPS, mentre con le nuove disposizioni, l'INPS suggerisce il ricorso prioritario alla visita diretta;
il ricorso alla visita diretta è prioritario, secondo INPS, anche nel caso in cui il giudizio della, Commissione ASL, integrata con il medico INPS, sia stato unanime, soprattutto nei casi in cui siano previsti benefici assistenziali, ovvero, in particolare, pensioni, assegni, indennità;
non si esclude che molti disabili verranno, d'ora in poi, sottoposti ad una doppia visita: prima all'ASL e poi all'INPS, con l'esponenziale aumento di disagi e ritardi, a causa della dubbia motivazione di INPS relativa al fatto che tali procedure siano rivolte ad un minor disagio per il cittadino;
secondo quanto affermato, il permanere dei medici dell'INPS in seno alle commissioni delle ASL, perde il requisito di opportunità di accelerare e ottimizzare i procedimenti e, dopo le nuove indicazioni, appare piuttosto come un costo per INPS senza vantaggio per il sistema;
a parere dell'interrogante, contenuti nelle linee guida riconosciuti alle persone disabili, ponendosi in chiaro contrasto con l'intenzione del legislatore;
l'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009, stabilisce che «In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS», rischiando in questo modo di determinare la prevalenza delle indicazioni interne dell'INPS sulle stesse disposizioni di legge interpretate dall'Istituto e generando verosimilmente nuovi e copiosi contenziosi -:
se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali abbia espresso delle direttive in materia all'INPS;
se i Ministri interrogati non ritengano di intervenire per assicurare chi sia pienamente applicata la normativa in materia senza violare i diritti del cittadini inabili, previsti dalle vigenti leggi in materia di invalidità e dalla Costituzione.
(5-03544)