ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03500

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 375 del 29/09/2010
Firmatari
Primo firmatario: COMAROLI SILVANA ANDREINA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 29/09/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/09/2010
Stato iter:
30/09/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 30/09/2010
Resoconto COMAROLI SILVANA ANDREINA LEGA NORD PADANIA
 
RISPOSTA GOVERNO 30/09/2010
Resoconto VIALE SONIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 30/09/2010
Resoconto COMAROLI SILVANA ANDREINA LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/09/2010

SVOLTO IL 30/09/2010

CONCLUSO IL 30/09/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-03500
presentata da
SILVANA ANDREINA COMAROLI
mercoledì 29 settembre 2010, seduta n.375

COMAROLI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

su un quotidiano nazionale, nella giornata del 28 settembre 2010 è riportata una vicenda emblematica del rapporto che le nostre imprese hanno con il fisco: nell'aprile 2009 una società a responsabilità limitata soggetta agli studi di settore riceve dall'Agenzia delle entrate di Milano un invito al contraddittorio per una dichiarata incongruità rispetto ai ricavi per l'anno 2004, nel quale si presume un'evasione Ires, Irap, Iva: l'esame dei documenti fomiti all'Agenzia da parte dell'azienda non fa rilevare alcuna irregolarità, tuttavia, dal momento che formalmente gli studi evidenziano un'incongruità, si avvia il contenzioso. Nel gennaio 2010 la srl deposita il ricorso contro l'accertamento e l'udienza viene fissata per il 5 maggio. Il 21 maggio viene comunque emessa, senza attendere l'esito del contenzioso, la cartella con l'iscrizione a ruolo delle imposte dovute (circa 140.000 euro) e l'11 giugno viene comunicata la sentenza alle parti con l'accoglimento del ricorso dell'azienda;

l'articolo 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 2, prevede che «le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'articolo 16 depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito...»;

nonostante, quindi, il contribuente abbia visto accogliere il proprio ricorso, la cartella continua il proprio iter, nonostante la sentenza sia stata comunicata alle parti; la srl in questione procede a depositare il 18 giugno una nuova istanza per l'annullamento della cartella e solo il 9 luglio l'ufficio dell'Agenzia comunica di non potersi occupare dello sgravio prima della scadenza della cartella, perché impegnato nella riorganizzazione degli uffici locali, suggerendo di aprire un ulteriore procedimento con il fisco; il 12 luglio viene presentato un nuovo ricorso e da allora, nonostante un nuovo sollecito il 15 settembre, l'Agenzia non ha più risposto;

oggi il direttore dell'Agenzia delle entrate risponde al contribuente riprendendo il contenuto dell'articolo 285 del codice di procedura civile e del già citato articolo 38 del decreto legislativo n. 546 del 2002, preannunciando poi una modifica normativa che prevede il blocco immediato dell'attività di riscossione in caso di sentenza favorevole al contribuente; afferma, inoltre, che già dal maggio 2010 Equitalia ha disposto che per bloccare le procedure di riscossione è sufficiente che il contribuente presenti la dichiarazione della sentenza a lui favorevole;

evidentemente nel caso specifico non è stata applicata questa procedura, obbligando il contribuente a presentare un nuovo ricorso per vedere affermato un proprio diritto, con ulteriori costi per le spese legali, spreco di risorse e perdita di fiducia nell'amministrazione finanziaria -:

quali siano i motivi per cui la procedura stabilita da Equitalia per bloccare l'attività di riscossione nel caso di sentenza favorevole al contribuente non sia stata applicata nel caso specifico, obbligando il contribuente stesso ad ulteriori costi e spreco di risorse per vedere affermato un proprio diritto e se, come preannunciato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, si stiano accertando eventuali responsabilità personali sulla vicenda. (5-03500)