ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03498

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 375 del 29/09/2010
Firmatari
Primo firmatario: PEPE ANTONIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 29/09/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CONTENTO MANLIO POPOLO DELLA LIBERTA' 29/09/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/09/2010
Stato iter:
30/09/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 30/09/2010
Resoconto CONTENTO MANLIO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 30/09/2010
Resoconto VIALE SONIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 30/09/2010
Resoconto CONTENTO MANLIO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/09/2010

SVOLTO IL 30/09/2010

CONCLUSO IL 30/09/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-03498
presentata da
ANTONIO PEPE
mercoledì 29 settembre 2010, seduta n.375

ANTONIO PEPE e CONTENTO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'ordinanza della Corte di cassazione n. 18702 del 13 agosto 2010, la quale ha stabilito che i compensi agli amministratori di società di capitali non sono deducibili, in quanto tale figura sarebbe equiparabile a quella dell'imprenditore individuale anziché a quella del lavoratore dipendente, rischia di avere effetti significativi sul carico fiscale gravante sulle imprese italiane;

in sostanza, la Corte di cassazione ha sancito l'indeducibilità dei compensi erogati agli amministratori delle società di capitali, mentre ha riconosciuto la deducibilità di quelli riconosciuti agli amministratori delle società di persone;

senza entrare nel merito di tale pronuncia, è palese che essa potrebbe creare particolare confusione tra gli operatori del settore, nonché dare origine a disparità di trattamento in materia di deducibilità delle spese societarie;

una non corretta applicazione della predetto pronunciamento rischia dunque di determinare conseguenze deleterie sulle aziende italiane, già colpite da una crisi economica senza precedenti -:

quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere per scongiurare che la predetta pronuncia giurisprudenziale, a causa di improprie applicazioni analogiche, determini aggravi della pressione fiscale sulle imprese italiane, attraverso una generalizzata estensione dei casi di indeducibilità delle spese a fattispecie non espressamente previste dal legislatore. (5-03498)