ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03497

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 375 del 29/09/2010
Firmatari
Primo firmatario: FLUVI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/09/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO 29/09/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/09/2010
Stato iter:
30/09/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 30/09/2010
Resoconto BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 30/09/2010
Resoconto VIALE SONIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 30/09/2010
Resoconto BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/09/2010

SVOLTO IL 30/09/2010

CONCLUSO IL 30/09/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-03497
presentata da
ALBERTO FLUVI
mercoledì 29 settembre 2010, seduta n.375

FLUVI e BRANDOLINI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

con riferimento ai soggetti che, a decorrere dal 2008, adottano il regime dei minimi, l'articolo 1, comma 117, della legge n. 244 del 2007, con una disposizione di carattere transitorio applicabile per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione al regime dei minimi, prevede che: «ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi da 96 a 116»;

di conseguenza, i soggetti in esame sono tenuti a determinare l'acconto IRPEF 2008 senza considerare l'adesione al regime dei minimi;

non può, pertanto, essere «evitato» il pagamento dell'acconto IRPEF 2008, in considerazione del fatto che, applicando il regime dei minimi, il soggetto interessato dovrà versare, sul reddito 2008, l'imposta sostitutiva del 20 per cento;

l'Agenzia delle entrate ha specificato, con la circolare n. 13/E del 26 febbraio 2008, che l'unica modalità di determinazione dell'acconto dovuto per l'anno di accesso al regime è il metodo storico, con esclusione della possibilità di utilizzare il metodo previsionale;

si determina una situazione nella quale i contribuenti minimi pagheranno un acconto molto superiore all'imposta dovuta, in particolare i soggetti a ritenuta d'acconto del 20 per cento risulteranno a credito per l'intero importo dell'acconto versato, senza possibilità di recuperare le maggiori somme pagate, mentre coloro che non effettueranno il versamento dell'acconto rischiano di essere sanzionati anche se non hanno determinato un aumento dell'imposta da versare a saldo -:

quali iniziative intenda adottare al fine di assicurare un tempestivo rimborso delle maggiori somme versate e per escludere l'applicazione di sanzioni qualora il mancato o inferiore versamento dell'acconto non determini il ricorso a conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. (5-03497)