BARANI. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:
la responsabilità professionale del medico merita un'attenta riflessione in considerazione dell'importanza degli interessi coinvolti;
si deve tutelare il sacrosanto diritto alla salute dei cittadini e dall'altro il disagio dei medici chirurghi italiani davanti alla crescita prepotente del contenzioso medico-legale, con una corsa al risarcimento a tutti i costi e con pesanti ripercussioni anche penali;
ogni giorno nei pronto soccorso d'Italia si assiste ad una intensa attività «sanitaria» dei medici che attuano un comportamento cautelativo di tipo preventivo che si esplica nel ricorso a servizi aggiuntivi (test, visite o trattamenti), più per tutelarsi giuridicamente da future azioni giudiziarie che per una reale necessità;
tutto ciò porta ad alcuni aspetti peculiari della cosiddetta «medicina difensiva» negativa, rispetto alla quale si sottolinea l'esigenza di affrontare finalmente la questione dal punto sia legislativo che economico;
la cosiddetta «medicina difensiva» è una pratica che comporta un aumento dei costi sanitari nella pratica di diagnostiche o di misure terapeutiche condotte principalmente, non per assicurare la salute del paziente, ma come garanzia delle responsabilità medico-legali conseguenti alle cure mediche prestate;
procedere alla depenalizzazione della colpa professionale o alla modifica della normativa vigente al fine di rendere il medico diversamente responsabile davanti alla legge rispetto a un qualsiasi altro cittadino significa ridurre l'alea interpretatoria nei processi per colpa medica al fine di recepire una volta per tutte che quella che il medico assume è un'obbligazione di mezzi e non di risultati, di precisare la portata del nesso di causalità e di dare le giuste dimensioni al difetto di consenso che oggi può fare sconfinare un atto terapeutico in atto doloso;
la disciplina giuridica attuale appare eccessivamente generica e non sufficientemente organica e comunque carente della necessaria specificità, comportando, nell'applicazione ai casi concreti, il ricorso a interpretazioni e a integrazioni giurisprudenziali, spesso troppo libere e talvolta tra di loro contraddittorie -:
quali iniziative, anche normative il Ministro interrogato, intenda assumere per contrastare la cattiva pratica della «medicina difensiva negativa» e per ridurre gli altissimi costi derivanti dalla stessa.
(5-03494)