ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03482

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 375 del 29/09/2010
Firmatari
Primo firmatario: DE PASQUALE ROSA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/09/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 29/09/2010
Stato iter:
19/04/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/04/2011
Resoconto PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 19/04/2011
Resoconto DE PASQUALE ROSA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/09/2010

DISCUSSIONE IL 19/04/2011

SVOLTO IL 19/04/2011

CONCLUSO IL 19/04/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03482
presentata da
ROSA DE PASQUALE
mercoledì 29 settembre 2010, seduta n.375

DE PASQUALE. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

gli esami di Stato del primo ciclo di istruzione, appena conclusi, hanno messo in evidenza una forte complessità aumentata dalla modalità di valutazione della Prova INVALSI, la quale ha previsto i criteri per l'attribuzione del voto in decimi, sulla base dell'aggregazione predefinita dei quesiti di italiano e matematica;

la procedura è risultata lunga e complicata in quanto i blocchi A e B previsti sia per italiano che per matematica, da utilizzare per attribuire il punteggio da convertire successivamente in decimi, non corrispondevano ai blocchi degli item organizzati sulla griglia di correzione, ma erano mescolati;

ciò ha richiesto, per ciascun alunno, oltre alla stampa delle griglie di correzione predisposte dall'INVALSI, anche la predisposizione di ulteriori strumenti per la registrazione e la conta delle risposte corrette secondo l'aggregazione funzionale all'attribuzione dei punteggi, diffusa dall'INVALSI solo alle ore 12 dello stesso giorno in cui è stata somministrata la prova;

in altre parole, le commissioni hanno dovuto procedere a tappe forzate per rientrare nei tempi previsti dal calendario di esami per la correzione degli scritti prima dei colloqui orali;

a fronte di un sistema sempre più complesso, quindi, che nulla ha a che vedere con il vecchio esame di licenza media, e che prevede un carico di lavoro se non maggiore equivalente a quello previsto per le commissioni e le presidenze degli esami di Stato conclusivi del 2o ciclo, inspiegabilmente, continua a permanere una ingiustificata disparità di trattamento economico tra i presidenti ed i commissari degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo e quelli degli esami di Stato conclusivi del 2o ciclo di istruzione;

la complessità dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, però, sembra passare inosservata dal momento che ai presidenti di commissione ed ai commissari si continua a chiedere una prestazione a costo zero, diversamente da quanto avviene per le commissioni di esame conclusivi del 2o ciclo;

l'attribuzione della dirigenza, conseguente all'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel superare la distinzione dei capi d'istituto in direttori didattici e presidi della scuola secondaria di primo e secondo grado, afferma, di fatto, l'unicità del ruolo del dirigente scolastico a prescindere dal settore formativo in cui detto ruolo viene esercitato. Detta unicità è ulteriormente confermata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 10 luglio 2008 che all'articolo 3, comma 1, recita: «Il reclutamento dei dirigenti scolastici, con l'unificazione dei tre settori formativi della dirigenza scolastica, si realizza mediante un unico concorso per esami e titoli che si svolge in sede regionale» oltre che dal vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro - Area 5a che, tra le altre cose, sancisce anche l'uniformità di trattamento economico tra i dirigenti dei tre settori formativi;

il profilo del dirigente e le competenze attribuitegli dalla norma, del resto, non prevedono differenze riconducibili alla specificità del settore formativo a cui lo stesso è preposto;

nonostante ciò, si è costretti a rilevare il permanere di una procedura che all'interrogante appare discriminatoria ed inopportuna, in netto contrasto con la normativa vigente, che non tiene conto dell'unicità della funzione del dirigente scolastico né del fatto che la Presidenza degli esami costituisce per il dirigente scolastico incarico specifico obbligatorio (articolo 19 Contratto collettivo nazionale del lavoro Area V del 2006 non modificato dall'articolo 10 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 2010) -:

se il Ministro non ritenga di assumere le iniziative di competenza per estendere a tutti i dirigenti scolastici in servizio e preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, la possibilità di presiedere commissioni di esame in qualsivoglia istituzione scolastica di ogni ordine e grado;

se il Ministro non ritenga opportuno assumere le iniziative di competenza per l'equiparazione, anche sotto il profilo economico, del trattamento previsto per la Presidenza negli esami di Stato conclusivi del 1o e del 2o ciclo d'istruzione, alla luce di quanto rappresentato in premessa, iniziativa che appare all'interrogante più equa anche sotto il profilo normativo posto che porrebbe fine a discriminazioni ingiustificate sotto il profilo dei carichi di lavoro e della dignità professionale, probabilmente riconducibili ad un retaggio culturale anacronistico ed infondato per il quale il valore e il peso delle scuole e dei loro dirigenti cresceva in misura direttamente proporzionale all'ordine e al grado delle scuole, con evidente pregiudizio per le scuole del primo settore formativo, basilari invece per la qualità dell'apprendimento e per gli esiti futuri degli studenti.
(5-03482)