Legislatura: 16Seduta di annuncio: 738 del 21/12/2012
Primo firmatario: MONTAGNOLI ALESSANDRO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 21/12/2012
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 21/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 15/03/2013 PASSERA CORRADO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/03/2013
CONCLUSO IL 15/03/2013
Risposta. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, con la quale si evidenziano le criticità relative al trasporto pubblico ferroviario in Veneto, si fa presente che, proprio al fine di migliorare il trasporto ferroviario regionale, l'articolo 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel sostituire l'articolo 16-bis del decreto legge n. 95 del 2012 e relativa legge di conversione, ha previsto, a decorrere dal 2013, l'istituzione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, che ha la precipua finalità di realizzare la razionalizzazione e l'efficientamento del settore del trasporto pubblico locale.
Il comma 3 del citato articolo 16-bis stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi previa intesa in sede di conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse stanziate sul suddetto fondo. Il comma 6 del medesimo articolo prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione, a titolo di anticipazione, tra le regioni a statuto ordinario, del 60 per cento dello stanziamento del fondo medesimo.
Ad oggi, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in corso di emanazione essendo stata sancita la prescritta intesa nella seduta della Conferenza unificata dello scorso 7 febbraio; con la formalizzazione della stessa, nelle more dell'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si potrà procedere all'emanazione del suddetto decreto interministeriale previsto dai comma 6 dell'articolo 16-bis.
Si fa presente, inoltre, che a decorrere dal 2013, in applicazione del succitato articolo 16-bis, le regioni saranno tenute ad effettuare una riprogrammazione dei servizi volta a razionalizzarne la gestione mediante:
un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
la definizione di livelli occupazionali appropriati;
la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.
Il raggiungimento degli obiettivi in argomento, sarà oggetto di verifica costante da parte di questo Ministero anche attraverso l'osservatorio nazionale per le politiche del trasporto pubblico locale, istituito con l'articolo 1, comma 300 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 al quale, in applicazione della disposizione di legge innanzi indicata, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale dovranno trasmettere i dati economici e trasportistici utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore.
L'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di cui trattasi, da parte delle singole regioni, comporterà una progressiva riduzione delle risorse statali destinate alle stesse.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Corrado Passera.