ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19259

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 737 del 20/12/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/05651
Firmatari
Primo firmatario: ALESSANDRI ANGELO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 20/12/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 20/12/2012
Stato iter:
22/01/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/01/2013
PASSERA CORRADO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/01/2013

CONCLUSO IL 22/01/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-19259
presentata da
ANGELO ALESSANDRI
giovedì 20 dicembre 2012, seduta n.737

ALESSANDRI. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:

ai sensi dell'articolo 2 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è stabilito che le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrade;

B - Strade extraurbane principali;

C - Strade extraurbane secondarie;

D - Strade urbane di scorrimento;

E - Strade urbane di quartiere;

F - Strade locali;

F-bis. Itinerari ciclopedonali;

la tangenziale del comune di Reggio Emilia, in variante alla strada statale n. 9- via Emilia, risulterebbe essere una strada extraurbana secondaria, ossia di tipologia «C» e la cui competenza è del concessionario ANAS;

il soggetto competente all'installazione della segnaletica verticale e alla manutenzione di quella orizzontale, sulla tangenziale nord di Reggio Emilia è ANAS dal chilometro 170+070 al chilometro 179+100;

l'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 26 giugno 2002, n. 121 convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, dispone che: «1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo»;

riguardo agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del nuovo codice della strada, risulta che l'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal codice spetta:

a) in via principale alla specialità di polizia stradale della polizia di Stato;

b) alla polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto;

va segnalato che l'articolo 37 del codice, ai commi 2 e 3, ha indicato tutte le possibili ipotesi di apposizione di segnaletica da parte degli enti proprietari, così da impedire in generale ogni possibile situazione di incompetenza o sovrapposizione di competenza tra i vari enti proprietari e l'articolo 38 del codice, al comma 10, precisa che il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica è costituito dalle strade ad uso pubblico, ivi comprese quelle di proprietà privata aperte all'uso pubblico;

in particolare, l'articolo 37 comma 1, stabilisce che l'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:

a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;

b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;

c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;

nel mese di luglio 2007 il comune di Reggio Emilia, in conformità al decreto legge n. 117 del 2007, ha installato due cartelli verticali relativi al controllo elettronico della velocità su detta tangenziale, un primo nella carreggiata sud (direzione Modena) al chilometro 172+600 ed un secondo nella carreggiata nord (direzione Parma) al chilometro 170+750;

in tale tratto di strada il limite di velocità è di 90 chilometri orari ed inoltre detti segnali fissi sono di piccole dimensioni con scritte nere su fondo bianco;

il posizionamento dei controlli della velocità, da parte della locale polizia municipale, avviene con strumenti mobili ed in un'area esterna alla strada in questione;

in data 25 ottobre 2011, su precisa richiesta di un consigliere comunale, il dirigente del servizio politiche per la mobilità del comune di Reggio Emilia avrebbe comunicato che per l'installazione dei cartelli stradali in novella «non è stata formulata alcuna domanda di autorizzazione ad ANAS» -:

se in considerazione delle norme citate in premessa, l'installazione dei predetti cartelli verticali relativi al controllo elettronico della velocità sulla tangenziale del comune di Reggio Emilia rispetti il riparto di competenze previsto dalla legge, essendo l'ANAS il soggetto competente all'installazione della segnaletica verticale e alla manutenzione di quella orizzontale sulla tangenziale nord di Reggio Emilia, in particolare lungo il tratto dal chilometro 170+070 al chilometro 179+100 sopra citato;

quali siano i singoli tratti dalla tangenziale nord di Reggio Emilia in variante alla strada statale n. 9, individuati con apposito decreto del prefetto, su cui si possono utilizzare o installare i dispositivi o i mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui deve essere data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del codice della strada;

se, ove la segnaletica stradale in questione risultasse installata in maniera difforme alle preordinanti norme che ne prevedono la disciplina, non si intenda assumere ogni iniziativa di competenza per far provvedere alla loro rimozione. (4-19259)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 22 gennaio 2013
nell'allegato B della seduta n. 739
All'Interrogazione 4-19259 presentata da
ANGELO ALESSANDRI

Risposta. - L'accertamento delle violazioni in materia di circolazione è ricompreso tra i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada).
Il medesimo articolo 11, comma 3, inoltre, attribuisce al Ministero dell'interno il potere di coordinamento dei servizi di polizia stradale, da chiunque espletati.
Il successivo articolo 12, comma 1, lettera e), attribuisce l'espletamento dei servizi di polizia stradale ai corpi e ai servizi di polizia municipale nell'ambito del territorio di competenza; la polizia municipale può espletare detti servizi su strade di ogni tipo, purché ricadenti nell'ambito del territorio comunale di competenza; i controlli devono essere effettuati con dispositivi presidiati e ben visibili ai sensi dell'articolo 142, comma 6-bis, del nuovo codice della strada.
Con riferimento a quanto segnalato dall'interrogante, si fa presente che con decreto del 15 agosto 2007 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno sono state fissate le modalità di segnalazione delle postazioni di controllo della velocità, ulteriormente precisate nell'allegato alla circolare n. 300/A/10307/09/144/5/20/3, emanata dal Ministero dell'interno il 14 agosto 2009.
L'installazione della relativa segnaletica di indicazione, qualora attuata su strade appartenenti ad altri enti proprietari, configura uso della sede stradale ed è soggetta ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 2, del codice della strada, fatto salvo il caso della segnaletica temporanea di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto interministeriale 15 agosto 2007, connesso all'impiego temporaneo di dispositivi rimovibili.
In merito, dunque, agli specifici quesiti posti dall'onorevole interrogante, si fa presente che, trattandosi di strada extraurbana, la colorazione dei segnali di indicazione deve essere conforme a quanto prescritto dall'articolo 78, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e le dimensioni dei caratteri sono fissate dalle tabelle II.16 e II.17.
Al riguardo, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 121 del 2002 e relativa legge di conversione, spetta al Prefetto l'individuazione, con apposito decreto, dei tratti stradali da sottoporre al controllo a distanza della velocità.
In particolare, con decreto prefettizio n. 7658/2011 del 27 luglio 2011 sono state individuate le strade nelle quali, stanti i rischi che un eventuale fermo di veicoli comporterebbe per la sicurezza della circolazione, l'incolumità pubblica e la fluidità del traffico, non sussiste l'obbligo della contestazione immediata ex articolo 200 del codice della strada ed è quindi autorizzato il controllo elettronico della velocità mediante i cosiddetti autovelox.
Nel novero delle predette strade è stato individuato, con il citato decreto, anche il tratto della tangenziale di Reggio Emilia, cui si riferisce l'interrogante, ricadente tra il km 170 ed il km 180, dove è pertanto consentito svolgere accertamenti per il rispetto dei limiti di velocità.
In forza di tale provvedimento (condiviso dall'autorità di pubblica sicurezza e dall'Anas) la polizia municipale di Reggio Emilia è stata, quindi, autorizzata, a pieno titolo, a sanzionare i comportamenti scorretti degli utenti stradali nel tratto in questione.
Sul citato tratto di strada, come su tutti quelli lungo i quali vengono effettuati i controlli automatici della velocità, sono presenti cartelli fissi di preavviso e sono altresì montati, di volta in volta, segnalatori mobili, ad opera delle pattuglie stradali che effettuano i relativi accertamenti.
In particolare, al km 170+176 sulla banchina della carreggiata nord ed al km 172+600 sulla banchina della carreggiata sud del tratto stradale in parola sono presenti due cartelli - di dimensioni 60 x 90 cm., con caratteri neri su sfondo bianco - che presegnalano la postazione di rilevamento della velocità con autovelox mobile; sono, altresì, montati, di volta in volta, segnalatori mobili dalle pattuglie stradali, durante lo svolgimento degli accertamenti.
Con riferimento alla questione del riparto di competenze tra Anas e comune di Reggio Emilia circa l'installazione della predetta segnaletica, sulla base delle notizie assunte dalla prefettura di Reggio Emilia, si fa presente che l'Anas, ente proprietario della strada, ha confermato a detta prefettura, con nota in data 2 agosto 2012, la piena legittimità dell'operato del comune di Reggio Emilia, tanto alla luce del succitato decreto prefettizio, quanto in virtù dell'avvenuta regolarizzazione del difetto di autorizzazione a mezzo di istanza in sanatoria regolarmente presentata ad Anas dal comune medesimo.
Nella stessa nota, peraltro, Anas ribadisce che, sia l'iniziale mancanza di autorizzazione per la posa dei cartelli da parte dell'ente gestore della strada, sia la non corrispondenza tra le caratteristiche dei segnali concretamente installati e quelle indicate nel citato regolamento di esecuzione n. 495 del 1992 - cui fa riferimento l'interrogante - sono da considerarsi quale «mera irregolarità che non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettare le relative prescrizioni e quindi non determina l'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione» (così cassazione civile, 20.5.2010, n. 12431; 29.3.2006, n. 7125; 31.7.2007, n. 16884 e 18.12.2008, n. 29728).
Tuttavia, Anas ha comunicato che in data 27 luglio 2012 il competente compartimento dell'Emilia Romagna ha richiesto al comune di Reggio Emilia di regolarizzare la segnaletica stradale, al fine di renderla conforme alla vigente disciplina. Detto comune, interessato al riguardo, ha comunicato che la segnaletica verticale oggetto dell'interrogazione è in fase di rimozione.
Infine, non va comunque dimenticato che il ricorso all'utilizzo degli apparecchi autovelox, compresi i connessi aspetti sanzionatori, è comunque e sempre finalizzato alla tutela della sicurezza della circolazione veicolare e alla salvaguardia delle vite umane.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Corrado Passera.