ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19246

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 737 del 20/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: MONTAGNOLI ALESSANDRO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 20/12/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 20/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-19246
presentata da
ALESSANDRO MONTAGNOLI
giovedì 20 dicembre 2012, seduta n.737

MONTAGNOLI. -
Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:


le recenti normative finalizzate dall'attuale Governo si sono indirizzate principalmente sugli enti locali, e sui comuni in particolare, prevedendo riduzioni di trasferimenti secondo un approccio lineare, ovvero non considerando gli enti che nel corso degli anni hanno adottato politiche di gestione finanziaria efficienti;


la situazione della finanza locale è particolarmente grave, sia alla luce della pesante riduzione di risorse operata attraverso la rideterminazione del Fondo sperimentale di riequilibrio, sia per il fatto che numerose amministrazioni, proprio per sopperire a tali deficit, sono dovute ricorrere all'aumento delle imposte locali, a partire dall'IMU, e che la difficoltà degli enti è ulteriormente acuita dal fatto che gli amministratori locali si stanno muovendo in quadro normativo estremamente incerto ed instabile, soprattutto in ragione della revisione della tesoreria unica, dell'introduzione della TARES e dell'applicazione del patto di stabilità, a partire dal 1o gennaio 2013, anche nei comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;


il decreto-legge n. 201 del 2011 ha anticipato infatti al 2012 l'entrata in vigore della imposta municipale propria (IMU), imposta che introduce il fatto che il 50 per cento degli introiti provenienti dal gettito ICI (IMU) sulla abitazione diversa dalla prima abitazione e sugli altri immobili non definibili come abitazione principale venga destinato allo Stato e riconoscendo altresì la possibilità per il comune di San Mauro di Saline di poter modificare le aliquote standard fissate dal decreto;


la medesima norma prevede anche come il fondo sperimentale di riequilibrio (FSR), così come definito dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, subisca modifiche alla luce delle differenze di gettito IMU ad aliquota di base (gettito convenzionale) rispetto al gettito incassato dai comuni ICI del 2010 e desunto dal rendiconto al bilancio degli enti;


in numerosissimi casi, la cifra stimata convenzionalmente dal Ministero ed inserita nel bilancio preventivo comunale, è nettamente maggiore rispetto a quanto effettivamente incassato dai comuni, come a San Mauro di Saline (Verona) a giugno, con il pagamento della prima rata dell'imposta al 50 per cento dell'aliquota standard;


analizzando nel dettaglio le nuove stime governative di spettanza ai singoli comuni, si evidenziano diverse voci su cui persistono elevate perplessità circa l'esatto ammontare, tra cui il gettito atteso per i pagamenti ritardati di giugno e, soprattutto, il gettito derivante dalla quota di imposta che i comuni dovrebbero considerare per gli immobili comunali;


in altrettanti casi, è stato altresì rivisto anche il valore dell'ICI 2010, come nel comune di San Mauro di Saline (Verona), così che la combinazione dei fattori sopra descritti ha comportato per i medesimi comuni una riduzione, così come previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, delle risorse al Fondo sperimentale di riequilibrio;


il comma 8 dell'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» modifica la precedente gestione delle tesorerie degli enti locali prevedendo, in luogo della sospensione dell'efficacia delle vigenti disposizioni, il ripristino, fino al 2014, della tesoreria unica statale e disponendo l'obbligo per gli enti di riversare le proprie disponibilità liquide esigibili e depositate presso le proprie tesorerie alla data di entrata in vigore del decreto, presso la tesoreria statale;


il ripristino del regime di tesoreria unica supera pertanto il sistema di tesoreria mista, disciplinato dal decreto legislativo n. 279 del 1997 con il quale veniva stabilito che mentre le entrate degli enti locali derivanti da assegnazioni e contributi proveniente da trasferimenti dallo Stato dovessero essere versate nelle contabilità speciali infruttifere dello Stato e gestite dalla Banca d'Italia, le altre entrate potevano rimanere presso i tesorieri dei singoli enti, stabilendo altresì come le disponibilità che non derivavano dallo Stato, ovvero le somme escluse dal versamento nella tesoreria statale e depositate presso il proprio tesoriere, dovessero essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti effettuati dagli enti;


con il ripristino della tesoreria unica, il tesoriere dell'ente locale verrà privato della possibilità di poter gestire pienamente la liquidità dell'ente e l'unico compito che egli dovrà assolvere sarà quello di determinare i pagamenti, privando così, di fatto, gli enti di quell'autonomia finanziaria che negli anni aveva apportato numerosi benefici e costringendo gli enti stessi a rinunciare a quelle maggiori entrate che i comuni erano riusciti, grazie alle vantaggiose procedure di gara instaurate con i diversi istituti di credito per l'affidamento del servizio di tesoreria il quale, ora, dovrà obbligatoriamente essere gestito a livello centrale con un tasso fisso dell'1 per cento previsto per il conto fruttifero aperto presso la Banca d'Italia per ciascun ente;


la revisione della norma è stata fortemente criticata da numerosi sindaci, dai presidenti di provincia e dai presidenti di regione, due dei quali, ovvero quelli di Veneto e di Piemonte, hanno presentato ricorso contro la norma in discussione e relativamente alla legittimità costituzionale della stessa, nello specifico sull'articolo 35, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;


l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 istituisce, a decorrere dal 1o gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni senza indicare, tuttavia, quali essi siano;


la TARES si pone altresì lo scopo di definire in modo chiaro ed univoco la lunga questione relativa alla natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte dei servizi di smaltimento dei rifiuti e l'assoggettamento delle somme all'imposta sul valore aggiunto (IVA), oggetto di numerose interpretazioni giuridiche senza di fatto proporre una soluzione univoca sia per il futuro che per il passato;


secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 13, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, inoltre, a decorrere dal 2013 il Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) e il Fondo perequativo degli enti locali sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di 0,30 euro per metro quadro, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni i quali possono, peraltro, attraverso delibera di consiglio comunale, aumentare l'importo del tributo fino a 0,40 euro, così che in sede di predisposizione dei bilanci preventivi 2013, i comuni dovranno considerare l'entrata in vigore di questa nuova imposta e che, secondo un sistema analogo a quello definito dall'IMU, ridurrà notevolmente le risorse degli enti locali;


oltre alla mancanza di risorse, i comuni devono altresì far fronte alle difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno e che impone agli enti medesimi, fatti salvi le amministrazioni che, così come individuate ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011 e successive modifiche, rientrano nella classe degli enti virtuosi, il raggiungimento di un obbiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;



le attuali modalità di applicazione del patto di stabilità interno hanno negative ricadute anche e soprattutto sulle spese di investimento, dal momento che queste subiscono, a causa dei limiti oggi imposti, gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, in quanto l'utilizzo del principio di competenza mista obbliga gli enti a posticipare queste spese così da riuscire a garantire il saldo prefissato, con l'ovvia conseguenza di una drastica riduzione delle medesime spese di investimento, tanto che gli stessi comuni sono stati costretti a ridurre negli ultimi anni, per una media del 30 per cento, dette voci di spesa, sebbene queste rappresentino voci tra le più importanti per il rilancio dell'economia locale (pro-ciclicità);


dal 1o gennaio 2013, così come stabilito dal comma 1 dell'articolo 31 della Legge di stabilità 2012, l'applicazione dei vincoli di finanza pubblica verrà allargata anche ai comuni con una popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, così che agli attuali 2.300 enti circa soggetti al patto di stabilità interno si aggiungeranno almeno altri 3.800 enti di dimensioni ridotte dove gli stringenti vincoli del Patto potrebbero diventare velocemente una restrizione ancora più serrata per lo sviluppo e gli investimenti all'interno delle amministrazioni;


le minori risorse a favore dei comuni, avranno certamente pesanti ripercussioni sugli equilibri finanziari degli enti i quali potrebbero vedersi costretti ad aumentare i tributi locali, ovvero diminuire il livello di spesa corrente, per fronteggiare all'ammanco il cui importo dovrà peraltro considerare anche i tagli imposti dal recente decreto sulla Spending Review -:


se, in ragione della grave situazione economica e finanziaria nella quale si trovano oggi gli enti locali, così come determinata dalle modifiche normative riportate, ed in virtù dell'attuale scadenza per l'approvazione dei bilanci preventivi 2013, non ritengano opportuno quantificare precisamente le risorse che nel 2013 saranno a disposizione del comune di San Mauro di Saline (Verona) e quali siano gli intendimenti degli stessi Ministri, anche in virtù dell'articolo 120 della Costituzione, qualora le risorse in possesso di tali enti fossero insufficienti per garantire i livelli essenziali dei servizi concernenti i diritti civili e sociali. (4-19246)