ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19159

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 735 del 18/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: GIBIINO VINCENZO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 18/12/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 18/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-19159
presentata da
VINCENZO GIBIINO
martedì 18 dicembre 2012, seduta n.735

GIBIINO. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:

in data 4 dicembre 2011 è entrato in vigore il regolamento (CE), n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 che stabilisce nuove regole per l'esercizio della professione di autotrasportatore di merci per conto terzi;

l'articolo 7 del suscitato regolamento, stabilisce che ai fini dell'accesso alla professione di autotrasporto di merci in conto terzi, le imprese dimostrino il requisito dell'idoneità finanziaria «mediante un'attestazione, quale una garanzia bancaria o un'assicurazione, inclusa rassicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarano fidejussori in solido dell'impresa per gli importi»;

la circolare dell'11 maggio 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'intento di fare chiarezza sulle zone d'ombra del regolamento, ha affermato che in aggiunta alla fidejussione bancaria o assicurativa, il requisito della capacità finanziaria, poteva dimostrarsi anche con una dichiarazione della compagnia assicurativa attestante l'esistenza di una polizza di responsabilità professionale, purché «in regola con la vigente normativa»;

risulta difficile definire la validità di una polizza di responsabilità professionale soprattutto se riferita all'espressione «in regola con la vigente normativa» dal momento che non esistono polizze di questo genere e di guisa i relativi contenuti non sono interessati da alcun complesso normativo;

con una nota del 26 novembre 2012, la direzione generale per il trasporto modale e per l'intermodalità, in attesa della predisposizione di una specifica polizza di assicurazione professionale, ha autorizzato in via transitoria l'utilizzo della polizza di responsabilità del vettore stradale per la dimostrazione della capacità finanziaria, a giudizio dell'interrogante contravvenendo così alla normativa europea che prescrive inderogabilmente gli strumento alternativi ai conti certificati per dimostrare il predetto requisito;

la decisione rischia di generare divergenze interpretative tra le amministrazioni provinciali addette alla tenuta dell'albo degli autotrasportatori, e di produrre gravi responsabilità in capo ai funzionari ministeriali che dettano degli indirizzi interpretativi in palese contrasto con i dettami europei -:

quali iniziative urgenti il Ministro intenda adottare affinché sia garantita applicazione della norma, onde evitare danni alle imprese coinvolte e responsabilità per i funzionari ministeriali. (4-19159)