Legislatura: 16Seduta di annuncio: 735 del 18/12/2012
Precedente numero assegnato: 5/08668
Primo firmatario: FRONER LAURA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/12/2012
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 17/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 15/03/2013 DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/03/2013
CONCLUSO IL 15/03/2013
Risposta. — In relazione all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue.
Da informazioni assunte da quest'amministrazione, risulta che la società Trasco S.r.l., oltre ad avere un contratto con l'Esso italiana S.r.l. per il servizio di trasporto carburanti, era anche cliente della stessa Esso italiana, in quanto acquistava per uso proprio carburanti per autotrazione nonché, in qualità di rivenditore, altri prodotti petroliferi ai fini della rivendita ai propri clienti finali. La stessa Trasco era, quindi, debitrice nei confronti di Esso italiana a fronte dei contratti di fornitura di prodotti petroliferi sopra menzionati.
La Esso italiana, dopo aver atteso che la Trasco provvedesse ad adempiere ai pagamenti di tali prodotti, ha deciso di compensare il proprio credito per la fornitura di prodotti, scaduto da tempo, con il proprio debito, relativo ai servizi di trasporto carburante prestati dalla stessa Trasco. La compensazione tra crediti e debiti certi esigibili è operazione ammessa dal codice civile e dai contratti in essere fra Esso italiana e Trasco.
Il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Trasco, come noto all'interrogante, è stato sospeso dal tribunale di Roma «non potendosi valutare positivamente la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto provvisoriamente esecutivo» (provvedimento del 3 agosto 2012, tribunale Roma – III sezione), confermato dalla II sezione del tribunale di Roma, con provvedimento del 16/19 novembre 2012 nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall'Esso italiana.
Per quanto riguarda, invece, le previsioni dei costi minimi di sicurezza per l'autotrasporto, disciplina prevista dall'articolo 83-bis, comma 1, 2, 4 e 4-bis, della legge n. 133 del 2008 modificata dalla legge n. 127 del 2010, il competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato al riguardo, che i costi minimi di sicurezza individuano non una tariffa, ma piuttosto una soglia minima di congruità, che ove non rispettata, sarebbe suscettibile di compromettere i livelli di sicurezza della circolazione stradale. A tale valore soglia potranno essere aggiunti tutti gli ulteriori costi di esercizio, oltre naturalmente al margine di profitto, che restano rimessi alla libera contrattazione fra le parti, e che non potevano essere predeterminati dall'amministrazione medesima, a pena di probabili censure delle autorità comunitarie.
In definitiva l'articolo 83-bis, della legge n. 133 del 2008, e i connessi provvedimenti applicativi dell'osservatorio sulle attività di autotrasporto fino al 28 luglio 2012, e della direzione generale per il trasporto stradale successivamente, deve essere letto nell'ottica di coniugare l'abrogazione del sistema tariffario obbligatorio e il conseguente riemergere di un libertà di negoziazione del corrispettivo del trasporto (ex decreto legislativo n. 286 del 2005), con l'esigenza di garantire che le operazioni di trasporto si svolgano nel rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.
Lo stesso Ministero riferisce che va, dunque, interpretato nel senso che il corrispettivo a favore dell'impresa di autotrasporto non possa essere convenuto in spregio all'osservanza di parametri di sicurezza indispensabili per il corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di cose, come peraltro già specificamente disciplinato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. È evidente, pertanto, che il legislatore, con l'articolo 83-bis, si è solo limitato a richiamare il principio della tutela della sicurezza quale legittima limitazione alla libertà negoziale delle parti di un contratto di trasporto, che costituiva un punto fermo della stessa riforma dei mercato dell'autotrasporto del 2005, e che sarebbe irrimediabilmente compromessa da un gioco al ribasso dei corrispettivi al di sotto di una soglia vitale per garantire, non margini di profitto, ma la copertura del costi di esercizio.
Per tutte queste ragioni è appena il caso di evidenziare che l'applicazione della normativa recata dall'articolo 83-bis s'impone imperativamente ai contraenti, e che in mancanza, oltre a rendersi applicabili le sanzioni amministrative previste dall'articolo 83-bis, commi 14 e 15 (oggi aventi un carattere più direttamente afflittivo per il trasgressore rispetto al passato), comminate in base ad un procedimento ispirato a criteri di celerità e semplicità, il vettore che abbia subito il pregiudizio può rivolgersi direttamente al giudice civile per chiedere il decreto monitorio.
Si è sempre inteso confermare l'impianto e l'obiettivo della norma, ovvero la garanzia del rispetto, nei contratti di trasporto, del costi minimi che garantiscano il rispetto della sicurezza, con conseguente apparato sanzionatorio, pur in presenza di un cospicuo contenzioso promosso innanzi al TAR dalla parte della Esso Italia.
La stessa, infatti, ritenendoli illegittimi e in contrasto con i princìpi costituzionali e con i princìpi comunitari in materia di concorrenza – li ha impugnati davanti al TAR del Lazio. Tali provvedimenti sono stati impugnati, tuttavia, anche da confindustria, da varie altre associazioni di settore, da numerose società private ed anche oggetto di una segnalazione da parte dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.
La vicenda, pertanto, riguarda un contenzioso fra soggetti privati relativamente alla corretta applicazione di disposizioni normative e contrattuali e quindi non appare possibile per l'amministrazione intervenire su un contenzioso fra privati già attivato in sede giudiziaria, salvo la possibilità un intervento governativo sulle parti volto a verificare eventuali spazi di intesa fra di esse, in considerazione della connessa situazione di crisi industriale della soc. Trasco.
Il Ministero dello sviluppo economico in tal senso, non essendo configurabile un intervento automatico da parte del Ministero al fine di risolvere situazioni di crisi aziendale, dà la propria disponibilità, su richiesta delle parti coinvolte, all'apertura di un tavolo di crisi.
Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico: Claudio De Vincenti.