ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19053

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 734 del 13/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: MOSCA ALESSIA MARIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/12/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOCCIA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012
VACCARO GUGLIELMO PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012
CASTAGNETTI PIERLUIGI PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012
LUSETTI RENZO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 13/12/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-19053
presentata da
ALESSIA MARIA MOSCA
giovedì 13 dicembre 2012, seduta n.734

MOSCA, BOCCIA, VACCARO, CASTAGNETTI e LUSETTI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

la legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 59, commi 52-51: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» ha dettato i principi direttivi di una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi che definissero criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche. La delega è stata attuata con il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 109, in vigore dal 1o aprile 1998;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109: «Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», ha introdotto, in via sperimentale, l'ISE, tassello necessario al fine di dare attuazione all'«universalismo selettivo», ovvero in grado di selezionare i beneficiari delle politiche socio-assistenziali sulla base delle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza. Tale decreto prevedeva, all'articolo 2, che la valutazione della situazione economica del richiedente (ISE) fosse determinata con riferimento al nucleo familiare e definita dalla somma dei redditi, combinata con l'indicatore della situazione patrimoniale. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) viene definito come rapporto tra l'ISE ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza. Tale decreto fissava, altresì, i criteri di composizione del nucleo e definiva il concetto di reddito, patrimonio e scala di equivalenza;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, stabilisce che «Gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono stabilire, accanto all'Indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari»;

a seguito dell'entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione, legge costituzionale n. 3 del 2001, l'ISEE non si pone più come strumento «obbligatorio» per la definizione dei criteri di accesso ai servizi da parte degli enti pubblici. In sostanza, il carattere di obbligatorietà dell'ISEE deriva da un complesso di norme statali che potranno cedere a fronte di scelte eventualmente diverse che venissero adottate da parte delle singole regioni, una volta che queste si siano pronunciate, con proprie leggi organiche, nelle materie dei servizi sociali. Ciò significa che le regioni potranno aderire, ai diversi modelli di welfare locale, per adottare soluzioni più vicine all'impostazione della legge n. 328 del 2000 (applicazione dell'ISEE), oppure soluzioni che si allontanino da essa, anche per quanto riguarda lo strumento dell'Indicatore della situazione economica;

l'ambito di applicazione potenzialmente definito dalla normativa ricomprende sia prestazioni a titolarità nazionale sia servizi a titolarità locale, ma anche interventi che rientrano nella spesa sociale e prestazioni di altra natura per le quali vige un principio di razionamento, o di tariffazione differenziata, sulla base di condizioni economiche e patrimoniali dei richiedenti. Questi, riguardano quegli interventi come gli asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia; le mense scolastiche e le prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, e altro); agevolazioni per tasse universitarie; prestazioni del diritto allo studio universitario, servizi socio sanitari domiciliari; servizi socio sanitari diurni; residenziali, e altro; Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas); Ticket sanitari; Abitazione (assegnazione case popolari, agevolazioni affitto, ecc.); Servizi per l'impiego (liste di collocamento, graduatorie per assunzione, ecc.); Tributi e tariffe comunali (nettezza urbana, ICI); Trasferimenti monetari assistenziali; Trasporti pubblici;

secondo il rapporto ISEE 2011 della Camera dei deputati, ci sono state oltre 7 milioni di denunce ISEE, per un totale di oltre 18 milioni di cittadini che a vario titolo ricevono agevolazioni, poco più di mezzo milione in più rispetto all'anno precedente. I controlli formali sulla veridicità dei dati e i controlli sono a cura degli enti erogatori, dell'INPS e della guardia di finanza, compresi quelli da effettuare direttamente presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari. La procedura che incrocia i dati Isee, gestiti dall'Inps, con quelli dell'anagrafe tributaria non è ancora operativa e non viene verificata in automatico la concordanza tra i dati delle dichiarazioni dei redditi e quelli Isee, che interessa circa 19/20 milioni di posizioni fiscali;

i controlli su eventuali difformità vengono effettuati solo in casi limitati e ove questi avvengono si riscontrano sempre percentuali altissime di false dichiarazioni. Infatti, riportando su tutti un unico dato, emerge che l'80 per cento di quanti usufruiscono di sconti e aiuti su servizi pubblici (circa 15 milioni di italiani) denuncia redditi zero, nonostante la Banca d'Italia riporta che il 90 per cento delle famiglie italiane possiede almeno un conto corrente;

le lacune rilevate dagli stessi enti locali che applicano l'ISEE per l'accesso ai propri servizi sono molto rilevanti e rischiano di rendere l'indicatore non rappresentativo della reale situazione del cittadino o del nucleo familiare dichiarante. A titolo di esempio si elencano alcune lacune riscontrate nella formulazione dell'attuale ISEE;

non sono tenute in considerazione alcune entrate che, di fatto, generano capacità di spesa in capo al soggetto richiedente;

specularmente, non sono tenute in considerazione alcune spese che in realtà certificano uno stato di particolare difficoltà del soggetto richiedente;

la componente patrimoniale non tiene conto di una serie di beni non tracciati nella denuncia dei redditi;
l'ammontare delle disponibilità liquide del richiedente è accertato con la presentazione del saldo dei conti correnti al 31 dicembre, dato facilmente eludibile e inoltre non sono tracciati alcuni valori mobiliari o altri investimenti;

la componente patrimoniale dell'Isee non tiene in considerazione alcuni beni mobili quali moto, natanti, auto di lusso che possono certificare una situazione personale di benessere non accertata dalla sola denuncia dei redditi;

a scala di equivalenza utilizzata nell'Isee penalizza le famiglie numerose, quelle con persone a carico e non tiene conto di particolari situazioni personali di disabilità che comportano indubbiamente spese notevoli (autismo, celiachia, sindrome di down, epilessia, ...);

le scale di equivalenza tengono in considerazione solamente la presenza di figli minori. In realtà, all'interno della fascia di età 0-25 anni il costo finanziario e sociale di cui la famiglia si fa carico è ulteriormente differenziato in base alla scuola o all'università frequentata;

la normativa in merito prevede dunque la possibilità per gli enti erogatori di servizi assistenziali di fissare ulteriori criteri rispetto a quello standard; a questo fine l'amministrazione provinciale di Reggio Emilia ha avviato lo studio di un nuovo modello per stabilire i livelli di consumo e definire chi abbia diritto a sussidi e chi no. Un algoritmo a disposizione delle amministrazioni, locali e nazionali, denominato «equometro» che introduce rispetto alla certificazione Isee attualmente usata per l'accesso ai servizi, una serie più ampia di indicatori:

a) inserimento di voci di reddito che «sfuggono» alla dichiarazione dei redditi e all'attuale formulazione dell'ISEE;
b) inserimento di componenti di spesa che denotano uno stato di bisogno e che attualmente l'ISEE non considera;

c) inserimento del patrimonio mobiliare sulla base dello scalare e non del solo saldo del conto corrente;

d) inserimento di dati di consumo indicativi di uno stile di vita medio-alto;

e) inserimento del criterio di disponibilità, oltre che di possesso, di beni mobili (auto, moto, natanti e altro);

f) diversa formulazione delle scale di equivalenza del nucleo familiare agevolando maggiormente le famiglie numerose e con la presenza di disabilità;

la prima amministrazione a usare l'equometro come modello per la richiesta di servizi assistenziali pubblici è stata la provincia di Reggio Emilia, che ha poi stipulato convenzioni di sperimentazione con 5 comuni del territorio reggiano (Bagnolo in Piano, Carpineti, Casalgrande, Luzzara, Vezzano sul Crostolo). Molti altri comuni di differenti dimensioni e sull'intero territorio nazionale hanno manifestato il proprio interesse allo strumento e stanno individuando le modalità per avviare una sperimentazione; si citano a titolo di esempio comuni di San Clemente (Rimini), Foggia, Camaiore (Lucca), Cattolica (Rimini);

i primi dati elaborati in seguito a queste sperimentazioni fanno emergere che nell'80 per cento dei casi analizzati l'applicazione dell'equometro modifica sostanzialmente le condizioni di accesso del richiedente rispetto all'applicazione dell'ISEE. È importante segnalare che tali variazioni non necessariamente penalizzano l'utente: nel 35 per cento dei casi infatti la compartecipazione finanziaria al servizio è aumentata, ma nel 45 per cento dei casi, in funzione della possibilità di verificare in modo più approfondito la situazione di disagio economico e/o sociale delle famiglie, l'utente gode di una maggiore agevolazione rispetto a quanto verificato con l'applicazione ISEE sulle medesime pratiche;

questo può essere uno strumento in uso alle amministrazioni statali, da affiancare alla stipula di protocolli con guardia di finanza, Agenzia delle entrate, banche ed altri soggetti, i cui controlli sulla veridicità di quanto dichiarato da chi chiede il sussidio dovrebbero fungere da deterrente -:

se il Governo intenda prendere in considerazione la possibilità di promuovere uno strumento come l'equometro come modello standard per la richiesta di prestazioni pubbliche assistenziali legate al reddito.(4-19053)