ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19041

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 733 del 12/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: TOTO DANIELE
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 12/12/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 12/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-19041
presentata da
DANIELE TOTO
mercoledì 12 dicembre 2012, seduta n.733

TOTO. -
Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:


il tribunale di Chieti con sentenza del 16 febbraio 2010 dichiarò il fallimento di «Villa Pini d'Abruzzo S.r.l.» esercente l'attività di clinica sanitaria e ospedaliera in convenzione con la regione Abruzzi, disponendo, altresì, l'esercizio provvisorio. Il tribunale nominò anche il curatore fallimentare nella persona dell'avvocato Giuseppina Ivone del foro di Roma;


l'esercizio provvisorio fu disposto anche tenuto conto dell'interesse dei lavoratori dipendenti, come evidenziato dal curatore fallimentare nell'audizione del 15 dicembre 2010, nel corso della 96a seduta della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale del Senato della Repubblica, la quale precisò che «per la sola clinica Villa Pini d'Abruzzo, questi erano oltre 650»;


sul punto, anche il presidente del tribunale di Chieti, incontrando maestranze e sindacalisti della clinica Villa Pini d'Abruzzo, aveva sostenuto, come riferito da organi d'informazione, che quella decisione sarebbe stata la più utile per i lavoratori;


in realtà, è occorso che, già nel settembre del corrente anno, in sede di proroga del contratto di affitto del ramo d'azienda «Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo» stipulato con «Casa di Cura Abano Terme Spa» all'esito, il 24 agosto 2010, della procedura competitiva finalizzata all'alienazione del complesso aziendale appartenente alla società fallita «Villa Pini d'Abruzzo S.r.l.» o, in subordine, all'affitto del medesimo, non tutti i lavoratori siano stati confermati nel loro posto, non essendo stati rinnovati 43 contratti a tempo determinato, compresi taluni riferiti a soggetti appartenenti alle categorie protette, ex legge n. 68 del 1999;


nella «Relazione sul valore economico del complesso aziendale denominato "Villa Pini d'Abruzzo" al 31 maggio 2012 redatta dal Collegio peritale nominato dal curatore fallimentare con istanza del 22 dicembre 2011, presentata presso il tribunale civile di Chieti - sezione fallimentare, ed essendo la nomina di detto Collegio confermata, dipoi, dal giudice delegato del menzionato tribunale, si rinvengono elementi che suffragano il dubbio circa il possesso, da parte della struttura, di tutti i requisiti minimi autorizzativi. Vi si legge, infatti, tra l'altro che «è utile altresì precisare che il contratto di affitto d'azienda fissa tutti gli interventi, anche di adeguamento, necessari per assicurare la funzionalità dell'azienda e per l'esercizio dell'attività sanitaria nel pieno rispetto della normativa in vigore, nonché pone a carico esclusivo della Casa di Cura, gli oneri connessi al rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza, tutela ecologia e ambientale, nonché la esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni mobili e immobili». È chiaro, dunque, che sussistevano criticità, a cui quegli «interventi» porrebbero, o avrebbero posto, rimedio;


d'altronde, la deliberazione del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari dell'8 aprile 2010, n. 26/2010, nel ripercorrere vicende amministrative riguardanti lo stesso complesso aziendale richiamava, seppur riferendoli a pregresse evidenze, lo «stato di sospensione dell'accreditamento», il «conclamato stato prefallimentare nel quale versava la società proprietaria», nonché la «incertezza esistente in ordine al permanere del possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento». Non è dato di sapere, nello specifico, quali fossero le cause dell'incertezza circa il permanere del possesso dei detti requisiti ma il riferimento ai requisiti di «autorizzazione» non poteva che alludere a quelli di natura strutturale;


in argomento, il «Disciplinare per la vendita del complesso aziendale della società Villa Pini d'Abruzzo S.r.l. in fallimento» richiama l'esistenza di «alcuni contratti aventi ad oggetto lavori di manutenzione e di adeguamento della struttura...» che sarebbero stati stipulati nel corrente anno dalla curatela fallimentare;


desta interrogativi e dubbi la «precisazione», recata nel medesimo «Disciplinare», nel paragrafo sub G), rubricato: «Avviamento aziendale», alla cui stregua «con riferimento al contenuto della domanda di autorizzazione sanitaria/accreditamento predefinitivo e definitivo, alle attestazioni in esse contenute ed ai relativi procedimenti, la procedura fallimentare non offre alcuna garanzia né assume alcun obbligo in ordine ai relativi esiti, rimanendo a carico di ciascun interessato ogni relativa alea e possibile conseguenza pregiudizievole»,


l'autorizzazione e l'accreditamento di una struttura sono subordinate dalla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 al possesso e, ovviamente, alla permanenza nel medesimo, di requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di dotazione di personale definiti in apposito manuale di autorizzazione e verificati dal dipartimento di prevenzione territorialmente competente -:


se il Commissario ad acta governativo per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Abruzzo abbia accertato, e con quali modalità, se le domande di autorizzazione e di accreditamento siano state prodotte e il contratto per l'erogazione delle prestazioni in nome e per conto del servizio sanitario nazionale stipulato, essendo rispettate tutte le disposizioni normative, statali e regionali, che presiedono, costituendone requisiti inderogabili, all'esercizio dell'attività sanitaria della «Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo», in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese, da chi ne aveva titolo, circa il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti al momento della formazione dei detti, singoli atti;


se risultino al commissario ad acta governativo sospensioni di validità, ed eventualmente riferite a quali periodi, del certificato di prevenzione incendi e dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività sanitaria rilasciate per la struttura di cui si tratta. (4-19041)