ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19033

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 733 del 12/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: BELTRANDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/12/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 12/12/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 12/12/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 12/12/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 12/12/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 12/12/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 12/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-19033
presentata da
MARCO BELTRANDI
mercoledì 12 dicembre 2012, seduta n.733

BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

fonti di stampa hanno riportato la seguente notizia: «Un concorso, quello per dirigente scolastico, bandito nel 2011, che non trova pace e fa emergere tutte le sue criticità organizzative. Dopo lo stop delle assunzioni lombarde dovuto alla nota e triste questione delle buste trasparenti e alla sospensione del concorso in Calabria, per presunte gravi irregolarità, arriva l'annullamento per "gravi irregolarità" del Tar Molise del concorso molisano. Una decisione che potrebbe portare all'annullamento della selezione anche in altre regioni. Si teme fortemente un effetto domino che potrebbe invalidare buona parte dei concorsi regionali per DS. Infatti in buona parte degli uffici scolastici regionali interessati dal concorso per il reclutamento di circa 2.386 dirigenti scolastici, attraverso l'accesso agli atti e il riscontro di presunte e gravi incompatibilità nelle commissioni, continuano a colpi di carta bollata i ricorsi che sollevano vizi giuridici già accertati con la sentenza del Tar Molise. Il danno prodotto, da questa sentenza, nella regione Molise, è proporzionale al basso numero dei vincitori. Infatti per 16 posti messi a concorso dal Miur in Molise sono risultati vincitori soltanto 11 candidati su 259 che hanno partecipato alle prove preselettive. Si ricorda che dopo il test di preselezione soltanto il 23 per cento era stato ammesso alle prove scritte, che si è ridotto al 4,3 per cento alla fine dell'intera partita concorsuale. La commissione giudicatrice del concorso di dirigente scolastico del Molise ha ritenuto idonei soltanto 11 candidati: cinque in meno dei posti disponibili. I timori sempre più crescenti e consistenti di un effetto domino di questa sentenza, sono il vero problema, che soprattutto per la questione lombarda destano molte preoccupazioni. È molto probabile che in gennaio arriveranno, in coincidenza di una vacanza governativa del Paese, altre sentenze che potrebbero annullare altre prove concorsuali di altre regioni, in primis Calabria e Lombardia. Un concorso iniziato con la fuga di notizie dei test di preselezione che prima della pubblicazione ufficiale sul sito del Miur già erano divulgati in rete, che è continuato con le polemiche dovute agli errori degli item, pieni di test ambigui e con più di una risposta corretta, test evidentemente sbagliati, che ha costretto il ministero a cancellarne, ad una settimana dalla prova, un migliaio, che adesso si sta concludendo con la coda amara delle sentenze di annullamento»;

la sentenza N. 00745/2012 REG.PROV.COLL. N. 00090/2012 REG.RIC., emanata dal Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise (Sezione Prima), ha effettivamente stabilito che «Nel caso di specie, una componente della commissione nominata con l'impugnato provvedimento dell'Ufficio Scolastico regionale del Molise n. 7419 del 30 settembre 2011, precisamente il dirigente scolastico Anna Gloria Carlini, risulta essere rappresentante sindacale della Flc-Cgil e, in tale veste, risulta persino aver sottoscritto il contratto integrativo 2010-2011 per l'area V (dirigenza). Su tale punto vi è prova documentale, versata in atti dai ricorrenti. Quand'anche la detta dirigente scolastica avesse partecipato alla contrattazione collettiva nella veste di «esperto», è evidente che la medesima lo abbia fatto su mandato della sua organizzazione sindacale: essa, dunque, ha rivestito l'incarico di «rappresentante» del sindacato, con la conseguenza che in capo ad essa si è determinata l'incompatibilità, senza possibilità di eccezioni o deroghe (cfr.: Cons. Stato V, 3 ottobre 2002 n. 5202). Nessun rilievo assume la circostanza che, dopo la detta contrattazione, la dottoressa Carlini non abbia svolto altre attività per conto del sindacato, se si considera che essa è attualmente ancora iscritta all'organizzazione e potenzialmente potrebbe svolgere altre attività di rappresentanza sindacale. È evidente che la norma in esame si presterebbe a una facile elusione, se bastasse dimettersi dalla rappresentanza sindacale prima del concorso pubblico, per poi riprendere l'attività sindacale subito dopo aver ricoperto l'incarico di membro di una commissione concorsuale. Ne discende che la sussistenza di una causa d'incompatibilità riguardante un componente rende illegittima la composizione dell'intera commissione concorsuale, essendo essa un collegio perfetto (cfr.: Cons. Stato IV, 12 marzo 2007 n. 1218) e, di conseguenza, tutte le operazioni dalla stessa compiute»;

con la stessa sentenza i giudici amministrativi hanno stabilito che: «Ritenuto, pertanto fondato il motivo della violazione dell'articolo 35, comma terzo, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti, con assorbimento degli ulteriori motivi. Si ravvisano ragioni per la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto annulla tutti gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso con i motivi aggiunti. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina all'autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza. Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2012» -:

se sia a conoscenza dei fatti narrati in premessa e, nell'eventualità positiva, quali iniziative gravi e urgenti intenda assumere per evitare l'effetto domino descritto in premessa e per sapere altresì, nell'ambito della pubblica amministrazione, chi dovrà risarcire i partecipanti al concorso in oggetto.(4-19033)