ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19000

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 732 del 11/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/12/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 11/12/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 11/12/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 11/12/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 11/12/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 11/12/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 11/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-19000
presentata da
MAURIZIO TURCO
martedì 11 dicembre 2012, seduta n.732

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione prima) ha pronunciato la sentenza n. 1467 del 3 dicembre 2012, sul ricorso numero di registro generale 1461 del 2012, proposto dal capitano dell'Arma dei carabinieri Massimo Ferrari contro il Ministero della Difesa, e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per l'annullamento del provvedimento prot. n. 402/5 del 31 agosto 2012, con il quale il Comandante interregionale carabinieri «Vittorio Veneto» ha rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare di Corpo di giorni 3 «di consegna» inflittagli e notificatagli il 19 maggio 2012 dal Comandante provinciale carabinieri di Venezia;

nella sentenza si legge «la vicenda riguarda le censure e la conseguente sanzione disciplinare adottata nei confronti del comandante la compagnia c.c. di Schio. Il fatto storico, di cui è causa, principia da un dato incontestato: le attenzioni del cane della signora Codiferro agli avventori del bar "Scledum" di Schio, tra cui l'odierno ricorrente. Antitetiche ed inconcilianti, invece, sono le versioni delle successive reazioni dei presenti, così come sottoposte all'attenzione dell'Ufficiale comandante il reparto provinciale dell'Arma di Vicenza, diretto superiore del ricorrente, che ha svolto gli accertamenti istruttori ed ha provveduto alla irrogazione della sanzione disciplinare in questa sede censurata. [...] Può condividersi, nei termini di cui in motivazione, il rilievo, invero collocato e definito, dalla difesa ricorrente, come eccesso di potere per travisamento dei fatti, ma afferente alla valutazione, o meglio alla non valutazione delle deposizioni testimoniali prodotte dall'attuale ricorrente. Osserva il Collegio che la motivazione del provvedimento censurato non menziona punto l'esistenza, né le ragioni per cui tali prove documentali non sono state riconosciute utili all'incolpato, atteso che in una vicenda contraddistinta da inconciliabili ed antitetiche versioni dei fatti era necessario dar conto, proprio nella motivazione del provvedimento, del percorso logico seguito per addivenire all'atto finale. Tale omissione non risulta colmata neppure dalla disamina degli atti prodromici al provvedimento. Infatti il rapporto disciplinare del 19 maggio 2012, prot. 199/9, redatto dal Comandante provinciale di Vicenza dell'Arma, partecipa di un processo emotivo, più che di una scevra valutazione dei fatti, quando testualmente sostiene nel punto 5 - esame delle giustificazioni -: "... poiché le dichiarazioni dagli stessi (testimonianze prodotte dal ricorrente) rilasciate, appaiono, palesemente di parte" e così conclude: "... le dichiarazioni rese dai testimoni dell'ufficiale, si ha la sensazione, in particolare, che Terragin Paolo abbia voluto, forzatamente, assumersi la responsabilità della frase in contestazione". Ebbene in disparte il fatto che per tali categoriche affermazioni non consta alcuna obiettiva e manifesta dimostrazione, non risulta neppure che i testi indicati dal ricorrente siano mai stati ascoltati dall'ufficiale in comando ovvero da altri militari da questi appositamente delegati. Tali rilievi convincono il Collegio della sussistenza, nel provvedimento, del difetto, evidente, di motivazione, non avendo l'Amministrazione, per tali ragioni, adeguatamente giustificato il provvedimento sanzionatorio assunto. Pertanto il ricorso deve essere accolto con il consequenziale annullamento dell'atto impugnato. Restano salve, naturalmente, le ulteriori determinazioni che l'Amministrazione potrà, al riguardo, adottare in sede di riesame della intera vicenda, da effettuarsi, però, ad opera di Ufficiali dell'Arma dei carabinieri non in servizio presso la Legione Interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto"»;

ad avviso degli interroganti, alla luce della decisione dei giudici amministrativi, appare evidente l'esercizio di una giustizia esercitata in maniera ingiustificata dall'autorità investita del potere disciplinare per fini estranei alla logica e alla previsione della norma regolamentare;

la vicenda ha avuto particolare eco sulla stampa locale e all'interno dell'Arma dei carabinieri -:

quali immediate azioni intenda intraprendere nei confronti dei superiori gerarchici del militare in premessa e quali immediate iniziative per ricondurre l'esercizio della potestà sanzionatoria a canoni di legalità e ragionevolezza tali da impedirne un uso per finalità diverse da quelle espressamente contemplate dalle norme dell'ordinamento militare.
(4-19000)