Legislatura: 16Seduta di annuncio: 729 del 05/12/2012
Precedente numero assegnato: 5/08573
Primo firmatario: BOBBA LUIGI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/12/2012
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 05/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 15/03/2013 MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/03/2013
CONCLUSO IL 15/03/2013
Risposta. — Con l'interrogazione in esame si chiede al Governo di specificare i limiti e le modalità di ricorso al lavoro accessorio, con particolare riferimento al caso della società Jolly Club con sede in Cigliano in provincia di Vercelli che svolge attività commerciale in campo turistico.
In via generale, si rappresenta che, il lavoro accessorio costituisce uno strumento attraverso il quale ricondurre nell'ambito della regolarità talune prestazioni di carattere occasionale che diversamente sarebbero di fatto escluse da qualsiasi formalizzazione.
In seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro, la disciplina del lavoro accessorio è stata fortemente semplificata, in particolare, attraverso l'eliminazione delle causali soggettive e oggettive che consentivano il ricorso a tale istituto.
Al fine di chiarire la portata applicativa delle nuove disposizioni introdotte dalla legge di riforma del mercato del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la circolare n. 4 del 2013.
Con la citata circolare si chiarisce che il nuovo articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 consente oggi di ricorrere sempre e comunque al lavoro accessorio con l'unico limite di carattere economico costituito dal compenso massimo di 5.000 euro che il lavoratore può percepire nel corso dell'anno solare indipendentemente dal numero dei committenti.
Si tratta, quindi, di una attività meramente occasionale, che, considerando il modesto apporto economico, non può costituire per il lavoratore l'unico sostentamento economico.
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti devono acquistare presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso dell'anno solare, il legislatore del 2012 ha previsto che nei confronti di committenti imprenditori commerciali le prestazioni di lavoro accessorio non possono dare luogo a compensi maggiori di 2.000 euro.
Tali limiti sono stati posti al fine di evitare che il lavoro accessorio venga utilizzato in luogo di altre tipologie contrattuali con possibili effetti di dumping sociale a sfavore di contratti di lavoro più stabili e duraturi.
Le principali violazioni in materia di lavoro accessorio attengono principalmente al superamento dei limiti di compenso massimo nonché all'utilizzo di voucher al di fuori del periodo consentito di 30 giorni dall'acquisto.
Il superamento dell'importo massimo consentito e l'utilizzo dei voucher in un periodo di tempo diverso da quello permesso, sussistendo determinati presupposti, potrebbero comportare la trasformazione del rapporto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.
Con riferimento al periodo transitorio i buoni lavoro acquistati prima del 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge di riforma del mercato del lavoro, potranno essere spesi entro il 31 maggio 2013, rispettando la precedente disciplina, soprattutto con riferimento al campo di applicazione soggettivo e oggettivo. Ne consegue che tali buoni non saranno conteggiati al fine del raggiungimento del limite dei 5.000 euro e dei 2.000 euro e rispetto ad essi non sussiste alcun vincolo di parametrazione oraria.
Con specifico riferimento alla vicenda citata dall'interrogante, in seguito ad informazioni assunte presso gli uffici territoriali di questo Ministero, si comunica che il Comitato regionale per i rapporti di lavoro del Piemonte, nella seduta del 20 novembre 2012, ha accolto a maggioranza il ricorso presentato dalla società Jolly Club con sede in Cigliano avverso i verbali elevati dall'Inps di Vercelli.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Michel Martone.