ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18938

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 729 del 05/12/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/08573
Firmatari
Primo firmatario: BOBBA LUIGI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/12/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 05/12/2012
Stato iter:
15/03/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/03/2013
MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/03/2013

CONCLUSO IL 15/03/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18938
presentata da
LUIGI BOBBA
mercoledì 5 dicembre 2012, seduta n.729

BOBBA. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:


la Società Jolly Club srl con sede in Cigliano (Vc) Via S.Clara 7 P.I. 001728410026 nella persona dell'amministratore unico signor Bonino Maria Rita svolge attività commerciale turistica, nello specifico una piscina estiva con idroscivoli, con periodo di apertura 1° giugno fino al 31 agosto di ogni anno solare;


negli anni 2010-2011-2012 la citata società ha assunto alle proprie dipendenze, tramite consulente del lavoro ragazzi dai 18 ai 25 anni, con regolare autocertificazione che attesta la frequenza a corsi di studio, muniti di brevetto di «assistente bagnanti» in qualità di bagnini, con il metodo dei vouchers;


l'attività esercitata dalla società non può prescindere dalla presenza di personale addetto all'assistenza ai bagnanti, e la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nel verbale di visita, raccomandava la presenza di almeno 4 bagnini;


la società Jolly Club nel solo 2012, per garantire standard di sicurezza garantiva la presenza di almeno 10 assistenti ai bagnanti, provvedendo per 9 di questi ad una contrattazione di tipo accessorio corrispondendo i voucher e 1 assunto come lavoratore dipendente;


tali assunzioni regolarmente inviate agli enti di competenza, e secondo le normative pubblicate sul sito INPS vengono contestate, a seguito di sopralluogo degli stessi ispettori INPS, in quanto non risponderebbero ai requisiti di lavoro accessorio ma ascrivibili nella categoria di lavoro dipendente subordinato;


nel verbale del 16 settembre 2012, redatto dall'INPS, viene contestato all'amministratore unico della società la violazione dell'articolo 39, comma 1 e 2 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge 21 agosto 2008, n. 133, essendo appunto riferita a più di dieci lavoratori, il rapporto contrattuale di assunzione;


a parere dell'interrogante la vicenda in premessa evidenzia problematiche interpretative riguardo alla normativa sul lavoro accessorio occasionale in particolar modo relativamente al tipo di rapporto, ai soggetti e ai settori produttivi interessati e alla mansione che si può richiedere al prestatore;


venerdì 28 settembre 2012, dopo sollecitazione da parte del sindaco di Cigliano, signor Corgnati, al fine di avere chiarimenti sulla legislazione, l'ufficio relazioni esterne del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, faceva presente tramite e-mail di aver provveduto ad inoltrare la richiesta ai competenti uffici, ma ad oggi non vi è stata ancora risposta -:


se non si ritenga urgente e doveroso specificare il merito della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, nonché la gestione del lavoro accessorio occasionale, anche al fine di evitare che aziende come quella in premessa, pur volendo rispettare tutte le previsioni di legge e garantire la sicurezza della propria attività, si ritrovino sanzionati.(4-18938)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 15 marzo 2013
nell'allegato B della seduta n. 1
Interrogazione a risposta scritta 4-18938
presentata da
BOBBA Luigi

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame si chiede al Governo di specificare i limiti e le modalità di ricorso al lavoro accessorio, con particolare riferimento al caso della società Jolly Club con sede in Cigliano in provincia di Vercelli che svolge attività commerciale in campo turistico.
  In via generale, si rappresenta che, il lavoro accessorio costituisce uno strumento attraverso il quale ricondurre nell'ambito della regolarità talune prestazioni di carattere occasionale che diversamente sarebbero di fatto escluse da qualsiasi formalizzazione.
  In seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro, la disciplina del lavoro accessorio è stata fortemente semplificata, in particolare, attraverso l'eliminazione delle causali soggettive e oggettive che consentivano il ricorso a tale istituto.
  Al fine di chiarire la portata applicativa delle nuove disposizioni introdotte dalla legge di riforma del mercato del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la circolare n. 4 del 2013.
  Con la citata circolare si chiarisce che il nuovo articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 consente oggi di ricorrere sempre e comunque al lavoro accessorio con l'unico limite di carattere economico costituito dal compenso massimo di 5.000 euro che il lavoratore può percepire nel corso dell'anno solare indipendentemente dal numero dei committenti.
  Si tratta, quindi, di una attività meramente occasionale, che, considerando il modesto apporto economico, non può costituire per il lavoratore l'unico sostentamento economico.
  Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti devono acquistare presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso dell'anno solare, il legislatore del 2012 ha previsto che nei confronti di committenti imprenditori commerciali le prestazioni di lavoro accessorio non possono dare luogo a compensi maggiori di 2.000 euro.
  Tali limiti sono stati posti al fine di evitare che il lavoro accessorio venga utilizzato in luogo di altre tipologie contrattuali con possibili effetti di dumping sociale a sfavore di contratti di lavoro più stabili e duraturi.
  Le principali violazioni in materia di lavoro accessorio attengono principalmente al superamento dei limiti di compenso massimo nonché all'utilizzo di voucher al di fuori del periodo consentito di 30 giorni dall'acquisto.
  Il superamento dell'importo massimo consentito e l'utilizzo dei voucher in un periodo di tempo diverso da quello permesso, sussistendo determinati presupposti, potrebbero comportare la trasformazione del rapporto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.
  Con riferimento al periodo transitorio i buoni lavoro acquistati prima del 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge di riforma del mercato del lavoro, potranno essere spesi entro il 31 maggio 2013, rispettando la precedente disciplina, soprattutto con riferimento al campo di applicazione soggettivo e oggettivo. Ne consegue che tali buoni non saranno conteggiati al fine del raggiungimento del limite dei 5.000 euro e dei 2.000 euro e rispetto ad essi non sussiste alcun vincolo di parametrazione oraria.
  Con specifico riferimento alla vicenda citata dall'interrogante, in seguito ad informazioni assunte presso gli uffici territoriali di questo Ministero, si comunica che il Comitato regionale per i rapporti di lavoro del Piemonte, nella seduta del 20 novembre 2012, ha accolto a maggioranza il ricorso presentato dalla società Jolly Club con sede in Cigliano avverso i verbali elevati dall'Inps di Vercelli.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche socialiMichel Martone.