ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18871

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 728 del 04/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: GIANNI PIPPO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 04/12/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18871
presentata da
PIPPO GIANNI
martedì 4 dicembre 2012, seduta n.728

GIANNI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

in data 13 agosto 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo n. 141 del 2010 che recepisce la direttiva della Comunità Europea n. 48 del 2008 relativa ai contratti di credito al consumo, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

nel complesso la normativa è da ritenersi fondamentale per mettere ordine nel settore finanziario, disciplinando le professioni dei mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria e per la tutela del consumatore nel delicato settore del credito al consumo;

in fase di applicazione di detta legge, emersero una moltitudine di errori, carenze e incongruenze, con il Ministero dell'economia e delle finanze che sospese l'emanazione dei relativi decreti attuativi; non solo il Ministero citato aprì una pubblica consultazione per raccogliere tutti i pareri degli operatori del settore, Banche, Finanziarie, Agenti in Attività Finanziaria, Mediatori Creditizi e Associazioni di Categoria;

il punto fondamentale, contestato da molti, si riferisce all'obbligo, per gli agenti in attività finanziaria, di potere avere un solo monomandato per prodotto creditizio, limitando i mandati a un massimo di tre per tutti i prodotti, al fine di garantire all'Agente la possibilità di offrire al cliente l'intera gamma dei prodotti;

il decreto legislativo 141 del 2010 prevede che, gli agenti che sono costretti a recedere dai mandati in atto non hanno diritto dell'indennità di fine mandato prevista dal Codice civile, tale norma è a detta dell'interrogante incostituzionale e illiberale poiché limita la libertà d'impresa e annulla un diritto acquisito dagli Agenti in molti anni di lavoro, è come annullare per i Parlamentari il diritto acquisito del vitalizio o il TFR per i dipendenti. Tale limitazione non è indicata nella Direttiva Comunitaria n. 48 del 2008, va in controtendenza alla stessa politica del Governo in materia di liberalizzazioni e quanto stato adattato in altri settori, vedi Agenti Assicurativi, a cui è stato introdotto l'obbligo di presentare al cliente almeno due preventivi di diverse società, per favorire il consumatore della scelta del prodotto migliore;

la stessa AGCM con lettera prot. 0034702 del 28 maggio 2010, firmata dal Dottor Antonio Catricalà, inviata al Ministero dell'economia e delle finanze aveva espresso dei rilievi in relazione all'introduzione del monomandato per prodotto, trattandosi di limitazione della concorrenza e del mercato, con il rischio di creare posizioni dominanti da parte di alcune società finanziarie appartenenti a gruppi bancari;

il decreto legislativo ha previsto la costituzione di un organismo, denominato OAM, per la tenuta e regolamentazione degli elenchi dei mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria, questo organismo ha diviso i prodotti creditizi in 15 voci e 3 servizi, escludendo automaticamente la possibilità dell'agente di potere disporre di tutta la gamma di prodotti prevista dalla legge, ma poiché, considerando che ogni società finanziaria è specializzata in 1-2 prodotti, con soli 3 mandati l'agente potrà disporre al massimo di 5 prodotti su un totale di 18;

quello che chiedono gli Agenti è di avere almeno la possibilità di due mandati per singoli prodotti, al fine di offrire al Cliente quello più conveniente e adatto alle sue esigenze, principio cardine della direttiva comunitaria n. 48 del 2008, che invece viene disattesa con le limitazioni approvate dal Governo italiano;

in data 25 giugno 2012 il Governo trasmette alle Commissioni parlamentari la bozza del decreto correttivo alla legge n. 141 del 2010;

le Commissioni parlamentari hanno espresso, nel complesso, un giudizio positivo, ma indicando nel parere la proposta di eliminare l'obbligo del monomandato e in subordine di limitarlo al solo prodotto del credito al consumo. Nello stesso parere le Commissioni invitano il Governo ad eliminare la norma che annulla il diritto acquisito, da parte dell'Agente, della indennità di fine mandato;

il decreto legislativo 141 del 2010 non prevede neanche la tutela dell'Agente poiché non obbliga le società finanziarie a concedere l'esclusiva territoriale in cambio del monomandato;

in data 14 settembre 2012 il Governo approva il nuovo testo con le modifiche al decreto legislativo 141 del 2010, che vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2012, senza tenere conto dei pareri delle Commissioni Parlamentari, delle Associazioni di categoria e della Agcm;

gli operatori e mediatori del settore iscritti nei vecchi elenchi sono circa 130.000 tra persone fisiche e Società;

si prevede che nei nuovi elenchi si iscriveranno circa 10.000 persone fisiche e Società con circa 30.000 collaboratori e dipendenti, anche essi iscritti;

si prevede che con l'obbligo del monomamdato per prodotto e un numero limitato di prodotti, gli Agenti saranno costretti a licenziare da 15.000 a 20.000 dipendenti -:

quali siano i motivi per cui si è voluto introdurre, per gli agenti in attività finanziaria, l'obbligo del monomandato per prodotto non previsto dalla Direttiva CE n. 48 del 2008;

per quali motivi non si sia tenuto conto dei rilievi formulati dall'AGCM;

perché senza l'emanazione del decreto attuativo, l'OAM ha suddiviso i prodotti e servizi in 18 voci diverse, in modo da precludere all'agente di disporre di tutti i prodotti come prevede la legge;

per quali motivi l'agente che è costretto a recedere dai mandati attuali, non abbia il diritto all'indennità di fine mandato che, ad avviso dell'interrogante va configurata come diritto acquisito;

in base di quali motivazioni le società finanziarie non hanno l'obbligo di concedere l'esclusiva territoriale in cambio dell'obbligo del monomandato da parte dell'agente;

quali siano le motivazioni che hanno portato il Governo ad ignorare le proposte contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari;

se non ritenga che il Governo, con il decreto legislativo n. 141 del 2010 e successive modificazioni, non vada in controtendenza rispetto alle politiche adottate in materia di liberalizzazioni;

per quali motivi il Governo, con il decreto semplificazioni, autorizzi gli agenti assicurativi a collaborare tra di loro, mentre preclude questa possibilità per gli agenti in attività finanziaria;

se non ritenga necessario procedere alle opportune e necessarie modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010 al fine di rispondere alle problematiche segnalate in premessa e porvi rimedio. (4-18871)