ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18855

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 728 del 04/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 04/12/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18855
presentata da
MASSIMILIANO FEDRIGA
martedì 4 dicembre 2012, seduta n.728

FEDRIGA. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 460, «Regolamento per l'attuazione delle disposizioni previste in materia di accertamento con adesione, con riferimento alle imposte di successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili», prevede che «per le aziende e per i diritti reali su di esse il valore di avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3. La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito d'impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo»;

se in periodi di congiuntura economica favorevole tale metodo, in alcuni casi, poteva portare ad un risultato abbastanza veritiero, in periodi di crisi economica come quello che si sta attraversando si riscontrano enormi differenze tra l'imponibile calcolato in modo automatico e il valore di mercato, oggetto di cessione, calcolando l'imposta di registro su un valore che non rispecchia la realtà; l'imprenditore che acquista un'attività a prezzo di mercato riceve automaticamente l'accertamento dall'Agenzia delle entrate che, a priori, presuppone un'evasione dell'imposta di registro e, oltre a ricavare meno di quanto sia presunto dall'Agenzia, si vede accusare di evasione fiscale;

la problematica riguarda anche i tabaccai e/o edicolanti della provincia di Trieste, che regolarmente ricevono accertamenti conseguenti alla vendita della propria azienda; la differenza tra quanto accertato ed il reale valore di vendita è talmente alta che ormai molti titolari preferiscono chiudere la propria attività senza venderla, piuttosto che dover subire un accertamento spropositato;

per gli edicolanti la problematica è aggravata dalla valutazione, oltre all'avviamento commerciale, del valore del chiosco giornali, che per l'Agenzia è un immobile da valutare secondo il valore di mercato, mentre se fosse venduto separatamente, varrebbe poche centinaia di euro -:

se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative per modificare la norma in oggetto, o quanto meno, vista la congiuntura economica che si stia attraversando, consentire una maggiore flessibilità di interpretazione della norma stessa che penalizza ingiustamente chi vende la propria attività che ricava somme di gran lunga inferiori a quelle oggetto di accertamento.(4-18855)