ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18843

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 727 del 03/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/12/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 03/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18843
presentata da
MAURIZIO TURCO
lunedì 3 dicembre 2012, seduta n.727

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

Monselice, in provincia di Padova, è l'unico comune in Italia ad ospitare due cementifici: il primo è di proprietà di Italcementi, la più importante industria cementiera del Paese (25,7 per cento del mercato nel 2009, 4,7 miliardi di fatturato nel 2010), il secondo si chiama cementificio di Monselice (ex Radici). Nel raggio di 5 chilometri da Monselice e situato nel comune di Este (Padova) si conta il terzo stabilimento, il cementificio Cementizillo. I due comuni della bassa padovana, inseriti dal Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera nell'«Area cementifici» sono situati all'interno del parco dei Colli Euganei;

il parco dei Colli Euganei rientra nei siti di interesse comunitario (nonché nella rete «Natura 2000») e il piano ambientale che lo regola, definisce le cementerie incompatibili con le finalità del parco medesimo, sollecitandone la riconversione o la delocalizzazione;

in attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 «Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente» e degli articoli 22 e 23 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, la regione Veneto con delibera del consiglio regionale n. 57 del 11 novembre 2004 ha approvato il «Piano Regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera»;

con delibera della giunta regionale del Veneto n. 3195 del 17 ottobre 2006 è stata introdotta la «zonizzazione», una metodologia che classifica i comuni in base alla densità emissiva (quantità di inquinante su unità di superficie), una metodologia finalizzata alla classificazione di ciascun comune della regione in base al regime di qualità dell'aria, permettendo così di stabilire a livello locale le criticità e il piano più appropriato da applicare. In corrispondenza a ciascuna tipologia di «area» devono essere applicate specifiche misure volte a riportare lo stato della qualità dell'aria entro livelli di non pericolosità per la salute umana;

nell'«area cementifici», oltre ai comuni di Monselice ed Este, sono stati inseriti i comuni contermini di Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Pemumia e S. Pietro in Viminario; questi comuni, secondo le norme del «piano regionale di tutela e risanamento dell'Atmosfera» (P.R.T.R.A) e deliberazione della giunta regionale del Veneto 17 ottobre 2006, n. 3195 sono sottoposti a misure specifiche, ad interventi di risanamento ambientale dato l'elevato inquinamento dell'aria causato dall'elevata densità di cementifici presenti, l'intenso traffico di automezzi determinato dalla presenza dei cementifici e dalle importanti e trafficate arterie stradali Padova-Rovigo, Padova-Mantova e dell'autostrada A13;

i comuni dell'«area cementifici», secondo le norme del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera sono inseriti in zona A - zone critiche nelle quali la legge impone l'applicazione dei piani di azione - per i parametri relativi al Pm10 (cosiddette polveri sottili), IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e NO2 (biossido di azoto) e in zona B-zone nelle quali si devono applicare i piani di risanamento per benzene e ozono ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 351 del 1999 e del decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010;

i comuni dell'«area cementifici» dal 2005 ad oggi non hanno finora predisposto e adottato il piano di azione, risanamento e mantenimento non rispettando le norme del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera ex articolo 7 del decreto legislativo n. 351 del 1999 e del decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 e in osservanza della normativa comunitaria (direttiva 2001/42 CE) entrata in vigore il 21 luglio 2004, recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale», che relativamente a ciò che concerne le procedure di valutazione ambientale strategica, di valutazione di impatto ambientale e di ICCP, disciplinate dalla parte II, è entrato in vigore il 31 luglio 2007. La regione Veneto ha precisato (doc. 554140/45.06/E.400.011 del 23 ottobre 2008) che i piani di azione, risanamento e mantenimento sono ricompresi fra i Piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica;

la normativa di valutazione ambientale strategica garantisce e valuta la sostenibilità dei piani di azione e risanamento della qualità dell'aria con lo scopo di integrare gli aspetti ambientali al pari di quelli economici, sociali e territoriali. In particolare la procedura di valutazione ambientale strategica rappresenta lo strumento che evidenzia le modalità con le quali è stata integrata la variabile ambientale nel piano, definendo la stima dei possibili effetti significativi sull'ambiente, ed individuando le misure di mitigazione e di compensazione e le misure di monitoraggi. La pianificazione sul territorio è lo strumento principe per ottenere delle efficaci politiche di riduzione dell'inquinamento. È quindi fondamentale che gli obiettivi dei piani e dei programmi elaborati da ogni entità territoriale siano coerenti con gli obiettivi del piano di azione, risanamento e mantenimento dell'aria;

l'ente provincia di Padova dal 2005 ad oggi non ha prodotto alcuna delibera di approvazione formale dei piani di azione, i piani di risanamento e i piani di mantenimento dei comuni dell'«area cementifici» e di tutti gli altri comuni ricompresi nel territorio di competenza, non rispettando le norme dell'articolo 6, comma 1, delle norme del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera delibera del consiglio regionale n. 57 del 11 novembre 2004 in attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, «Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente» n. 351 e degli articoli 22 e 23 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «l'Ente provincia approva i piani di azione, i piani di risanamento e i piani di mantenimento»;

l'ente provincia di Padova dal 2005 ad oggi non ottempera alle norme del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera che prevedono all'articolo 6, comma 1, n. 4 che «la Provincia in caso di inerzia del sindaco, adotta in via sostitutiva tutte le iniziative spettanti al comune per ovviare agli effetti del superamento o del rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, anche quando decise nei tavoli tecnici zonali o del comitato di indirizzo e sorveglianza»; i poteri sostitutivi sono attivati attraverso i seguenti provvedimenti:

in caso di mancata comunicazione da parte dei comuni delle azioni di base adottate, diffida per i comuni completamente inadempienti e per comuni parzialmente inadempienti, per la parte mancante;

in caso di ulteriore inerzia, decreto presidenziale sostitutivo per i comuni completamente inadempienti e per i comuni parzialmente inadempienti per la parte mancante (compresi i comuni che hanno inviato un provvedimento a seguito della diffida di cui al punto a, ma tale provvedimento risulta comunque carente di qualche azione);
sulla base dei dati forniti dall'ARPAV (Agenzia regionale protezione ambientale del Veneto) nelle centraline di rilevamento di Monselice, Este e Parco Colli Euganei dal 2007 al 2012 sono sistematicamente violati i limiti di legge per quanto riguarda il materiale particolato (PM10) secondo le norme del decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 e del decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010:

Polveri fini PM10 - Numero di superamenti del valore limite giornaliero per la protezione della salute umana - (max 35 giorni l'anno decreto ministeriale n. 60 del 2002 e decreto legislativo n. 155 del 2010);

stazione di rilevamento Arpav di Este anno 2007, 112 giorni di superamento; 2008, 76 giorni di superamento; 2009, 71 giorni di superamento; 2010, 89 giorni di superamento; 2011, 72 giorni di superamento; al 30 novembre 2012, 46 giorni di superamento;

stazione di rilevamento Arpav di Monselice anno 2008, 71 giorni di superamento; 2009, 64 giorni di superamento; 2010, 54 giorni di superamento; al 30 novembre 2012, 39 giorni di superamento;

stazione di rilevamento Arpav Parco Colli Euganei anno 2008, 50 giorni di superamento; 2009, 38 giorni di superamento; 2010, 28 giorni di superamento; 2011, 66 giorni di superamento; al 30 novembre 2012, 47 giorni di superamento;
Italcementi, la multinazionale che gestisce il cementificio di Monselice, ha presentato un progetto che prevede un ammodernamento degli stabilimenti per un investimento di 160 milioni. Contro il progetto di revamping oltre alle amministrazioni dei vicini comuni di Baone ed Este, alcuni residenti e gli ambientalisti di «Lasciateci respirare» ed «E noi?», che da anni, anche prima del progetto, criticano l'inquinamento provocato dallo stabilimento, anche a fronte della possibilità di utilizzo del Pet-coke come combustibile, che avrebbe incrementato l'inquinamento della zona. Rivoltisi al Tar del Veneto, questi ultimi hanno vinto il ricorso in primo grado contro il progetto per «incompatibilità con la normativa di tutela ambientale del Parco dei colli Euganei». La sentenza emessa a maggio 2011 dal Tar ha dunque annullato l'autorizzazione paesaggistica rilasciata il 13 dicembre 2010 dal Parco colli e la delibera di giunta provinciale del 29 dicembre dello stesso anno di approvazione della valutazione d'impatto ambientale (Via). Secondo il tribunale veneto «il progetto di Italcementi va oltre la normale manutenzione di un impianto destinato a cessare fra pochi mesi. E - secondo il Tar - un impianto nuovo, di durata quasi trentennale, con un nuovo ciclo di produzione. Quindi è incompatibile con le finalità di tutela». Italcementi si è quindi appellata al Consiglio di Stato che, pronunciatosi a febbraio 2012 ha accolto il ricorso, considerando il progetto legittimo, dando corso al piano di investimento e al proseguo dell'attività per altri 28 anni. I comuni di Este e Baone hanno presentato i ricorsi al Consiglio di Stato e al Tar Veneto, il primo contro l'esclusione dei paesi dalla convenzione a tre tra cementificio, parco e comune di Monselice, il secondo contro la delibera della Provincia di Padova che ha autorizzato il revamping. Il 9 maggio 2012 il Tar ha nuovamente fermato l'iter, accogliendo questa volta il ricorso presentato dai comuni di Este e Baone. Nella sentenza i giudici sottolineano come ci sia incompatibilità tra quanto proposto da Italcementi e le norme del parco Colli, evidenziando soprattutto il forte impatto paesaggistico che una torre da 89 metri comporta. Sotto la lente del Tar è finita soprattutto l'autorizzazione rilasciata il 29 settembre dal Presidente dell'ente parco nonostante la commissione tecnica fosse contraria a maggioranza proprio per l'impatto visivo e strutturale del progetto;

presso l'ufficio via del settore ambiente della provincia di Padova è stato depositato dal cementificio di Monselice (Padova) per la valutazione di impatto ambientale il progetto relativo a «Attività di recupero di sostanze inorganiche (R5) in sostituzione di materie prime mediante l'utilizzo di scarti di lavorazione. Oggetto della procedura di VIA dello stabilimento di Monselice, ubicato in Via Solana n. 8, e l'ottimizzazione del ciclo tecnologico della cementeria mediante il recupero di sostanze inorganiche (attività R.5 di cui al decreto legislativo 155 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni). Il progetto prevede l'utilizzo di ceneri della combustione di carbone e biomasse (185.000 t/a) e gessi chimici utilizzati per la desolforazione fumi (40.000 t/A);

una nota del comitato «Lasciateci respirare», spiega: «225.000 t/a di rifiuti speciali rappresentano un quantitativo imponente, se si pensa nei 52 cementifici attivi ora in Italia si utilizzano 680.000 tonnellate all'anno di ceneri e gessi chimici (dati 2011), con una media quindi per cementificio di 13.000 t/a. Nella Cementeria Zillo di Monselice, la cui produzione annua è stimata sull'ordine di 6-700.000 t/a di cemento, almeno un terzo del prodotto sarebbe quindi costituito da rifiuti speciali». A ciò si aggiungerebbero 343.500 tonnellate di rifiuti che ogni anno possono già essere smaltite nelle cementerie Zillo di Este e Italcementi di Monselice. Con le 225.000 tonnellate di rifiuti speciali richieste dalla nuova proprietà della Cementeria di Monselice, in totale, ogni anno possono essere addizionati al cemento prodotto a Este e Monselice e utilizzato anche per costruire abitazioni, circa 568.000 tonnellate di rifiuti;

le attuali normative prevedono che i cementifici possano emettere il triplo delle polveri, rispetto agli inceneritori:

limiti cementerie (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

polveri totali: mg 30/Nm3;

biossido di zolfo: mg 600/Nm3;

ossido di azoto: mg 1.800/Nm3;

limiti inceneritori (decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 in attuazione della direttiva 2000/76/CE):

polveri totali: mg 10/Nm3;

biossido di zolfo: mg 50/Nm3;

ossido di azoto: mg 200/Nm3;
con una lettera al Gazzettino di Padova quattro consiglieri comunali di Monselice Andrea Drago, Francesco Miazzi, Lorenzo Nosarti e Gabriella Zanin informano che secondo il sito internet del cementificio Italcementi di Monselice la concentrazione media di ossidi di azoto (NOx) dell'intero mese di ottobre 2012 è più che raddoppiata rispetto all'anno precedente (506 nel 2011, 1023 nel 2012) mentre quella dell'anidride solforosa (S02) è aumentata di ben 13 volte passando da una valore medio di 9,16 mg/Nmc nel 2011 a una media di 119,3 mg/Nmc nel 2012 per il periodo che va dal 17 ottobre (data della pubblicazione della dichiarazione del cementificio) al 31 ottobre 2012;

secondo quanto scrivono i quattro consiglieri comunali «i limiti di emissioni di due cementifici, appartenenti allo stesso proprietario ma situati uno a Monselice (Padova) e l'altro a Colleferro (Roma), dispongono di normative diverse; «i limiti di emissione di ossidi di azoto (NOx) a Monselice sono di 1800 mg/Nmc, mentre a Colleferro risultano 800 mg/Nmc. Ancora più inquietanti risultano quelli di anidride solforosa (S02) che a Monselice sono di 600 mg/Nmc, mentre a Colleferro 50 mg/Nmc (12 volte inferiori). Di fatto i cittadini di quel territorio hanno inalato, nel periodo considerato, il doppio di NOx e 13 volte di S02, rispetto all'anno precedente»;

il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003 approvazione del piano sanitario nazionale 2003-2005 (GU n. 139 del 18 giugno 2003 - Suppl. Ordinario n. 95) con particolare riferimento al punto 4.2 (tutela della salute in relazione all'inquinamento atmosferico) ove vengono sottolineati i gravi problemi sanitari in termini di aumento di gravi patologie e di incremento dei decessi causati dall'inquinamento dell'aria ambiente;

«il piano sanitario nazionale 2006-2008 con particolare riferimento al punto 5.12 (tutela della salute in relazione all'inquinamento atmosferico) ove vengono ribadite le emergenze sanitarie del piano sanitario precedente connesse con la qualità dell'aria ambiente e in particolare si legge al paragrafo intitolato «inquinamento atmosferico e qualità dell'aria» che «Sulla base degli studi epidemiologici condotti in ambito internazionale ed italiano, si può affermare con assoluta certezza che all'inquinamento atmosferico è attribuibile oggi una quota rilevante di morbosità acuta e cronica, la diminuzione della speranza di vita dei cittadini che vivono in aree con livelli di inquinamento elevato, e che non sembra esserci una soglia al di sotto della quale non si osservano danni» e ancora in un passo immediatamente successivo «... la gravità degli effetti sulla salute umana, sia a breve che a lungo periodo, di questi inquinanti è direttamente proporzionale alla concentrazione degli inquinanti, al tempo e/o modalità di esposizione e la associazione con ulteriori fattori di rischio può rafforzare considerevolmente l'entità dei singoli rischi»;

l'Italia non è riuscita ad evitare il deferimento alla Corte di giustizia europea e ora attende il verdetto che comporterà una pesante sanzione economica. I capi di accusa della Corte di Giustizia riguardano le relazioni degli anni dal 2005 al 2007 in cui si registra un continuo superamento dei valori limite da inquinamento da PM10, ben oltre la tolleranza consentita. Saranno le regioni a pagare le sanzioni imposte dalla Commissione europea. Questo si evince dalla legge italiana che ha messo i piani antismog interamente a carico delle regioni -:

se non si ritenga opportuno alla luce di quanto indicato in premessa avvalersi dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa in materia di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, anche mediante la nomina di un commissario, al fine di tutelare la salute e l'incolumità della popolazione dell'«area cementifici» e dell'area «Bassa Padovana» considerato il rischio di sanzioni da parte dell'Unione europea in relazione alle vicende descritte. (4-18843)