ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18827

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 727 del 03/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: BELLOTTI LUCA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 30/11/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GARAGNANI FABIO POPOLO DELLA LIBERTA' 30/11/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 30/11/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18827
presentata da
LUCA BELLOTTI
lunedì 3 dicembre 2012, seduta n.727

BELLOTTI e GARAGNANI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri.
- Per sapere - premesso che:

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nei giorni immediatamente successivi al sisma che ha colpito l'Emilia Romagna, il Veneto e la Lombardia, ha immediatamente attuato iniziative di solidarietà per le popolazioni e le imprese;

dopo aver sospeso il pagamento delle bollette di luce, gas e servizio idrico nelle zone terremotate, il regolatore ha fissato in 6 mesi il periodo della sospensione, che rappresenta la durata massima consentita dal decreto-legge n. 74 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122;

l'Autorità per l'energia ha, infine, stabilito che nel periodo di sospensione non siano applicate le norme in materia di morosità e che per gli esercenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici vengano prorogati diversi termini legati ad adempimenti verso il regolatore, quali gli obblighi di comunicazione dati di telemisura, RAB GAS, «unbundling» e tempistiche del TICA;

la sospensione del pagamento delle fatture è stata in vigore fino al 20 novembre 2012, lasciando non pochi dubbi sulle modalità attraverso le quali dovranno essere versate le somme che finora non sono state pretese dalle aziende erogatrici;

ad oggi, infatti, l'unico documento a disposizione è quello redatto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, «Orientamenti in materia di agevolazioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatesi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi», 453/2012/R/COM, che tuttavia non è vincolante;

sarebbe dunque possibile che una qualsiasi società di servizi presentasse oggi ai suoi utenti dei comuni terremotati la richiesta di pagamento dell'intero conguaglio degli ultimi 6 mesi in un termine che, se eccessivamente ravvicinato, potrebbe causare un disagio significativo a queste popolazioni già colpite dal sisma;

l'intendimento dell'autorità è quello di «minimizzare il rischio di eventuale mancato pagamento dei crediti maturati nel periodo di sospensione» proponendo di «considerare la quota non recuperata una volta decorso un tempo minimo di almeno 24 mesi dalla scadenza del relativo pagamento»;

è di tutta evidenza come queste misure servirebbero a fornire rassicurazioni ai tanti cittadini che troverebbero insostenibile dover procedere a pagamenti di somme ingenti, come quelle relative al consumo di energia elettrica, in un tempo troppo ristretto;

al momento, tuttavia, non vi sono certezze, né il Governo sarebbe intervenuto con misure di propria competenza per consentire che i suddetti orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas assumano forma normativa -:

se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se intenda attuare con il criterio della massima urgenza misure atte a garantire anche mediante apposite iniziative normative l'applicazione di principi di equità nella riscossione dei pagamenti sospesi per le popolazioni colpite dal sisma del 20 maggio e seguenti nella zona tra Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. (4-18827)